Corte di Cassazione, sez III, sentenza n. 18773 del 26/09/2016

Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: VINCENTI ENZO
Data pubblicazione: 26/09/2016
 
SENTENZA
sul ricorso 15122-2013 proposto da:
***omissis***, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA, 80, presso lostudio dell’avvocato ALBERTO PROSPERINI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente-
contro
 
***omissis***, MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 13396/2012 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 12/12/2012, R.G.N. 15623/2010;
 
     udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per l’accoglimento, per quanto di ragione, del primo motivo, per il rigetto del secondo motivo e per l’assorbimento del terzo motivo.
 
RITENUTO IN FATTO

 

1. ***omissis*** convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Napoli,***omissis*** e la Milano Assicurazioni S.p.A. per sentirle condannare al risarcimento dei danni arrecati alla propria autovettura, nonche’ per le lesioni patite a seguito del sinistro stradale occorso in data (omissis) , da ascrivere a responsabilita’ del conducente dell’autovettura di proprieta’ della ***omissis***, assicurata presso la compagnia convenuta.

Con sentenza del giugno 2009, l’adito Giudice di pace, nella contumacia dei convenuti, dichiarava inammissibile la domanda attorea di risarcimento dei danni arrecati all’autovettura, stante la carenza di legittimazione processuale attiva dell’attrice, e rigettava nel merito la pretesa di ristoro dei pregiudizi derivanti dalle lesioni personali patite a seguito dell’incidente, difettando una ‘dimostrazione convincente dei suoi elementi giustificativi’.

2. ‘ Avverso tale decisione proponeva impugnazione ***omissis***, che il Tribunale di Napoli, con sentenza resa pubblica il 12 dicembre 2012, accoglieva parzialmente e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava l’esclusiva responsabilita’ ex art. 2054, comma 3, cod. civ. di ***omissis*** per la verificazione dell’incidente e condannava la Milano Assicurazioni S.p.A. al pagamento, in favore dell’attrice, della somma risarcitoria di Euro 505,61, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonche’, in solido con la ***omissis***, al pagamento dei due terzi delle spese processuali del doppio grado di giudizio, che liquidava in complessivi Euro 1.074,00, di cui Euro 154,00 per esborsi ed Euro 920,00 per compensi, oltre accessori di legge; rigettava nel resto l’impugnazione.

2.1. ‘ Per quanto ancora interessa in questa sede, il giudice d’appello ‘ accertata la responsabilita’ per il sinistro de quo ‘ in punto di liquidazione dei danni, riteneva dovuto il risarcimento volto a ‘remunerare gli interventi di riparazione del veicolo’ di proprieta’ dell’attrice, da quantificarsi in Euro 505,61, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali, mentre escludeva il risarcimento per il c.d. ‘danno da fermo tecnico del veicolo incidentato’.

A tal riguardo, il Tribunale sosteneva che, non essendo in re ipsa, detto danno non poteva essere liquidato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., non avendo l’istante ‘neppure dedotto le circostanze rivelatrici della verificazione nella propria sfera giuridica di un danno materiale emergente ulteriore rispetto a quellonormalmente discendente dalla necessita’ di disporre le opere, d’altronde di attuazione piuttosto rapida (nella specie, 4 giornate lavorative), di riparazione della vettura, di cui non e’ stata prospettata neppure la sostituzione provvisoria’.

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2.2. ‘ Il giudice di secondo grado confermava, poi, seppur con diversa motivazione, il capo della decisione impugnata con cui era stata respinta la domanda di risarcimento dei danni alla persona patiti dall’attrice, in quanto, stante l’applicabilita’ al giudizio de quo della norma dettata dall’art. 32, comma 3-quater, del d.l. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, le ‘affezioni asintomatiche di modesta intensita’ non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico’ riscontrate all’infortunata’ non erano state dimostrate ‘con le rigorose modalita’ prescritte ex lege’.

2.3. ‘ Infine, il giudice del gravame, in virtu’ del parziale accoglimento dell’appello, compensava ex art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., le spese del doppio grado di giudizio nella misura di un terzo e poneva la restante quota a carico dei convenuti in solido tra loro, che liquidava d’ufficio secondo i parametri indicati dal d.m. n. 140 del 2012 e, dunque, senza prendere in considerazione le note specifiche di cui all’art. 75 disp. att. cod. proc. civ.depositate dal difensore dell’attrice.

