Se si vuole presentare domanda d’invalidità civile all’INPS, e quindi essere sottoposti ad accertamento sanitario per il riconoscimento del grado di invalidità, occorre seguire un preciso iter:

PRIMA ISTANZA O AGGRAVAMENTO DELL’INVALIDITA’ CIVILE

Se si tratta di una prima domanda oppure di un aggravamento di una invalidità precedentemente riconosciuta

  • occorre innanzitutto fare stilare un apposito certificato da un medico di fiducia; è un certificato on-line, cioè il medico certificatore accreditato accede con appositi codici personali sul sito dell’INPS, ormai con lo SPID, e stila il certificato; nel certificato il medico deve inserire, oltre ai dati anagrafici, all’anamnesi, cioè la storia delle patologie, e alla diagnosi, altre informazioni essenziali; deve infatti specificare
    • se, a suo parere sussistono i requisiti per la concessione di indennità di accompagnamento barrando le caselle “non in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompgnatore” e/o “non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”
    • se si tratta di patologia di competenza ANFASS, cioè se è una patologia dello sviluppo cognitivo, ma non solo (comunque è possibile aprire una pagina con l’elenco delle patologie di competenza ANFASS);
    • si si tratta di una patologia che può rientrare nell’ambito delle sindromi autistiche;
    • se il soggetto ha una patologia oncologica in atto;
    • se le infermità sono state provocate da evento con responsabilità di terzi:
    • se sussistono condizioni che rendono pericoloso il trasporto presso la sede della visita di accertamento (quindi si richiede visita domiciliare)

Il medico inoltre deve indicare specificamente la tipologia di istanza, quindi invalidità civile, handicap (legge 104/92), cecità, sordità (ex sordomutismo), disabilità (legge 68/99) barrando le relative caselle.

Mi pare importante specificare, a questo punto, che se il soggetto è affetto da sordità insorta dopo il 12° anno di età il suo caso rientra nell’ambito dell’invalidità civile e non della sordità e quindi per la valutazione di tali tipi di riduzione dell’udito NON si deve barrare la casella “sordità”  ma quella “invalidità”.

Completato il tutto e inviato il certificato all’INPS, il medico stampa una copia di questo certificato e un “attestato di trasmissione del certificato” consegnandoli al proprio assistito; è un certificato che deve essere pagato al medico che lo redige, anche se è il proprio medico di medicina generale e anche se si hanno esenzioni dal ticket.

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Non è prevista una procedura di cancellazione di un certificato già inviato e quindi, in caso di errore, il medico deve redigere un nuovo certificato con le opportune correzioni e lo consegna al suo paziente; il precedente resta nel sistema telematico dell’INPS ma non viene preso in considerazione e dopo 90 giorni scade (vedi dopo).

Se dopo la presentazione della domanda le condizioni cliniche del richiedente peggiorano,talmente tanto da sconsigliare l’uscita dal domicilio, è possibile presentare un certificato di intrasportabilità.

Il certificato di intrasportabilità quindi può essere compilato on-line anche successivamente alla presentazione della domanda e prima dell’effettuazione della visita per sopravvenute gravi infermità; in questo caso il medico sul sito INPS deve compilare il certificato cosiddetto “integrativo” e in quella sede avrà cura di spuntare la casella prevista per la certificazione della sussistenza del requisito dell’intrasportabilità.

Inviato il certificato, la domanda vera e propria deve essere presentata categoricamente “entro 90 giorni”; il certificato cioè è valido 90 giorni e trascorso questo termine perde di valore e bisogna redigerne uno nuovo.

La domanda per l’accertamento dell’invalidità civile deve essere presentata all’INPS, anch’essa tramite  procedura on-line, tramite un Patronato di fiducia o tramite una delle poche associazioni abilitate a questo tipo di procedura (ad esempio ENS, ANMIC). La domanda può essere presentata autonomamente da coloro che posseggono il PIN dispositivo per l’accesso ai servizi INPS, ormai lo SPID, ma è una modalità che io sconsiglio per la possibilità di compiere erorri e così “bruciare” il certificato.

