Invalidità Civile: i benefici (aggiornato a gennaio 2018)
In questa pagina cerco di riassumere i benefici connessi al riconoscimento dell’invalidità civile, considerando l’età del richiedente e la percentuale riconosciuta.
Preciso che non è rivolta ai professionisti, quindi medici, avvocati o collaboratori dei Patronati che ben dovrebbero conoscere questa materia, ma a “normali” cittadini che hanno importanti problematiche di salute e pertanto vorrebbero usufruire dei benefici previsti dalla normativa sull’invalidità civile.
In ogni caso, poichè questa non è una testata giornalistica, quindi non c’è un correttore di bozze o qualcuno con funzioni similari, queste informazioni non devono essere considerate sicuramente corrette; nonostante ogni attenzione può accadere che una “o” venga scritta al posto di una “e” oppure che una parola resti al posto sbagliato dopo un aggiornamento. Quindi, se si decidesse di intraprendere una qualche azione sulla scorta delle informazioni qui contenute, raccomando di controllare prima presso professionisti accreditati che potranno eventualmente confermare o smentire l’informazione.
Per i riferimenti di legge vedere QUI.
Per la tabella delle invalidità vedere QUI.
Innanzi tutto occorre avere ben chiaro l’obiettivo che si vuole raggiungere; infatti sono molteplici i benefici concessi dalla normativa.
Colgo l’occasione per consigliare questo testo:
“Diritti sociali dalla A alla Z”; Editrice L&P Lavoro e Previdenza; Dario Seghieri.
E’ un testo veramente enciclopedico e ne esce una versione aggiornata agni anno, intorno al mese di aprile; ammetto che moltissime delle informazioni di tipo amministrativo o normativo presenti in questo blog sono state verificate proprio su questo testo.
Alla data del 18 aprile è acquistabile la versione 2017 ad un buon prezzo su Amazon.
Quando uscirà la versione aggiornata al 2018 sarà mia cura comunicarlo
Benefici per soggetti invalidi con età compresa tra i 18 ed i 65 anni e 3 mesi:
percentuale di invalidità civile uguale o superiore al 35%
concessione gratuita di ausili protesici, in genere limitatamente alle patologie indicate nel verbale di invalidità;
percentuale di invalidità civile superiore al 45%
ANCHE iscrizione liste del collocamento mirato (legge 68/99);
percentuale di invalidità civile uguale o superiore al 67%
- ANCHE esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale;
- per i dipendenti pubblici ANCHE IL diritto di usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92 che così recita:
21. Precedenza nell’assegnazione di sede.
1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.
Preciso ancora a questo proposito, proprio a seguito di un commento su questa pagina, che per usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92 devono essere quindi sussistenti contemporaneamente 2 requisiti: invalidità civile uguale o maggiore del 67% e riconoscimento di soggetto con handicap ai sensi della legge 104/92, non importa se comma 1 o comma 3 dell’art. 3
- Gli studenti universitari con invalidità pari o superiore al 66% riconosciuti soggetti con handicap (legge 104/92), hanno diritto ANCHE all’esenzione totale dalle tasse e dai contributi universitari così come previsto dal comma 1, art. 8, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001:
” 1. Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, per tutti i corsi di cui all’articolo 3, comma 1, 2 e 3, gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d’onore, nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza e gli studenti in situazione di handicap con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento.”
percentuale di invalidità civile uguale o superiore al 74%
- ANCHE concessione di Assegno Mensile di Assistenza; nel 2018 l’INPS corrisponde 13 mensilità di € 282,55 (nel 2017 € 279,47, uguale al 2016 e al 2015, nel 2014 ==> 278,91), ma solo se il reddito personale del 2016 è stato inferiore ad € 4.853,29 (nel 2017 € 4.800,38, uguale al 2016 e al 2015, nel 2014, redditi 2013 ==> 4.795,57);
- a questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, per il 2018 di € 10,33 (totale quindi € 292,88), ma solo se nel 2017 il pensionato non ha superato il reddito di € 6.023,29 se solo, ed € 12.619,75 se coniugato.