3. ‘ Per la cassazione di tale sentenza ricorre ***omissis*** , affidando le sorti dell’impugnazione a tre motivi.

Non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede le intimate ***omissis*** e la Milano Assicurazioni S.p.A..

Considerato in diritto

1. ‘ Con il primo mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2554, 2043, 2056, 2059, 1226 cod. civ., 185 cod. pen., 32 della legge n. 27 del 2012 (rectius: del d.l. n. 1 del 2012, convertito, con modificazione, dalla legge n. 27 del 2012) e art. 139 cod. ass..

Il giudice di secondo grado, sulla base del presupposto che le lesioni personali patite da essa B. nel sinistro per cui e’ causa non erano state accertate visivamente o strumentalmente ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 1 del 2012, modificativo dell’art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, avrebbe erroneamente respinto la relativa domanda risarcitoria, atteso che le diposizioni dettate dalla citata normativa in materia di riscontro medico-legale delle lesioni di lieve entita’ non possono trovare applicazione con riferimento a quei giudizi, come il presente, che erano gia’ in corso alla data della loro entrata in vigore.

In ogni caso, le lesioni contusive ‘alla spalla sinistra, allo emotorace sinistro ed alla cervicale’ patite da essa attrice erano state accertate ‘visivamente come ritiene la legge’ dal ‘sanitario di guardia al Pronto Soccorso’ e cio’ diversamente dalla ‘sospetta lesione ossea’, non accertata strumentalmente, ma neppure oggetto di richiesta risarcitoria, limitata al danno biologico temporaneo e non gia’ permanente.

Unitamente al danno biologico temporaneo il giudice di appello avrebbe dovuto liquidare anche il danno morale.

1.1. ‘ Il motivo e’ fondato per quanto di ragione.

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1.1.1. ‘ Esso e’ privo di consistenza in riferimento alla postulata inapplicabilita’ nella presente controversia (decisa in grado appello con sentenza pubblicata il 12 dicembre 2012) della disposizione di cui art. 32, comma 3-quater, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, la quale stabilisce: ‘Il danno alla persona per lesioni di lieve entita’ di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e’ risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione’.

Come precisato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, la citata norma, avente ad oggetto le modalita’ di riscontro medicolegale delle lesioni di lieve entita’ a seguito disinistro derivante dalla circolazione stradale, unitamente a quella del precedente comma 3-ter (modificativa del predetto art. 139 cod. ass.) concernente il danno biologico permanente (e il cui risarcimento non potra’ aver luogo ove le lesioni di lieve entita’ ‘non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo‘), ‘in quanto non attinenti alla consistenza del diritto, bensi’ solo al momento successivo del suo accertamento in concreto, si applicano’ ai giudizi in corso (ancorche’ relativi a sinistri verificatisi in data anteriore alla loro entrata in vigore)’ (cosi’ l’anzidetta sent. n. 235 del 2014).

Trattasi, infatti, di norme (la prima, come detto, riguardante il danno biologico permanente, la seconda quello temporaneo) volte a stabilire l’esistenza e, eventualmente, la consistenza del danno alla persona e, dunque, ad esse e’ tenuto il giudice nel momento stesso in cui decide sul punto.

1.1.2. ‘ Sono invece fondate le doglianze che impugnano la ratio decidendi della sentenza di appello la’ dove questa ha escluso che la B. abbia fornito la prova, secondo le ‘rigorose modalita’ prescritte ex lege’, delle lesioni lievi, di carattere non permanente, subite, in quanto ritenute ‘non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico’.

Invero, il citato comma 3-quater dell’art. 32,cosi’ come il precedente comma 3-ter, sono da leggere in correlazione alla necessita’ (da sempre viva in siffatto specifico ambito risarcitorio), predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass. (che, a tal riguardo, hanno recepito quanto gia’ presente nel ‘diritto vivente’), che il danno biologico sia ‘suscettibile di accertamento medico-legale‘, esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, ne’ unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una ‘obiettivita” dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti).

