Il fine di questa pagina è descrivere quali sono le prestazioni previste per gli escritti all’ENASARCO che, a causa di patologie sopravvenute, hanno una grave riduzione delle capacità lavorative.

L’ENASARCO è l’Ente di Assistenza degli agenti e rappresentanti di commercio e da un punto di vista giuridico è una “Fondazione con personalità giuridica di diritto privato”, ma non fa parte dei fini di questa pagina descrivere la Fondazione o le sue funzioni.

Le prestazioni d’invalidità previste per i rappresentanti e agenti di commercio sono 2:

  • Pensione di invalidità permanente parziale
  • Pensione di Inabilità

PENSIONE DI INVALIDITA’ PERMANENTE PARZIALE

Requisito sanitario: l’agente o il rappresentante di commercio deve essere “permanentemente invalido”, cioè, a causa di infermità fisica o mentale sopravvenuti o aggravatisi dopo l’inizio del rapporto assicurativo con l’ENASARCO,  deve aver subito una riduzione almeno pari a 2/3 della capacità di lavoro relativamente alla sua attività di agente o rappresentante.

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Requisito contributivo: l’agente o il rappresentante di commercio deve possedere almeno 5 (cinque) anni di anzianità contributiva, di cui almeno 3 (12 TRIMESTRI) negli ultimi 5 anni.

Requisito lavorativo: è compatibile con il proseguimento dell’attività di rappresentanza o agenzia.

Incompatibilità: la pensione di invalidità parziale è incompatibile con l’assegno di invalidità civile; è facoltà optare per il trattamento economico più conveniente.

Decorrenza della prestazione economica: dal primo giorno del mese successivo alla domanda. Quando verrannno raggiunti i requisiti previsti, la pensione d’invalidità si può trasformare in pensione di vecchiaia.

Sul sito dell’ENASARCO, nella segione “Guida” esiste una pagina con notizie sulla Pensione di Invalidità parziale: http://www.enasarco.it/guida/la-pensione-di-invalidita-a-chi-e-quando-spetta/

PENSIONE DI INABILITA’

Requisito sanitario: l’agente o il rappresentante di commercio deve essere “permanentemente e assolutamente inabile“, cioè deve trovarsi nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualunque attività lavorativa; specifico che quindi l’inabilità è riferita non al solo lavoro di agente o rappresentante, ma a qualunque tipo di lavoro.

Requisito contributivo: l’agente o il rappresentante di commercio deve possedere almeno cinque (5) anni di anzianità contributiva, di cui almeno 1 (quattro trimestri) negli ultimi 5 anni.

Requisito lavorativo: l’agente o il rappresentante di commercio deve cessare ogni contratto di agenzia o rappresentanza in essere.

Incompatibilità: la pensione di inabilità è compatibile con l’assegno di invalidità civile e con qualunque attività lavorativa.

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Decorrenza della prestazione economica: dal primo giorno del mese successivo alla domanda se sono cessati i rapporti d’agenzia oppure dal mese successivo alla cessazione dei rapporti d’agenzia o rappresentanza.

Sul sito dell’ENASARCO, nella segione “Guida” esiste una pagina con notizie sulla Pensione di inabilità: https://www.enasarco.it/guida/la-pensione-di-inabilita-a-chi-e-quando-spetta/

LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’ENASARCO e reperibile sul sito della Fondazione stessa nelle pagine che ho indicato più sopra, corredata di apposito certificato medico, anche questo redatto nell’apposito modulo.

La domanda può essere presentata:

  • utilizzando il servizio di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: liquidazionepensioni@pec.enasarco.it
  • con raccomandata A/R a: Fondazione Enasarco – Servizio prestazioni – Ufficio prestazioni previdenziali – Via Antoniotto
    Usodimare, 31 – 00154 Roma
  • direttamente presso una delle sedi Enasarco.
  • tramite un Patronato

ACCERTAMENTO

La Fondazione incarica un medico di propria fiducia per procedere all’accertamento dello stato invalidante del richiedente.

IL RICORSO

Qualora l’istanza non venga accolta, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, l’istante può richiedere la costituzione di un collegio medico che è composto da 3 membri: uno designato dalla Fondazione, uno dal richiedente ed un terzo rappresentato dal Presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri competente per territorio. Il compenso del 3 membro avverrà a cura della parte soccombente o, in caso di accoglimento parziale, in misura uguale dalle parti.

Tutta la materia relativa alle pensioni per invalidità è descritta nel “regolamento delle attività istituzionali” della Fondazione ENASARCO.

In particolare, sono gli articoli compresi tra il 19 e il 22 a regolare la materia dell’invalidità, articoli che qui trascrivo:

“…

Articolo 19 – Pensione di invalidità

1. L’iscritto può chiedere la pensione di invalidità qualora concorrano le seguenti condizioni:

  1. abbia riportato un’invalidità a causa di infermità o difetto fisico o mentale, insorto o aggravatosi dopo l’iscrizione alla Fondazione, almeno del 67% della capacità lavorativa nell’attività d’agente effettivamente esercitata;
  2. abbia almeno cinque anni di anzianità contributiva obbligatoria di cui almeno tre anni nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda di pensione.