ATTENZIONE: ai sensi dell’articolo 35 della legge 247/2007, una finanziaria, l’assegno mensile viene corrisposto solo se la domanda è stata presentata prima del compimento del 64esimo anno di età; l’articolo 35, legge 247/2007 infatti così recita: “L’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è sostituito dal seguente: < < art 13 – (Assegno mensile) – 1. Agli invalidi civili di età comresa tra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno di età nei cui confronti sia accertata una riduzione di capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello stato ed erogato dall’INPS, un assegno mensile di euto 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui all’articolo 12 … >>“
ATTENZIONE: dal 1° gennaio 1982 l’Assegno Mensile è incompatibile con la titolarità di altre pensioni di invalidità erogate dall’Assicurazione generale obbligatoria per vecchiaia, invalidità e superstiti, anche nella gestione speciale per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti; dal 1° gennaio 1991 è incompatibile anche con qualunque trattamento pensionistico erogato per invalidità da causa di guerra, di lavoro o di servizio; il titolare può però optare per il trattamento più elevato. In particolare, per ciò che riguarda l’INAIL, l’incompatibilità è estesa alle rendite dirette, all’assegno per assistenza personale comtinuativa, all’assegno continuativo mensile, all’assegno di incollocabilità e alla sovvenzione di contingenza ai grandi invalidi. Ricordo ancora che comunque, poiche le rendite INAIL sono soggette a revisione, in caso di loro sospensione, l’opzione può essere revocata in ogni momento.
L’assegno Mensile di Assistenza non è reversibile
L’erogazione dell’Assegno di Invalidità (invalidità tra 74% e 99%) a soggetti disoccupati è subordinato all’iscrizione nelle liste speciali della massima occupazione previste dalla legge 68/99 al fine di dimostrare la propria volontà di collocarsi comunque nel mondo del lavoro.Per i maggiorenni disoccupati che però frequentano un regolare corso di studi, non è necessaria l’iscrizione alle liste della massima occupazione in quanto, secondo la sentenza n. 329/2002 della Corte Costituzionale, poi ribadita con la n. 2034/2007, in questo comportamento è insito la volontà di inserirsi nel mondo del lavoro; naturalmente tale occorrenza andrà provata con il certificato di frequenza scolastica.
- secondo il comma 3 dell’art. 80 della legge 388/2000:
- ” … 3. A decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa. …“
percentuale di invalidità civile del 100% (Invalidi Civili Totali)
- ANCHE esenzione dal ticket farmaci;
- ANCHE Pensione di Inabilità consistente in 13 mensilità, nel 2018 di € 282,55; il limite di reddito per il 2018 è fissato in € 16.664,36 (nel 2017 era di € 16.532,10, uguale al 2016 e al 2015, nel 2014 278,91/16.449,85); con i commi 5 e 6 dell’articolo 10 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (G. U. – Serie generale – n. 150 del 28/06/2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. Serie Generale n.196 del 22-8-2013) recante: «Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti», è stato stabilito che il limite di reddito è quello personale (vedere QUI); con le sentenze della suprema Corte di Cassazione, sezione civile, n. 21529/2016 e 5450/2017, viene ribadito che il limite di reddito per la pensione di inabilità civile ” … deve essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del TUIR. …”
- a questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, per il 2018 di € 10,33 (totale quindi € 292,88), ma solo se nel 2017 il pensionato non ha superato il reddito di € 6.023,29 se solo, ed € 12.619,75 se coniugato.
Per la Pensione di Inabilità non esistono incompatibilità con altri trattamenti pensionistici erogati per invalidità da causa di guerra, di lavoro o di servizio.
Anche la Pensione di Inabilità non è reversibile.
al compimento dei 65 anni e 7 mesi di età (e questo a partire dal 1° gennaio 2017), Assegno Mensile di Invalidità o Pensione Invalidi Civili Totali si trasforma in Assegno Sociale; attenzione però: può accadere che si abbia diritto contemporaneamente a pensione contributiva, quindi si potrebbero superare i limiti di reddito indicati sopra; in questo caso la corresponsione della provvidenza economica viene sospesa;
Benefici per soggetti invalidi con età inferiore a 18 anni:
Minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età
- Indennità di Frequenza erogata dall’INPS e nel 2018 consistente in € 282,55 mensili per tutto il tempo di frequenza di centri di riabilitazione, di corsi di formazione professionale, di centri occupazionali o di scuole di ogni ordine e grado; il limite di reddito del disabile deve essere inferiore, nel 2017, ad € 4.853,29;
- a questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, per il 2018 di € 10,33 (totale quindi € 292,88), ma solo se nel 2017 il pensionato non ha superato il reddito di € 6.023,29 se solo, ed € 12.619,75 se coniugato.
