Il fine di questa pagina è descrivere quali sono le prestazioni previste per gli escritti alla Cassa di Previdenza degli avvocati, cosiddetta “Cassa Forense”, che, a causa di patologie sopravvenute, hanno una grave riduzione delle capacità lavorative.

La Cassa forense è nata nel 1933, è stata prima regolamentata con la legge n. 6/1952, modificata da leggi successive.

Le prestazioni d’invalidità previste per gli avvocati sono 2:

  • Pensione di invalidità permanente parziale
  • Pensione di Inabilità

PENSIONE DI INVALIDITA’ PERMANENTE PARZIALE

Requisito sanitario: l’iscritto alla cassa forense deve essere “permanentemente invalido”, cioè, a causa di infermità fisica o mentale sopravvenuti o aggravatisi dopo l’iscrizione, deve aver subito una riduzione almeno pari a 2/3 della capacità di lavoro relativamente alla sua attività professionale.

Pubblicità

Requisito contributivo: l’iscrizione alla cassa forense deve essere in corso e regolare, essere avvenuta prima del compimento del 40° anno di età e devono esistere almeno 5 (cinque) anni di iscrizione e contribuzione.

Requisito lavorativo: non è obbligatoria la cancellazione dell’iscrizione dall’albo.

Decorrenza della prestazione economica: dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

Revisione: ogni 3 anni; se all’atto della concessione le menomazioni sono dichiarate reversibili, la Cassa procede a revisione e, se la capacità lavorativa viene giudicata superiore ad 1/3, la pensione di invalidità viene sospesa. Se la concessione avviene altre 2 volte, oltre la prima, la pensione di invalidità diventa definitiva.

PENSIONE DI INABILITA’

Requisito sanitario:  l’iscritto alla cassa forense deve essere “permanentemente e assolutamente inabile”, cioè deve avere una capacità di esercizio della professione ridotta in modo permanente e totale a causa di malattia o infortunio.

Requisito contributivo: l’iscrizione alla cassa forense deve essere in corso e regolare, essere avvenuta prima del compimento del 40° anno di età e devono esistere almeno 5 (cinque) anni di iscrizione e contribuzione.

Requisito lavorativo: il richiedente deve provvedere a cancellazione da tutti gli albi forensi compreso l’albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori.

Incompatibilità: la pensione di inabilità è compatibile con l’assegno di invalidità civile.

Decorrenza della prestazione economica: dal primo giorno del mese successivo alla domanda purchè il richiedente provveda alla cancellazione da tutti gli albi entro 3 mesi dalla comunicazione di riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità.

Pubblicità

LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata utilizzando l’apposita modulistica predisposta dalla cassa forense e reperibile sul sito internet della Cassa stessa nelle pagine che ho indicato, corredata di apposito certificato medico, anche questo redatto nell’apposito modulo.

La domanda può essere presentata:

  • utilizzando il servizio di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: istituzionale@cert.cassaforense.it
  • con raccomandata A/R a: Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistennza Forense – Servizio istruttorie previdenziali – Via G. G. Belli n, 5. 00193 Roma

ACCERTAMENTO

Se la malattia è “palese” ed irreversibile, come si evince dalla documentazione allegata alla domanda e su parere del Medico Fiduciario della Cassa, la Giunta Esecutiva può provvedere direttamente al riconoscimento.

Ma la prassi è che il professionista viene sottoposta a visita da una Commissione Medica distrettuale composta da 3 medici esperti o specialisti nella/e patologia/e del richiedente: è presieduta da un medico specialista in medicina legale o medicina del lavoro e da un docente universitario o da un primario ospedaliero, o dal medico provinciale, gli altri 2 membri dovrebbero essere i medici-esperti o specialisti rispetto alle patologie denunciate.

Il richiedente può farsi assistere, a proprie spese, davanti alla commissione, da un consulente di parte che può presentare osservazioni scritte nel termine assegnato dalla stessa commissione.

Entro quattro mesi dalla nomina la Commissione invia il proprio parere alla Giunta Esecutiva che delibera in merito alla concessione della pensione.