2. La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è calcolata con riferimento alla data di presentazione della domanda stessa. La decorrenza del trattamento pensionistico è posticipata al primo giorno del mese successivo alla data di insorgenza dell’invalidità quando, a seguito di accertamento medico, risulti che essa sia intervenuta successivamente alla presentazione della domanda e sempreché alla data dell’insorgenza dell’invalidità sussistano i requisiti di cui alla lett. b) del precedente comma.

Articolo 20 – Pensione di inabilità

1. L’iscritto può chiedere la pensione di inabilità qualora concorrano le seguenti condizioni:

  1. abbia riportato un’assoluta e permanente incapacità all’esercizio di qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
  2. abbia maturato cinque anni di anzianità contributiva obbligatoria di cui almeno un anno nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda di pensione. L’anno nel quinquennio non è richiesto nell’ipotesi di inabilità sopraggiunta per aggravamento dello stato di salute del pensionato di invalidità.

2. La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda purché a tale data siano cessati tutti i rapporti di agenzia ed è calcolata con riferimento al momento della presentazione della domanda stessa. Qualora la cessazione dei rapporti avvenga in un momento successivo a quello di presentazione della domanda, ma comunque nel termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione di riconoscimento dello stato d’inabilità, la decorrenza della pensione è posticipata al primo giorno del mese successivo a quello nel quale si è verificato lo scioglimento dell’ultimo rapporto di agenzia. In tal caso il calcolo è effettuato con riferimento alla data di cessazione dei rapporti lavorativi.

3. Il diritto alla pensione di inabilità si estingue con la ripresa dell’attività lavorativa che deve essere tempestivamente comunicata alla Fondazione.

Articolo 21 – Domanda e calcolo delle pensioni di invalidità e di inabilità

1. La domanda di pensione di invalidità o di inabilità, redatta esclusivamente su apposito modello predisposto dalla Fondazione compilato in ogni sua parte, deve essere inoltrata nei modi e con le forme dalla stessa stabiliti e corredata da documentazione medica idonea ad attestare il grado di invalidità o lo stato di inabilità.

2. Le pensioni di invalidità e inabilità sono calcolate secondo quanto previsto dal disposto dell’articolo 18, commi 1, 2 e 3. La pensione di invalidità è proporzionata al grado di riduzione della capacità lavorativa.

3. Al raggiungimento dei requisiti di cui agli articoli 14 o 15, comma 1, il pensionato di invalidità o inabilità il cui trattamento pensionistico sia calcolato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, può chiedere la liquidazione di una pensione di vecchiaia, distinta dalla pensione già in godimento ed in aggiunta ad essa, sulla base dei soli contributi pervenuti successivamente alla data del pensionamento. Per il pensionato di invalidità o inabilità il cui trattamento pensionistico sia calcolato ai sensi dell’articolo 18, comma 2, la pensione di invalidità o inabilità è, a richiesta, trasformata in pensione di vecchiaia all’atto del raggiungimento dei requisiti di cui agli articoli 14, comma 1, o 15, comma 1, con la garanzia, in ogni caso, del trattamento più favorevole tra quello già in godimento e quello della pensione di vecchiaia.

4. Le pensioni di invalidità e di inabilità sono ripartite in tredici mensilità e corrisposte con la periodicità e le modalità stabilite dalla Fondazione.

Articolo 22 – Accertamento e verifica dello stato di invalidità e di inabilità

1. La Fondazione, con accertamento medico, riconosce lo stato di invalidità richiesto o quello eventualmente inferiore accertato dal proprio medico fiduciario. La Fondazione può riconoscere, altresì, la sussistenza del requisito sanitario per l’erogazione della pensione d’invalidità in luogo di quello indicato dall’iscritto per la pensione d’inabilità.

2. In caso di accoglimento parziale o di rigetto della domanda a causa di diversa valutazione del requisito sanitario, l’iscritto può chiedere la costituzione di un collegio medico entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento della Fondazione. Il collegio è composto da tre membri, due dei quali designati rispettivamente dalla Fondazione e dall’iscritto ed il terzo dal Presidente dell’ordine dei medici competente per territorio. Il compenso spettante al terzo componente del collegio medico è a carico della parte soccombente o di entrambe le parti in misura paritetica in caso di soccombenza parziale. L’accertamento del collegio medico è definitivo.

3. La Fondazione ha la facoltà di sottoporre il pensionato di invalidità o di inabilità a visite mediche di controllo. Il rifiuto a sottoporsi a tali visite comporta la sospensione del trattamento pensionistico in essere e, decorsi inutilmente ulteriori 90 giorni dalla data di sospensione, la revoca della pensione stessa.

4. Qualora a seguito di controllo medico disposto dalla Fondazione risulti modificato il grado di invalidità o lo stato di inabilità del pensionato, la pensione è ridotta o revocata in conformità all’avvenuta diminuzione dei requisiti sanitari di cui agli articoli 19, comma 1, lett. a) e 20, comma 1, lett. a).

5. Il pensionato può chiedere la verifica del trattamento pensionistico per sopravvenuto mutamento del requisito sanitario.

6. Il pensionato di invalidità al quale, a seguito della procedura di verifica, sia stato riconosciuto un grado di invalidità pensionabile inferiore a quello in precedenza attribuito o sia stata revocata la pensione può chiedere la costituzione di un collegio medico arbitrale con le forme e le procedure di cui al comma 2. La stessa facoltà è concessa al pensionato di inabilità nel caso di revoca o trasformazione del trattamento in godimento.

…”


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