- anche concessione gratuita di ausili ortesici;
- anche esenzione dai Ticket per visite specialistiche, esami ematochimici, diagnostica strumentale e farmaci;
Minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore
per questo caso vedere più approfonditamente qui
Benefici per soggetti invalidi con età superiore a 65 anni (se l’invalidità è ottenuta dopo il compimento del 65° anno):
percentuale di invalidità civile compresa tra il 34% e il 66% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà lievi)
- diritto alla fornitura di assistenza protesica;
percentuale di invalidità civile compresa tra il 67% e il 99% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà medie)
- ANCHE esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale;
percentuale di invalidità civile del 100% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi)
- ANCHE esenzione dal ticket farmaci.
Benefici indipendenti dall’età
- indennità di accompagnamento concessa a coloro che sono “non in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure (o anche) “non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
concessione gratuita di ausili protesici,
esenzione dal ticket per farmaci, visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale,
corresponsione da parte dell’INPS, nel 2018, di Indennità di Accompagnamento di € 516,35 per 12 mensilità (nel 2017 € 515,43, nel 2016 € 512,34, nell’anno 2015: € 507,49; nell’anno 2014: € 404,07);
ULTERIORI PRECISAZIONI
- Per la concessione di ausili protesici generalmente è richiesto che la patologia che rende necessario l’ausilio sia indicato nella diagnosi del verbale.
- L’Indennità di Frequenza è incompatibile con l’Indennità di Accompagnamento, con l’indennità speciale per i ciechi parziali e con l’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali.
- L’indennità di accompagnamento viene erogata purchè il titolare non sia ricoverato in istituto a titolo gratuito con retta interamente a carico di un ente pubblico;
- L’indennità di accompagnamento è incompatibile con altri benefici economici simili erogati per causa di guerra, lavoro o servizio;
- L’indennità di accompagnamento viene erogata indipendentemente dal reddito;
- L’indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa;
- L’indennità di accompagnamento può essere compatibile con la titolarità di una patente speciale;
- L’indennità di accompagnamento viene erogata anche ai detenuti;
- Assegno mensile di Invalidità, Pensione invalidi civili totali ed Indennità di Accompagnamento non sono riversibili;
- Le indennità e le pensioni concessi agli invalidi civili, comprese l’accompagnamento, quelle per la sordità e quella per la cecità, sono redditi ESENTI da IRPEF e quindi non vanno indicate in sede di dichiarazione dei redditi.
- I benefici economici connessi all’invalidità civile, compresi quelli della cecità e sordità, vengono erogati anche agli stranieri extracomunitari purchè in possesso di regolare permesso di soggiorno;
è consentito ai lavoratori sordomuti e agli invalidi con invalidità uguale o superiore al 74% di richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto per un massimo di 5 anni di contribuzione figurativa ed è utile ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva. Quindi può essere raggiunto il diritto ad andare in pensione in anticipo (5 anni al massimo).