La procedura di presentazione della domanda non prevede il pagamento di un corrispettivo al patronato, quindi è (dovrebbe) essere gratuita.

La visita di accertamento per l’invalidità civile dovrebbe essere effettuata tra i 10 ed i 40 giorni presso la sede INPS competente per provincia, ma in alcune realtà territoriali occorre aspettare anche 4-5 mesi; per la verità, a causa del blocco delle visite di accertamento avvenuto nel 2020 a causa della pandemia, attualmente per la visita di accertamento occorre attendere diversi mesi in più.

Nel mio territorio, parlo della mia città, Siracusa, complice il fermo delle Commissioni nel 2020 e la minore quantità di persone chiamate per ogni seduta, sempre per le precauzioni dovute alla pandemia in corso,  nel 2022 si sono dovuti attendere anche 12 mesi circa tra la data della domanda e la data della visita di accertamento, anche se alla fine dell’anno un paio di mesi si sono recuperati; non conosco la situazione delle altre regioni, ma penso che anche altrove i tempi di attesa si siano considerevolmente dilatati.

In Sicilia le prime istanze e quelle di aggravamento vengono gestite da Commissioni mediche delle ASP appositamente costituite, integrate da un medico dell’INPS.

Un caso speciale è quello della persona con tumore maligno e per cui il medico certificatore ha indicato che il paziente è affetto da malattia neoplastica in atto, per i quali il tempo che occore per essere chiamati è particolarmente breve, in media 1 mese nel mio territorio.

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Ad ottobre  2011 è stata implementata la possibilità, solo per i soggetti affetti da tumore, di presentare una domanda di aggravamento anche se la precedente ancora non ha esaurito il suo iter (vedere QUESTO articolo).

VISITA DI REVISIONE DELL’INVALIDITA’ CIVILE

Se si tratta di una revisione per scadenza del termine indicato dalla commissione nella precedente visita di accertamento dell’Invalidità Civile, a partire dal marzo 2014 è direttamente l’INPS a richiamare il paziente per la verifica della persistenza dello stato invalidante. Questa peraltro è la nuova procedura che è stata annunciata con la circolare n. 10 del 23 gennaio 2015 dell’INPS in cui sono precisati i criteri operativi che, a suo parere, scaturiscono dal comma 6 bis dell’art. 25, Legge n. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014.

In sostanza l’INPS, laddove sia prevista una revisione per i titolari d’invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, ha avocato a sé e alle proprie Commissioni il compito di effettuarle.

Si dovrebbe essere chiamati d’ufficio un pò di tempo prima della data indicata nel verbale. Ma in realtà spesso le Commissioni INPS sono particolarmente oberate di lavoro, anche per carenza di medici, e quindi le revisioni vengono effettuate con ritardo, anche di qualche mese, cosa ancor più vera in questo ultimo scorcio del 2022.

Da ricordare che in caso di ritardo nell’effettuazione della visita di revisione il beneficio economico e i vari benefici accessori, tipo esenzione dal ticket, non vengono sospesi, almeno fino all’effettuazione della visita.

Con il messaggio n. 926 del 25 febbraio 2022 l’INPS ha annunciato una nuova procedura per la convocazione alla visita di revisione e ciò al fine di rendere meno probabile la mancata ricezione dell’avviso con la data di presentazione e quindi meno frequente la sospensione del beneficio per mancata presentazione a visita.

Una procedura che da una parte prevede la possibilità di ben tre modalità di contatto per l’INPS, lettera, telefono ed SMS, dall’altra prevede che le revisioni possano essere effettuate sugli atti, previo invio della documentazione sanitaria mediante il servizio online “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile” (cfr. il messaggio n. 3315 del 1° ottobre 2021) che si trova nel sito dell’INPS.

Ulteriori informazioni sulla nuova procedura per le visite di revisione di invalidità, cecità, sordità, legge 104/92 e disabilità (legge 68/99) in QUESTO articolo.

 
Dott. Salvatore Nicolosi
Medico di Medicina Generale convenzionato con il SSN
Già Consulente Tecnico Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
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