Sicche’, appare evidente l’errore in diritto (sub specie di vizio di sussunzione) commesso dal giudice di appello, il quale ‘ pur dichiaratamente discostandosi dalla motivazione del primo giudice, che aveva ritenuto inattendibile il referto ospedaliero (e, dunque, prescindendo da tale valutazione) ‘ ha escluso la risarcibilita’ del danno biologico temporaneo (quale unica pretesa azionata dall’attrice) in favore della stessa B. nonostante che detto referto medico avesse diagnosticato ‘contusioni alla spalla, al torace e alla regionecervicale guaribili in 7 giorni’, le quali lesioni, dunque, non potevano essere ritenute, di per se’, ‘affezioni asintomatiche di modesta intensita’ non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico’ alla stregua dell’art. 32, comma 3-quater, del d.l. n. 1 del 2012.

2. ‘ Con il secondo mezzo e’ denunciata violazione degli artt. 2043, 2054, 2056, 1223 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ..

Il giudice d’appello avrebbe erroneamente negato il risarcimento del danno da ‘fermo tecnico’ del veicolo incidentato in considerazione del fatto che l’istante non aveva provato di aver subito un danno materiale emergente (per spese di gestione del veicolo incidentato) ulteriore rispetto a quello derivante dall’inutilizzabilita’ dell’autovettura durante il periodo necessario alla sua riparazione, nonostante la prevalente giurisprudenza di legittimita’ ritenga che tale voce di danno in parola sia in re ipsa.

2.1. ‘ Il motivo e’ infondato.

Il Collegio intende aderire e dare continuita’ al piu’ recente orientamento, in via di consolidamento, secondo cui il danno da ‘fermo tecnico’ del veicolo incidentato non e’ risarcibile in via equitativa ‘ cui e’ possibile ricorrere solo ove sia certa l’esistenza dell’an ‘ ove la parte non abbia provato diaver sostenuto di oneri e spese per procurarsi un veicolo sostitutivo, ne’ abbia fornito elementi (quali i costi assicurativi o la tassa di circolazione, sempre che la durata della riparazione non sia stata particolarmente breve, tale da rendere irrilevante l’entita’ di detti costi) idonei a determinare la misura del pregiudizio subito (tra le altre, Cass., 19 aprile 2013, n. 9626; Cass., 17 luglio 2015, n. 15089; Cass., 14 ottobre 2015, n. 20620).

Si tratta, infatti, di indirizzo consentaneo al principio per cui anche il danno da ‘fermo tecnico’ non puo’ considerarsi in re ipsa (come invece opinato dalla ricorrente), quale conseguenza automatica del sinistro e della indisponibilita’ del veicolo, ma deve, invece, essere allegato e dimostrato in ragione della effettiva perdita patita dal danneggiato, in consonanza con la norma di cui all’art. 1223 cod. civ. (richiamata dall’art. 2056 cod. civ.).

Sicche’, e’ corretta la decisione del giudice di appello che ha escluso la risarcibilita’ di detto danno in ragione della rilevata rapida attuazione delle opere di riparazione del veicolo (4 giorni), senza che l’attrice avesse neppure allegato (prima ancora che dimostrato) di aver subito ‘un danno materiale emergente ulteriore a quello normalmente discendente dal bisogno di disporre le opere’ anzidette.

3. ‘ Con il terzo mezzo e’denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e della tariffa professionale del 2 giugno 2004.

Il giudice del gravame, senza tener conto delle specifiche note spese, di primo e di secondo grado, elaborate dal difensore dell’attrice ai sensi del d.m. n. 127 del 2004, avrebbe erroneamente liquidato d’ufficio le spese del doppio grado di giudizio secondo i parametri indicati dal d.m. n. 140 del 2012, nonostante l’attivita’ professionale del detto procuratore si fosse esaurita ben prima dell’entrata in vigore della legge recante le nuove tariffe professionali.

3.1. L’esame della censura e’ assorbito dall’accoglimento, per quanto di ragione, del primo motivo di ricorso, concernente l’an debeatur sul diritto al risarcimento per il danno biologico temporaneo, dovendo il giudice del gravame, a seguito della cassazione della sentenza impugnata, nuovamente provvedere alla liquidazione delle spese processuali.

4. ‘ Va, dunque, rigettato il secondo motivo di ricorso, accolto il primo per quanto di ragione e dichiarato assorbito il terzo motivo.

La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, che dovra’ delibare nuovamente la domanda risarcitoria della B. in riferimento al danno biologicotemporaneo, tenuto conto dei principi giuridici di cui al p. 1.1.2. che precede.

Il giudice del rinvio dovra’ provvedere, altresi’, alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte rigetta il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo motivo nei termini di cui in motivazione e dichiara assorbito il terzo motivo dello stesso ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’


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