TABELLA RIASSUNTIVA |
|
età compresa tra i 18 ed i 65 anni e 3 mesi | |
percentuale di invalidità (↓) | benefici (↓) |
percentuale di invalidità uguale o superiore al 35% | ausili protesici |
percentuale di invalidità superiore al 45% |
ausili protesici iscrizione liste del collocamento mirato |
percentuale di invalidità uguale o superiore al 67% |
ausili protesici iscrizione liste del collocamento mirato esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale i dipendenti pubblici hanno diritto di usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92 Esenzione tasse e contributi universitari (inv. uguale o maggiore del 66% e riconoscimento di soggetto con handicap ai sensi della legge 104/92) |
percentuale di invalidità uguale o superiore al 74% |
ausili protesici iscrizione liste del collocamento mirato esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale concessione di Assegno Mensile di Assistenza; nel 2018 l’INPS corrisponde 13 mensilità di € 282,55 (limiti di reddito da vedere sopra) i dipendenti pubblici hanno diritto di usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92 |
percentuale di invalidità del 100% |
ausili protesici iscrizione liste del collocamento mirato esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici, diagnostica strumentale e farmaci in classe A concessione di Pensione di Inabilità; nel 2018 l’INPS corrisponde 13 mensilità di € 282,55 (limiti di reddito da vedere sopra) i dipendenti pubblici hanno diritto di usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92 |
età inferiore a 18 anni | |
percentuale di invalidità (↓) | benefici (↓) |
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età |
concessione gratuita di ausili ortesici; esenzione dai Ticket per visite specialistiche, esami ematochimici, diagnostica strumentale e farmaci; Indennità di Frequenza erogata dall’INPS e consistente in € 282,55 per 12 mensilità |
minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore |
vedere più approfonditamente qui |
età superiore a 65 anni (l’invalidità è ottenuta dopo il compimento del 65° anno): |
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percentuale di invalidità (↓) | benefici (↓) |
percentuale di invalidità compresa tra il 34% e il 66% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà lievi) |
fornitura di assistenza protesica |
percentuale di invalidità compresa tra il 67% e il 99% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà medie) |
Fornitura di assistenza protesica esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale; |
percentuale di invalidità del 100% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi) |
fornitura di assistenza protesica esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici, diagnostica strumentale e farmaci in classe A |
Soggetti di ogni età |
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percentuale di invalidità (↓) | benefici (↓) |
“Non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” “Non in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” |
fornitura di assistenza protesica esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici, diagnostica strumentale e farmaci in classe A Indennità di Accompagnamento di Euro 516,35 per 12 mensilità |
Dott. Salvatore Nicolosi
Buondì Dottore,
io ho invalidità al 60% non rivedibile. Prima dell’ invalidità “permanente” avevo il 75%.
Soffro di Anoressia. Ho avuto diversi ricoveri in centri di disturbi alimentari. Purtroppo mi trascino conseguenze fisiche che a volte mi impediscono anche una vita “normale”. Lavoro. Sono un ass.te tecn. di informatica. Lavoro in una scuola. Sono a tempo indeterminato ed ho 20 anni di servizio.
Leggevo che per essere esenti dalla visita fiscale bisogna avere almeno 67%. Io come faccio? Mi capitano periodi in cui ho sideremia sotto 0 e, fortunatamente, grazie ad amici medici che ho in ospedale, le flebo le faccio restando sotto controllo medico(non posso produrre alcun certificato perchè è un piacere che mi viene fatto). Ci sono periodi in cui ho bisogno di andare dall’ analista. Periodi in cui ho semplicemente bisogno di riposo.
Premetto che non mi assento in maniera abituale e vado a scuola anche trascinandomi. Sul lavoro do sempre tutta me stessa(come ognuno di noi, credo).
Quest’ estate ho avuto un calo di potassio e ferro e mi sono dovuta assentare una 20 gg per flebo e cure necessarie. Ho aspettato la sospensione delle attività didattiche per non dare “fastidio”.
Adesso mi chiedo: come farò quando dovrò assentarmi per le cure inerenti alla mia patologia?….cioè….Come la metto con la visita fiscale?
Dal 60% al 67% cosa cambia?…..
Se mi può dare delucidazioni in merito le sarei davvero molto grata.
Buona giornata e…Grazie anticipatamente
Buonasera.
Direi che purtroppo c’è poco da dire; è proprio la normativa che inserisce questo paletto.
Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n. 206, 17 ottobre 2017, intitolato “Regolamento recante modalita’ per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonche’ l’individuazione delle fasce orarie di reperibilita’, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165“ prevede questo espressamente all’articolo 4:
“Articolo 4 – Esclusioni dall’obbligo di reperibilità
1. Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.”
Da QUI potrà leggere l’intero Decreto.
Ovviamente l’unica soluzione è ottenere una percentuale d’invalidità maggiore proponendo una istanza di aggravamento.