IL RICORSO

Qualora l’istanza non venga accolta, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, l’istante può ricorrere e chiedere di esssere sottoposto a visita dalla Commissione Medica di Appello

Sul sito della Cassa Forense, nella segione “Documentazione” esiste una pagina con diversi link da cui si possono attingere ulteriori notizie: http://www.cassaforense.it/documentazione/nuova-guida-previdenziale/prestazioni-previdenziali/

Tutta la materia relativa alle pensioni per invalidità è descritta nel “REGOLAMENTO PER LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI”, Testo approvato dal Comitato dei Delegati nella seduta del 5 settembre 2012.

In particolare, sono gli articoli 9, 10 ed 11 a regolare la materia delle pensioni di invalidità ed inabilità, articoli che qui trascrivo:

ART. 9 – PENSIONE DI INABILITA’
1. La pensione di inabilità spetta qualora concorrano le seguenti condizioni:
  1. la capacità dell’iscritto all’esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti all’iscrizione, in modo permanente e totale;
  2. l’iscritto abbia maturato almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e l’iscrizione sia in atto, continuativamente da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell’ iscritto medesimo.
2. Per il calcolo della quota di base della pensione si applicano le disposizioni dell’art. 4 e 5, 1° comma.
3. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aum entati di dieci, sino a raggiungere
il massimo di:
– 35 fino al 31 dicembre 2010
– 36 fino al 31 dicembre 2013
– 37 fino al 31 dicembre 2016
– 38 fino al 31 dicembre 2018
– 39 fino al 31 dicembre 2020
– 40 dal 1° gennaio 2021. Ove la liquidazione avvenga per quote, come previsto dall’art. 14, gli anni aggiunti vengono calcolati nell’ultima quota.
4. Per il calcolo della quota modulare si applicano le disposizioni dell’art. 6.
5. La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed è sospesa in caso di nuova iscrizione, fatto salvo il diritto della Cassa a ripetere i ratei di pensione corrisposti dalla data della reiscrizione.
6. Entro i 10 anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa può, in qualsiasi momento, assoggettare a revisione la permanenza della condizione di inabilità.
7. L’ erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.
 
ART. 10 – PENSIONE DI INVALIDITA’
1. La pensione di invalidità spetta all’ iscritto la cui capacità all’ esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo, a meno di un terzo, per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l’iscrizione. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all’ art. 9, primo comma, lettera b).
2. Sussiste il diritto a pensione anche quando l’ infermità o i difetti fisici o mentali invalidanti preesistono al rapporto assicurativo, purché vi sia stato un successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.
3. La misura della quota di base della pensione è pari al 70% di quella risultante dall’ applicazione dell’ art. 4 e non può essere inferiore al 70% della pensione prevista dall’art. 5, 1° comma per l’anno della decorrenza. La quota modulare verrà liquidata, a norma dell’art. 6, al compimento dell’età anagrafica prevista dall’art. 2 o al momento della cancellazione del pensionato da tutti gli albi , se antecedente.
4. La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all’atto della concessione siano state dichiarate revisionabili, la persistenza dell’invalidità e, tenuto conto anche dell’ esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l’ invalidità, dopo la concessione, è stata confermata altre due volte.
5. L’erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.
6. Il pensionato di invalidità che abbia proseguito l’esercizio della professione ed abbia maturato il diritto ad una delle pensioni di vecchiaia o di anzianità, può chiedere, con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della relativa istanza, la corresponsione del trattamento in sostituzione della pensione di invalidità.
 
ART. 11 – NORME COMUNI ALLE PENSIONI DI INABILITA’ E INVALIDITA’
1. La inabilità e l’invalidità sono accertate secondo quanto prescrive l’apposito Regolamento.
2. In caso di infortunio, le pensioni di inabilità ed invalidità non sono concesse e, se concesse, sono revocate, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta; sono invece proporzionalmente ridotte in caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall’iscritto.
3. In caso di inabilità o invalidità dovuta ad infortunio la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell’art. 1916 del codice civile, in concorso con l’assicuratore di cui al comma precedente, ove questi abbia diritto alla surroga.

Pubblicità