MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Recepimento della direttiva della Commissione 2014/85/UE recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida.(GU Serie Generale n.9 del 13-1-2016)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

    Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo codice della strada», ed in particolare l’articolo 119, concernente i requisiti fisici e psichici per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida, nonché l’articolo 121 concernente l’esame di idoneità per il conseguimento della patente di guida;

    Vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, ed in particolare l’allegato II «Requisiti minimi per l’esame di idoneità alla guida» e l’allegato III «Norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni, di recepimento della direttiva 2006/126/CE, ed in particolare l’articolo 24 che prevede che: «salvo che sia diversamente disposto da leggi comunitarie, le direttive che modificano gli allegati al presente decreto, necessarie per adeguare il contenuto degli stessi al progresso scientifico e tecnico, sono recepite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri eventualmente interessati»;

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    Sentito il Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1Modifiche all’allegato II del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 1.

All’allegato II del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il punto 2.1.3 è sostituito dal seguente: «2.1.3 Strada: – principi fondamentali relativi all’osservanza della distanza di sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata e alla tenuta di strada in diverse condizioni sia atmosferiche sia della strada; – fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada; in particolare il loro cambiamento in base alle condizioni atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte; – caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme di comportamento; – guida sicura nelle gallerie stradali;»;
b) il punto 5.1.3 è sostituito dal seguente: «5.1.3. Disposizioni specifiche concernenti i veicoli di categoria C, CE, D e DE. Non sono indicate restrizioni per i veicoli con cambio automatico sulla patente per un veicolo della categoria C, CE, D o DE, di cui al punto 5.1.2, quando il candidato è già titolare di una patente di guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale in almeno una delle seguenti categorie: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1 o D1E, e ha eseguito le manovre descritte al punto 8.4 durante la prova di capacità e comportamento.»;
c) il punto 6.3.8 è sostituito dal seguente: «6.3.8 Elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso); rotatorie, passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;»;
d) il punto 7.4.8 è sostituito dal seguente: «7.4.8 Elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso); rotatorie, passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;»;
e) il punto 8.3.8 è sostituito dal seguente: «8.3.8 Elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso); rotatorie, passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;».

Art. 2Modifiche all’allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59

1. All’allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:

      a) al secondo capoverso, dopo le parole «- turbe psichiche,» è inserito il seguente alinea «- malattie neurologiche,»;

      b) il terzo capoverso è sostituito dal seguente: «Conseguentemente, all’appendice II – Art. 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le voci relative alle seguenti patologie: affezioni cardiovascolari, diabete, epilessia, malattie del sistema nervoso, malattie psichiche, sostanze psicoattive, sono soppresse».

      c) dopo il paragrafo G, è inserito il seguente:

      «H. MALATTIE NEUROLOGICHE E SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO

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      H.1.  Malattie neurologiche
      La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata a candidati o conducenti colpiti da gravi affezioni neurologiche di grado tale da risultare incompatibili con la sicurezza della guida.
      La commissione medica locale, anche avvalendosi dell’esito di visita specialistica presso strutture pubbliche, puo’ autorizzare la guida in relazione allo stato evolutivo ed alle capacità funzionali possedute, previa valutazione della compatibilità della sintomatologia sensitiva, sensoriale, motoria e del trofismo muscolare, dovuta a malattie neurologiche od a postumi invalidanti di interventi chirurgici o traumatici del sistema nervoso centrale o periferico, con la sussistenza di condizioni che possano far escludere pregiudizi per la sicurezza della circolazione. In tali casi, gli interessati devono dimostrare di essere in grado di azionare, in condizioni di sicurezza, i comandi del veicolo della categoria per la quale si richiede il rilascio o il rinnovo di validità della patente. La validità della patente, in questi casi, non puo’ essere superiore a due anni.

      H2. DISTURBI DEL SONNO DA APNEE OSTRUTTIVE NOTTURNE
      La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata a candidati o conducenti affetti da disturbi del sonno causati da apnee ostruttive notturne che determinano una grave ed incoercibile sonnolenza diurna, con accentuata riduzione delle capacità dell’attenzione non adeguatamente controllate con le cure prescritte.
     Il medico, di cui all’articolo 119, comma 2, del codice della strada, sottopone a particolare valutazione i soggetti per i quali sussistono sintomi riconducibili alla sindrome da apnea ostruttiva notturna. Nei casi in cui si possa concludere per l’assenza o lieve entità di sonnolenza diurna, il medico di cui all’articolo 119, comma 2, del codice della strada, certifica l’idoneità alla guida del conducente. Nel caso sussistano dubbi circa l’idoneità e la sicurezza di guida, l’accertamento dei requisiti di idoneità psichici e fisici è demandato alla commissione medica locale.
       La commissione medica locale puo’ autorizzare alla guida i soggetti affetti da sindrome da apnee ostruttive notturne moderate o gravi che dimostrino un adeguato controllo della sintomatologia presentata con relativo miglioramento della sonnolenza diurna, se del caso confermato da parere specialistico di strutture pubbliche.
     La validità della patente rilasciata o rinnovata, eventualmente anche con prescrizioni da parte della Commissione Medica Locale, non puo’ superare i tre anni per i conducenti del gruppo 1 ed un anno per i conducenti del gruppo 2.».

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2015

Il Ministro: Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2016

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare foglio n. 1, registro n. 21





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