Saluti
A
Grazie di vero cuore.
Avevo già pensato all’ aggravamento anche se l’ iter da seguire è infinito e a volte si incappa in commissioni mediche che partono dal preconcetto che uno voglia l’ invalidità per “comodità”.
Buona giornata e g di nuovo grazie
Egr, Dottore , sono una impiegata statale con una invalidità del 67 % a causa di una ischemia alla gamba destra , ho subito due interventi ma senza risultati efficaci per cui in continuo rischio di amputazione , Vorrei sapere se con la mia invalitità del 67% ho diritto ad essere esentata dalla visita fiscale , In tal senso la legge non è chiara parla di non essere soggetta agli orari della visita fiscale , ma cosa s’ignifica? Grazie per la sua risosta. Giuseppina Billone
Buonasera.
La risposta al suo quesito sta nel:
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n. 206, 17 ottobre 2017
Regolamento recante modalita’ per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonche’ l’individuazione delle fasce orarie di reperibilita’, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165..
All’articolo 4 di tale decreto, comma 1, viene precisato che:
“1. Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze: … c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%. …” .
In sostanza lei non è obbligata a restare al suo domicilio nelle fasce di reperibilità se la malattia è provocata da una delle patologie indicate nel verbale d’invalidità, ma è indispensabile che il medico che invia il certificato di malattia segnali questa circostanza barrando l’apposita casella del certificato stesso.
Da qui il Decreto: http://www.medisoc.it/p-a/decreto-presidenza-consiglio-dei-ministri-206-17-ottobre-2017/
Saluti
grazie , mi è stato di grande aiuto.
Salve vorrei porvi qualche domanda…
Mio marito nel 2012 in seguito ad un incidente (da cui non ha avuto nessun indennizzo in quanto non gli spettava) ha avuto gravi problemi fisici e mentali…
Venne subito riconosciuta una invalidità parziale Dell 80% con legge 104 comma 3 percependo così un assegno di circa 290 euro…
Febbraio 2017 facciamo richiesta di aggravamento con richiesta di indennità di accompagnamento, dopo essere stato chiamato dalla commissione medica riceviamo il responso in data 16 gennaio 2018 con questo esito:
Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L 118/71
Disabilità rilevate:
02 mentale
07 limitazioni funzionale movimenti articolari
13 traumi traffico
16 intervento chirurgico mutilante
Codice DM 5/2/92 :
7214
7342
2205
Codice ICD9 :
3091
3444
71857
Da questo posso dedurre che non hanno accettato l’indennità di accompagnamento.
Adesso vorrei capire se il codice 07 come ho letto da qualche articolo si può solamente dare ad un minorenne, e che cosa è il codice 16 che dopo tante ricerche non riesco a trovarlo, ansi mi sono anche accorta che il 16 da qualche anno sostituisce il codice 06.
E se potete consigliarmi qualcuno a cui rivolgermi per fare un eventuale ricorso… in quanto nella documentazione medica da noi presentata c’è assolutamente scritto che “non può assolutamente svolgere gli atti quotidiani della vita”, quindi dovrebbe avere diritto all indennità di accompagnamento.
Poi vorrei anche sapere se dovessi fare ricorso per avere inserito il codice 06 gli spetterebbe sempre l’indennità di accompagnamento??? oppure per averlo devono essere presenti entrambi i codici , quindi 05 e 06 ???
Poi nell’ultima pagina del verbale c’è scritto che bisogna presentare entro 30 giorni il modello ap70 per sostituire tutti i dati del verbale precedente dove l’invalidità era Dell 80% e questa invalidità scade va ad ottobre 2017 quindi questa nuova del 100% sostituisce quella.
Questo modello ap70 lo devo presentare anche se dovessimo fare ricorso per l’indennità di accompagnamento? ??
Se dovessimo fare ricorso per l accompagnamento, la pensione che prendo già da quasi 5 anni mi verrebbe bloccata???
Dimenticavo di dirvi che in tutto questo mio marito ha 30 anni e non lavora in quanto la sua patologia non glielo permette.
Buonasera.
Lei, come altri, corre inutilmente dietro ai codici ICD9 e DM 5/2/92.
