Corte di Cassazione – Sezione  Lavoro – Sentenza del 05.04.2012, n. 5479

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 12.02.2008 il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda proposta da S.C., accertata l’esistenza di invalidità nella misura del 100 % e del requisito reddituale, riconosceva il diritto del ricorrente a percepire la pensione d’inabilità civile con decorrenza dal 10.08.2006, con condanna dell’lNPS all’erogazione delle relative prestazioni.
2. La decisione di primo grado è stata confermata dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 59 del 2010, che ha rigettato il gravame dell’lNPS ribadendo l’esistenza dei requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità civile, ed in particolare ritenendo, contrariamente all’assunto dall’ente previdenziale, che ai fini del riconosci mento delle prestazioni assistenziali in questione il reddito della casa di abitazione andasse escluso dal reddito imponibile.
3. Di questa sentenza l’INPS domanda la cassazione sulla base di un unico articolato motivo.
S.C. resiste con controricorso.

Ritenuto in diritto

1. Il ricorrente deduce violazione di legge, ed in particolare dell’art. 14 septies del DL n. 663 del 30.12.1979 (convertito in legge n. 33 del 1980), dell’art. 2 del D.M. 31 ottobre 1992 n. 553, in relazione agli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 1971.
L’INPS, nel contrastare l’impugnata sentenza, dopo ampio excursus delle norme di riferimento, conclude nel senso che per la specifica normativa in materia il reddito della casa di abitazione, nell’ipotesi di erogazione della pensione di inabilità civile di cui all’art. 12 della legge n. 118 del 1971, va computato nel reddito che influisce su diritto alla predetta prestazione.
L’INPS aggiunge che quando nelle norme sull’invalidità civile si parla di “redditi assoggettabili” (oltre che di redditi esenti) si esprime un concetto più ampio di quello di “redditi assoggettati” cui invece si riferisce il TUIR esclusivamente ai fini della lo tassazione.
In definitiva, l’ente previdenziale ritiene che il limite di reddito per conseguire il diritto alla pensione di invalidità civile, di cui alla legge n. 118 del 1971, deve essere calcolato computando nei redditi di qualsiasi natura assoggettabili all’IRPEF o esenti da detta imposta anche il reddito della casa di abitazione principale, in applicazione del combinato disposto dell’art. 14 septies del DL n. 663 del 1979 (convertito nella legge n. 33 del 1980) e dell’art. 2 del D.M. n. 553/1992, in quanto, quale onere deducibile ex art. 10 del DPR n. 917 del 1986, facente parte del reddito assoggettabile ad IRPEF.
2. Il ricorso è infondato.
Nel caso di specie le norme specifiche di riferimento sono costituite dall’art. 12 della legge n. 118 del 1971 e dall’art. 26 della legge n. 153 del 1969 : la prima rinvia per le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione di inabilità, a quelle stabilite dalla seconda norma
per il riconoscimento di pensioni ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito, e per queste ultime pensioni dal computo del reddito sono esclusi gli assegni familiari e il reddito della casa di abitazione. Orbene le svolte argomentazioni sono sufficienti per ritenere l’assunto dell’INPS privo di pregio, proprio per l’applicabilità della normativa della pensione sociale in tema di pensione di inabilità, con la conseguente esclusione, ai fini della concessione di quest’ultima, dal computo del reddito di quello della casa di abitazione.
Né infine può trovare applicazione, contrariamente a quanto affermato daII’INPS, l’art. 2 del D.M. 31.10,1992 n. 553, secondo il quale nella dichiarazione di cui all’art. 1 debbono essere denunciati, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, i redditi di qualsiasi natura assoggettabili all’lRPEF o esenti da imposta, in quanto la casa di abitazione nel caso di specie ai fini assistenziali non costituisce onere deducibile, ma una voce di reddito.
3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione a favore dell’antistatario Avv. L. B.

PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in €50,00 oltre 3000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione a favore dell’Avv. L. B. antistatario.

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Depositata in Cancelleria il 05.04.2012




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