La legge 138/2001, “Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici”, definisce quelle che sone le minorazioni visive che meritano una particolare tutele giuridica ed asssitenziale, quindi quantifica la condizione che permette ad una persona il riconoscimento di “soggetto cieco”, parziale o totale, e quella che permette il riconoscimento di persona “ipovedente”, grave, media o lieve.

All’art. 1 vengono indicati gli ambiti di applicazione della legge, fondamentalmente chiarendo che la legge indica le condizioni tecniche di riconoscimento ma non modifica i benefici connessi alle varie condizioni.

Gli articoli 2 e 3 definiscono le condizioni per cui una persona può essere giudicata cieca, rispettivamente totale o parziale.

Gli articoli 4, 5 e 6 indicano le condizioni per cui una persona può essere considerata “ipovedente”.

SOGGETTO IPOVEDENTE GRAVE

L’art. 4 della legge 138/2000 così recita:

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Art. 4. (Definizione di ipovedenti gravi).
1. Si definiscono ipovedenti gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento. …“.

Precisiamo continuamente che la condizione descritta di visus residuo deve sussistere dopo opportuna correzione con lenti (visus corretto).

BENEFICI ECONOMICI

Attualmente non è previsto alcun tipo di beneficio economico per le persone maggiorenni riconosciute ipovedenti.

Invece, ai minori con residuo visivo non superiore ad 1/10, quindi ipovedenti gravi, viene riconosciuta l’indennità di frequenza (minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età) previa presentazione di apposita istanza, in pratica l’ordinaria domanda di invalidità civile.

BENEFICI IN AMBITO SCOLASTICO

Agli alunni riconosciuti ipovedenti gravi o ciechi, la scuola deve garantire interventi organizzativi e fornitura di ausili scolastici utili per l’integrazione e un efficace percorso didattico.

BENEFICI LAVORATIVI

Le persone con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, così come gli invalidi in misura superiore al 45%, possono iscriversi all’Ufficio del lavoro nelle liste speciali riservate agli invalidi civili, previa istanza di valutazione da parte della competente Commissione locale per la legge 68/99.

Il lavoratore riconosciuto “ipovedente grave”, al pari dei riconosciuti ciechi totali o parziali, ha diritto al beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di effettivo servizio svolto.

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BENEFICI IN AMBITO SANITARIO

Gli ipovedenti gravi godono di esenzione dal ticket sanitario con il codice C05, che permette l’esenzione per tutte le prestazioni specialistiche, compresa la diagnostica strumentale, per immagini e di laboratorio, e per i farmaci di classe A; potrebbe esserci qualche differenza in qualche regione per le regole regionali successive alla riforma del Titolo V della Costituzione che ha passato la competenze sulle prestazioni del SSN alle Regioni.

BENEFICI PER LA MOBILITA’

Sconti ferroviari nazionali ed internazionali e su traghetti

Il soggetto riconosciuto “ipovedente grave”, al pari dei soggetti riconosciuti ciechi totali o parziali, ha diritto ad uno sconto del 20% sul biglietto delle tratte ferroviarie nazionali se viaggia da solo; se viaggia con un accompagnatore, il costo del biglietto per entrambi viene scontato del 50%.

Agevolazioni su trasporti pubblici

La persona riconosciuta “ipovedente grave”, al pari dei soggetti riconosciuti ciechi totali o parziali, ha diritto ad uno sconto, ma in alcune regioni può viaggiare addirittura gratuitamente sui mezzi pubblici urbani ed extraurbani; tale agevolazione, quindi la gratuità del trasporto, può essere esteso anche all’eventuale accompagnatore. Ma in qualche regione può essere differente, quindi occorre informarsi.

Acquisto Autovetture

Il soggetto riconosciuto “ipovedente grave”, al pari dei soggetti riconosciuti ciechi totali o parziali, ha diritto a una detrazione dall’Irpef per l’acquisto di un mezzo di locomozione.
” … Per mezzi di locomozione si intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi. La detrazione è pari al 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.”
Questo è quanto affermato nella pubblicazione sui benefici fiscali per i soggetti disabili che annualmente l’Agenzia delle Entrate aggiorna (visionabile-scaricabile da QUI)
Per ciò che riguarda le autovetture per cui è previsto lo sconto fiscale, nella stessa tabella si evince che sono:
 
  • autovetture: Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
  • autoveicoli per il trasporto promiscuo: Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
  • autoveicoli specifici: Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
  • autocaravan: Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente.
La detrazione
  • spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio, decorrente dalla data di acquisto,
  • spetta anche per le spese di riparazione del mezzo, ma solo entro i 4 anni dall’acquisto e comunque con il tetto massimo complessivo, compreso quindi l’acquisto, di 18.075,99 euro
Sull’acquisto di auto, nuova o usata che sia, si applica l’IVA al  4% , anziché al 22%, ma con un limite di cilindrata:
  • 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina
  • 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel.
L’IVA ridotta al 4% è applicabile anche sull’acquisto contestuale di optional e alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati ma già posseduti dal disabile, in questo caso senza limiti di cilindrata.
 