Lasci perdere questo; la Commissione prima fa la diagnosi e la valutazione e poi, eventualmente, cerca i codici che si adattano alle patologie diagnosticate.
I requisiti per l’indennità di accompagnamento sono solo 2, ma basta che almeno 1 di questi sia soddisfatto, e ciò indipendentemente da codici e classificazioni; oltretutto nella tabella del DM 05/02/1992 NON sono indicate infermità che danno diritto ad indennità di accompagnamento.
Per la percezione dell’indennità di accompagnamento il soggetto deve essere (basta solo uno dei requisiti)
1) non in grado di deambulare senza l’aiuto PERMANENTE di un accompagnatore
2) non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Ciò, ripeto, indipendentemente dalla specifica diagnosi.
Circa la certificazione, la Commissione fa una propria valutazione dell’incidenza funzionale delle patologie e può anche legittimamente non ritenere corretta una valutazione medico-legale indicata su un’altro certificato. Anzi, alcune Commissioni non amano questo tipo di certificazioni; preferiscono che lo specialista descriva in modo corretto ed esaustivo la patologia che affligge il richiedente.
Il modello AP70 nuovo va presentato anche se si presenta un ricorso giudiziario e comunque il ricorso non comporta la sospensione del beneficio in godimento.
Saluti
Salve Dottore, mia madre di 74 anni è stata riconosciuta come INVALIDO ULTRASESSANTACINQUENNE con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 e D. Lgs. 124/98)” medio-grave con percentuale accertata 67%. Può gentilmente indicarmi a cosa ha diritto? Dato che sono figlio unico (abito a Roma) e lei è vedova (abita in Toscana) vorrei fruire dei 3gg di permesso dalla mia azienda privata al fine di assisterla in un periodo più lungo di un we ogni 3/4 settimane: può dirmi se ne ho diritto?
Grazie mille
Buonasera.
Per usufruire del beneficio dei 3 giorni di permesso mensile per l’assistenza a parente disabile E’ INDIPENSABILE che venga riconosciuto soggetto con handicap in condizione di gravità, art. 3 comma 3 della legge 104/92.
L’invalidità civile, qualunque sia la percentuale riconosciuta non da diritto a questo beneficio.
Dovrà presentare una nuova istanza, facendo attenzione che nel certificato di presentazione dell’istanza sia barrata la casella “HANDICAP”.
Saluti
Salve Dottore. A causa di un incidente stradale sono stato licenziato dalla mia posizione di farmacista dopo 6 mesi di comporto. Ricevo Naspi ma ora sono stato riconosciuto invalido al 100%. In un mondo di falsi invalidi sono angosciato perchè non posso pensare ala mia famiglia e ad un mutuo con 270 euro- Quali scenari ho di fronte, quali alternative mi si pongono di fronte? Scusi il disturbo ma ho bisogno di un aiuto e di un conforto (se possibile).
Buonasera.
Comprendo che la sua è una situazione veramente difficile, ma a distanza mi è difficile capire tutto il quadro e le possibilità offerte dalla normativa attuale.
Lei era un dipendente del settore privato e teoricamente potrebbe accedere all’Assegno Ordinario di Invalidità (veda QUESTA pagina), incompatibile con la NASPI, ma con la possibilità di scegliere il trattamento migliore. Oltretutto l’Assegno Ordinario è compatibile con la Pensione di Inabilità per gli invalidi civili e questo non va sottovalutato, sempre che non abbia superato i limiti di reddito.
Ancora, non ho capito se lei è un “farmacista” o è stato un impiegato in una farmacia.
Nel caso dei farmacisti esiste anche la possibilità di richiedere la Pensione di Invalidità all’ENPAF, l’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti, di difficile ottenimento in quanto il richiedente deve essere riconosciuto “in modo assoluto e permanente, inabile all’attività professionale” … ma tentar non nuoce.
Altro non so dirle.
Potrebbe portare il suo caso all’attenzione di un patronato organizzato e con personale esperto in questioni previdenziali per consigli più affidabili dei miei, a distanza e quindi per definizione non affidabili.
Saluti
Altro a distanza non posso dirle.
