E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”. Nei casi di incapacità dei genitori la legge prevede che siano assolti i loro compiti” (art. 30 della Costituzione).

E’ indubbio che diritto-dovere dei genitori è quello di crescere con amore i figli, provvedendo al loro mantenimento, educazione, istruzione, fornendo loro quell’accudimento necessario ad un sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico.

Laddove, per svariati motivi, i genitori siano incapaci di assolvere queste necessarie funzioni, deve intervenire lo Stato.

Il Tribunale per i Minorenni è l’organo specializzato per la tutela dei minori: interviene quando vi è una condizione di pregiudizio; la funzione è quella di proteggere il bambino, in particolare quando:

  • viene meno la capacità protettiva dei genitori;
  • i genitori mettono in atto una condotta abusante o trascurante

A tutela del minore il giudice può adottare i provvedimenti convenienti, che possono andare dalla dichiarazione di decadenza della potestà genitoriale nei casi di grave pregiudizio, all’allontanamento del minore dall’abitazione dei genitori, dall’imposizione di prescrizioni ai genitori, all’affidamento ai servizi ecc.

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Spesso nei casi di maltrattamento, grave trascuratezza, abuso sessuale la protezione dei bambini è attuata frequentemente allontanandoli dai genitori e predisponendo la loro collocazione in una famiglia affidataria, oppure, laddove ciò non sia possibile, in una comunità alloggio.

Parallelamente il Tribunale per i Minorenni (T.M.) prescrive ai servizi una valutazione delle capacità genitoriali con prognosi di recuperabilità.

La prognosi sulla recuperabilità delle capacità accuditive e protettive dei genitori permetterà di individuare con chiarezza la direzione del progetto individuale sul minore e sulla famiglia.

A questo proposito occorre sottolineare che la legge afferma il diritto di ogni minore a vivere nell’ambito della propria famiglia e che occorre attuare tutti gli interventi di aiuto possibili a supporto del nucleo familiare.

In effetti, a meno che non ci siano degli elementi talmente gravi da far intravedere una rescissione definitiva del legame (adozione), gli interventi del T.M. sono finalizzati non solo a tutelare il bambino, ma sono rivolti ad offrire ai genitori una serie di ausili atti a superare la situazione problematica che ha determinato il provvedimento di tutela.

I provvedimenti di allontanamento solitamente sono provvisori e non interrompono i rapporti tra bambino e genitori; solitamente stabiliscono una serie di prescrizioni (attenersi alle indicazioni dei servizi incaricati, farsi aiutare dai servizi specialistici, rispettare la regolamentazione dei rapporti con il figlio, ecc).

Tutto questo significo che “l’interesse preminente del minore” non può prescindere dall’”interesse per le sue relazioni significative”.

In effetti, sia nelle Convenzioni internazionali che nella legislazione italiana, l’attenzione viene sempre più focalizzata sulle relazioni familiari entro cui si realizza il diritto del bambino allo sviluppo della personalità, parallelamente viene ribadito sempre con più forza che qualsiasi intervento a tutela del minore non può prescindere dall’intervento a sostegno della famiglia naturale (Legge 149/2001 e 328/2000).

Pertanto anche interventi temporanei quali l’affidamento familiare si configurano come forma di aiuto non solo al bambino ma anche alla sua famiglia d’origine.

L’affido è un aiuto per la famiglia naturale, perchè la separazione temporanea dai figli, le consente di investire energia su se stessa utilizzabile per superare e migliorare le proprie condizioni di vita.

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Questo momento, per quanto doloroso, può rappresentare una forte scossa nei riguardi di un immobilismo e di un’apatia dei genitori, costituendo una preziosa opportunità per un cambiamento costruttivo e positivo della loro vita e delle loro relazioni: sta a loro coglierla e agli operatori incaricati supportarli in questo processo

L’allontanamento temporaneo dal figlio deve rappresentare pertanto un elemento del percorso di cura di quel sistema familiare in crisi.

Dobbiamo partire da qui per capire che il bambino ha ancora la propria famiglia d’origine e prima potrà rientrare a casa e meglio sarà per tutti.

Il rischio è che si creino delle situazioni simili a quelle delle separazioni conflittuali, in cui il bambino non può amare contemporaneamente il papà e la mamma altrimenti uno dei due lo sgrida, lo rifiuta, va in crisi, ecc.
Dobbiamo stare particolarmente attenti a non metterci in competizione con la famiglia naturale.

I suoi genitori sono quelli, con i loro limiti, le loro incongruenze. Noi operatori non dobbiamo aspettare che diventino perfetti per proporre al giudice di rimandare il bambino a casa, perchè altrimenti non rientrerà mai. Se alziamo sempre l’asticella delle richieste prima o poi tutto va in crisi. Dobbiamo lavorare su piccoli passi e sul sostegno anche a piccoli cambiamenti.

Se le condizioni lo permetteranno, il bambino tornerà a casa e così il percorso di miglioramento della situazione familiare potrà continuare in maniera più serena e spedita. Anche la famiglia si sentirà apprezzata e giudicata positivamente e questo in genere aiuta a proseguire nel cambiamento positivo.

Compiti della famiglia d’origine

La famiglia d’origine ha il diritto di essere coinvolta in tutte le fasi del progetto di affidamento, usufruendo del sostegno e degli interventi dei servizi socio-assistenziali.

Durante il periodo di affidamento:

• Si deve impegnare a mantenere validi rapporti con il minore e la famiglia affidataria affinchè contribuisca anch’essa alla crescita e educazione del proprio figlio.

• Deve, inoltre, tenere utili rapporti con i Servizi collaborando, in maniera attiva, agli interventi volti a superare le proprie difficoltà. Ciò è finalizzato al rientro del minore nei tempi concordati

• Deve rispettare i tempi e le modalità degli incontri con il figlio e con la famiglia affidataria, così come concordato con gli operatori dei Servizi coinvolti e/o come prescritti dall’Autorità giudiziaria.

Dott.ssa Maria Angela Valenti

Assistente Sociale Specialista


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