E’ prevista anche l’esenzione permanente dal pagamento del bollo per gli stessi tipi di veicoli indicati ai fini della detrazione IRPEF, con i limiti previsti per la riduzione dell’IRPEF. L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata al disabile/ipovedente/cieco,  sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico.
Se l’amministrazione provinciale di residenza ha deliberato in tal senso, l’ipovedente e il cieco hanno diritto ad usufruire di esenzione totale o parziale dall’imposta provinciale di trascrizione (IPT) in caso di acquisto di un’autovettura.

BENEFICI PER LA CULTURA

Gli ipovedenti gravi, così come i ciechi, parziali o totali, e gli eventuali accompagnatori sono esentati dal pagamento del biglietto d’ingresso nei  monumenti, musei, gallerie, scavi archeologi, parchi e giardini monumentali di proprietà statale e nei teatri.

ULTERIORI BENEFICI FISCALI

L’elenco si trova alla pagina 22 della Guida ai benefici fiscali dei soggeti con disabilità edito dall’Agenzia delle Entrate di cui ho dato notizie prima.
Per “non sbagliare”, mi limito a fare un copia-incolla di quanto indicato nella guida:
“...Detrazione dall’Irpef del 19% delle spese sostenute per l’acquisto del cane guida

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale, e può essere calcolata sull’intero ammontare del costo sostenuto (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 238/2000).
La detrazione è fruibile dal disabile o dal familiare di cui il non vedente è fiscalmente a carico e può essere utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattroquote annuali di pari importo.
Detrazione forfetaria di 516,46 euro delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida
La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa.
Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfetaria anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso.
Aliquota Iva agevolata del 4% per l’acquisto di prodotti editoriali
L’applicazione dell’aliquota Iva del 4% è prevista per l’acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: giornali e notiziari, quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici.
L’agevolazione si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audiomagnetici …”
Ma a questo proposito, la guida ai benefici fiscali dei soggeti con disabilità edito dall’Agenzia delle Entrate periodicamente viene aggiornata, almeno annualmente, e quindi consiglio di verificare queste ultime notizie direttamente nella pagina dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/agevdisab/schedainfoagevdisab?page=agevolazionicitt

ALTRI BENEFICI

Agli ipovedenti gravi, così come ai ciechi, parziali o totali, le Aziende Sanitarie devono fornire gli ausili ottici e/o elettronici previsti dal nomenclatore tariffario dei presidi, secondo la prescrizione dello specialista oculista. Ma possono essere forniti anche strumenti o ausili non inseriti nel nomenclatore in quanto inesistenti all’epoca di approvazione del nomenclatore stesso, purchè il medico specialista ne certifichi l’effettiva utilità.

Gli ipovedenti gravi, così come i ciechi, parziali o totali, hanno diritto all’esenzione dalle tasse postali per l’invio di documenti scritti in braille, registrati su CD/audiocassette o su supporto informatico.

SOGGETTO IPOVEDENTE MEDIO-GRAVE

L’art. 5 della legge 138/2000 così recita:

Art. 5. (Definizione di ipovedenti medio-gravi).
1. Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti medio-gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento …”

 

BENEFICI ECONOMICI: attualmente non è previsto alcun tipo di beneficio economico.

I benefici per la persona ipovedente medio-grave ed ipovedente lieve, a mia conoscenza,  sono correlati esclusivamente alla percentuale d’invalidità ottenibile in sede di istanza di invalidità civile ordinaria e quelli correlati all’eventuale riconoscimento di soggetto con handicap ai sensi della legge 104/92

SOGGETTO IPOVEDENTE LIEVE

L’art. 6 della legge 138/2000 così recita:

Art. 6. (Definizione di ipovedenti lievi).
1. Si definiscono ipovedenti lievi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento …”

BENEFICI ECONOMICI: attualmente non è previsto alcun tipo di beneficio economico.

I benefici per la persona ipovedente medio-grave ed ipovedente lieve, a mia conoscenza,  sono correlati esclusivamente alla percentuale d’invalidità ottenibile in sede di istanza di invalidità civile ordinaria e quelli correlati all’eventuale riconoscimento di soggetto con handicap ai sensi della legge 104/92


Dott. Salvatore Nicolosi

Consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa


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