MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 GENNAIO 2016

Integrazioni e modificazioni al decreto 15 luglio 1986, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.

(GU Serie Generale n.16 del 21-01-2016)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

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    Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 recante «Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

    Visto, in particolare, l’art. 25 con il quale si dispone che con il decreto di cui all’art. 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori, vengano individuate le ipotesi di esenzione dalla reperibilità dei lavoratori del settore privato;

    Visti i decreti ministeriali 15 luglio 1986, 18 aprile 1996, 12 ottobre 2000 e 8 maggio 2008 che hanno dato attuazione all’art. 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463;

    Considerata la necessità di modificare e integrare la disciplina prevista dai citati decreti ministeriali;

    Sentiti l’Istituto nazionale della previdenza sociale e la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Decreta:

Art. 1Esclusioni dall’obbligo di reperibilità

1. Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l’assenza e’ etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

     a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

     b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

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2. Le patologie di cui al comma 1, lettera a), devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.

3. Per beneficiare dell’esclusione dell’obbligo di reperibilità, l’invalidità di cui al comma 1, lettera b), deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67 per cento.

Art. 2 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2016

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti

Il Ministro della salute Lorenzin


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