Legge 23 marzo 1993, n.84

Ordinamento della professione di Assistente Sociale e Istituzione dell’Albo professionale

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Articolo 1Professione di assistente sociale
1. L’assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell’intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative.
2. L’assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre all’organizzazione e alla programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali.
3. La professione di assistente sociale può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato.
4. Nella collaborazione con l’autorità giudiziaria, l’attività dell’assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale.

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Articolo 2Requisiti per l’esercizio della professione
1. Per esercitare la professione di assistente sociale è necessario essere in possesso del diploma universitario di cui all’articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, avere conseguito l’abilitazione mediante l’esame di Stato ed essere iscritti all’albo professionale istituito ai sensi dell’articolo 3 della presente legge.
2. Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è definito l’ordinamento didattico del corso di diploma universitario di cui al comma 1.

Articolo 3Istituzione dell’albo e dell’ordine degli assistenti sociali
1. E’ istituito l’albo professionale degli assistenti sociali.
2. Gli iscritti all’albo costituiscono l’ordine degli assistenti sociali, articolato a livello regionale o interregionale. Gli oneri relativi all’istituzione e alla gestione dell’albo e dell’ordine sono a carico degli iscritti.

Articolo 4Norme regolamentari
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della recente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica etecnologica e o con il Ministro per gli affari sociali, sono adottate le norme relative all’iscrizione e alla cancellazione dall’albo di cui all’articolo 3. Con il medesimo decreto sono disciplinati l’istituzione delle sedi regionali o interregionali dell’ordine, l’istituzione del consiglio nazionale e i procedimenti elettorali.

Articolo 5Norme transitorie
1. Fino alla soppressione delle scuole dirette ai fini speciali universitarie, di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, o fino alla trasformazione delle medesime in corsi di diploma universitario, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1990, n. 341, l0’iscrrizioen all’albo di cui all’articolo 3 della presente legge è consentita a coloro che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione ai sensi del citato decreto del presidente della Repubblica n. 14 del 1987, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n 280. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1993

SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

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