Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2018

«Disposizioni sul servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza»

Il Ministro dell’economia e delle Finanze

VISTO il regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, convertito dalla legge 6 settembre 1928, n. 2103, recante “Modificazioni all’ordinamento della regia Guardia di finanza ed al servizio sanitario del Corpo”;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante “Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza”;

VISTA la legge 20 ottobre 1960, n. 1265, recante l’istituzione del Fondo di assistenza per i finanzieri;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;

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VISTO il decreto del Ministro delle finanze 25 febbraio 1998, n. 96, recante “Regolamento recante norme per la determinazione dei beni che 
vengono concessi in uso per assicurare gli interventi di protezione sociale di cui all’articolo 5, comma 3, della legge 23 dicembre 1993, n. 
559”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente “Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”, e in particolare l’articolo 2;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, recante “Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all’entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “Adeguamento dei compiti del Corpo della guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”;

VISTO l’articolo 64 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”, e, in particolare, il comma 2-bis, il quale dispone che il Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza provvede all’assistenza sanitaria e alla tutela della salute del personale in servizio e in congedo e dei rispettivi familiari, anche con le risorse del Fondo di assistenza per i finanzieri, integralmente riassegnabili secondo le norme previste dal relativo statuto; che si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 181 a 195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; e, infine, che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono emanate le conseguenti disposizioni tecniche attuative dell’ordinamento del servizio sanitario del medesimo Corpo e dei rapporti con il predetto Fondo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e in particolare gli articoli 4 e 16;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, e, in particolare, l’articolo 1, commi da 219 a 221;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, e, in 
particolare, l’articolo 1, comma 555;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”, e in particolare l’articolo 23, comma 1-bis;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare”, e, in particolare, gli articoli da 181 a 195;

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VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il proprio decreto 28 dicembre 2016, recante “Approvazione del nuovo statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri”, pubblicato ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, 69;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia”, e in particolare 
l’articolo 34, comma 1, lettera qq), numero 3,

DECRETA

Art. 1(Definizioni e Compiti)

1. Il Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, di seguito denominato “Servizio”, provvede:

  1. all’assistenza sanitaria e alla tutela della salute del personale in servizio del medesimo Corpo. Per assistenza sanitaria si intendono tutte le attività volte all’accertamento dell’idoneità dei militari al servizio incondizionato, gli esami diagnostici e le prime cure per ferite, lesioni e patologie connesse all’espletamento dell’attività d’istituto; per tutela della salute si intende l’erogazione di prestazioni diagnostiche e terapeutiche in regime ambulatoriale, di day-hospital e di ricovero afferenti alle branche mediche, chirurgiche e psicologiche ritenute di peculiare interesse per il Servizio;
  2. all’accertamento dell’idoneità ai fini dell’assunzione nella Guardia di finanza;
  3. ai rifornimenti e allestimenti di materiali tecnici e di servizio generale che occorrono per i bisogni dell’attività d’istituto.

2. Il Servizio provvede, altresì, alla tutela della salute dei familiari del personale di cui al comma 1, lettera a), nonché del personale in congedo del medesimo Corpo e dei relativi familiari.

Art. 2 – (Organizzazione del Servizio)

1. Il Servizio, per le finalità di cui all’articolo 1, può essere organizzato in:

  1. Infermerie;
  2. Poliambulatori;
  3. strutture di degenza;
  4. altre strutture sanitarie.

2. Il Comandante generale della Guardia di finanza stabilisce, con proprie determinazioni, l’ordinamento delle articolazioni del Servizio.

3. Alle articolazioni del Servizio sono, di norma, preposti ufficiali medici della Guardia di finanza. Per particolari esigenze, il Corpo della guardia di finanza può stipulare convenzioni con medici di strutture pubbliche o privati.

4. Per far fronte alle esigenze del Servizio, il Corpo della guardia di finanza può stipulare convenzioni con:

  1. le aziende sanitarie locali;
  2. strutture sanitarie pubbliche, anche militari, e private;
  3. gli enti e gli istituti di cui agli articoli 39, 40, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  4. i policlinici a gestione diretta, per prestazioni professionali rese dal personale delle stesse aziende, nei limiti di orario previsto per il predetto personale;
  5. case di cura, laboratori di analisi e studi privati;
  6. medici civili, generici o specialisti, e laureati in professioni sanitarie;
  7. laureati in medicina veterinaria, chimica, psicologia e biologia, estranei all’Amministrazione dello Stato. I relativi compensi sono corrisposti nella misura prevista dal decreto di cui all’articolo 183, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
  8. strutture sanitarie e veterinarie di singola Forza armata o di polizia, per fruire delle relative prestazioni e strutture a condizione di reciprocità.

Art.3(Rapporti con il Fondo assistenza finanzieri)

1. Il Fondo di assistenza per i finanzieri contribuisce finanziariamente, secondo le finalità e le procedure previste dal relativo statuto, alle prestazioni e agli approvvigionamenti di cui all’articolo 1, commi 1, lettere a) e c), e 2.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Corpo della Guardia di finanza e il predetto Fondo, con la stipula di apposita convenzione, indicano, tra l’altro, le modalità attraverso le quali:

  1. individuare la tipologia delle prestazioni erogabili, i soggetti fruitori ed eventuali misure volte a regolarne l’accesso, anche tenuto conto di quanto previsto dallo Statuto del Fondo;
  2. determinare le risorse finanziarie da trasferire alla Guardia di finanza, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione del citato Fondo;
  3. il Corpo della Guardia di finanza può utilizzare i beni di proprietà del Fondo destinati alle finalità di cui all’articolo 1.

Art.4 – (Disposizioni finanziarie)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a eccezione delle prestazioni e degli approvvigionamenti di cui agli articoli 1, commi 1, lettere a) e c), e 2, per le quali si provvede anche con le risorse finanziarie provenienti dal Fondo di assistenza per i finanzieri.

2. Le risorse finanziarie di cui all’articolo 3 sono versate su apposito capitolo di entrata istituito per il Corpo della guardia di finanza al fine di farle affluire ai pertinenti capitoli di bilancio rubricati “Spese per il Servizio Sanitario” dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze – Centro di responsabilità Guardia di finanza a norma dell’articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 o per la successiva riassegnazione ai capitoli di spesa ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

Roma, 10 maggio 2018

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE


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