Invalido ultrasessantacinquenne
Salve Dottore, mio padre che ha 69 anni è stato riconosciuto invalido civile medio-grave con percentuale 67-99%. Ha diritto all’accompagnento? Nel verbale è riportata la seguente dicitura: “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 L 124/98) medio grave 67-99%”.
Invece, mi pare di aver capito che nn gli spetta la pensione di invalidità in quanto ultrasessantacinquenne, è giusto?
Buonasera.
La risposta è doppiamente negativa.
Per usufruire di indennità di accomapagnamento occorre innanzi tutto essere invalidi al 100% e suo padre non lo è.
Le pensioni d’invalidità sono nate per supportare soggetti in età lavorativa che hanno gravi difficoltà a causa delle condizioni di salute. Dopo i 65 anni invece la persona non è più abile al lavoro e quindi l’invalidità viene concessa solo ai fini delle prestazioni sanitarie.
Saluti
Buongiorno dottore
ho 51 anni
avrei bisogno di informazioni per quanto concerne la mia situazione di salute.
nel 2015 dopo continui dolori alla schiena e lombosciatalgie mi sono sottoposta ad una radiografia radiche cervicale più rachide lombo-sacrale e rachide toraco-dorsale con la seguente diagnosi ” accentuazione della curvatura lordotica lombare. Anterolistesi di primo-secondo grado di L5 su S1 senza un’evidente lisi istmica di L5. Megallia delle apofisi trasverse di C7 con accenno a piccola costa spuria sinistra. E’ completamente annullatolo spazio discale L5-S1 segnalandosi un grossolano ponte intersomatico anteriore L5-S1. Note spondilosiche a livello dorsale diffuso lombare inferiore e cervicale inferiore. Nettamente ed elettivamente assottigliato lo sazio discale C6-C7 con aspetti di discopatia degenerativa.Appaiono assottigliati anche tutti gli spazi discali dorsali.Accenno di iperlordosilombare inferiore compensata da modesta ipercifosi dorsale.” Nel settembre del 2015 mi sottopongo ad un intervento di “Artrodesi cionconferenziale L5-S1 decompressione posteriore e discectomia”Eseguo nel 2016 una rx rachide cervicale il cui esito è ” Deformazioni artrosiche specie dei corpi vertebrali di C5- C6 e in minor misura C4 Gli spazi intersomatici C5-C6 e in minor misura C4-C5 sono diminuiti di ampiezza Apofisiotrasversomegalia di C7 a sx. Gli ultimi forami di congiunzione di sx sono diminuiti di ampiezza specie di C5.” Accuso sempre mal di schiena che parte dalla cervicalee l’anno scorso da una rx colonna lombo- sacrale in 2 pr. si evince ” In esiti di stabilizzazione L5-S1 con barre metallich viti trans-peduncolari e protesi discale il quadro radiologico è sostanzialmente invariato rispetto al prcedente esame in presenza di minima anterolistesi L5-S1. Schisi di S1 “Svolgo il lavoro di cassiera in un supermercato, a settembre sono stata operata per sindrome al tunnel carpale a sx mentre a marzo mi sottoporrò alla mano dx. mi è stata riscontrata anche epicondilite al gomito dx e prescitto un tutore.
Gentilissimo dott. leggendo il mio quadro clinico posso avere diritto a delle invalidità e se si a quanto ammonta la percentuale?
dimenticavo, sono anche allergica a nichel e cromo con frequenti episodi di dermatite da contatto
Spero in una sua risposta e nel frattempo la saluto augurandole un felice anno
Buonasera.
La sindrome del tunnel carpale in una cassiera di supermercato può essere riconosciuta come malattia professionale, ma al massimo si arriva al 7%.
Circa la colonna vertebrale, si tratta di un problema importante che potrebbe essere valutato anche in misura piuttosto notevole in ambito di invalidità civile, ma conta anche l’eventuale neuropatia agli arti inferiori. Le dermatiti da contatto non sempre vengono valutate per quanto meriterebbero.
Sulla percentuale, a distanza non posso sbilanciarmi in quanto si tratta di una patologia non tabellata, cioè non presente nella tabella per come la descrive lei, e quindi è essenziale procedere a visita diretta per dare un parere.
A distanza non è proprio possibile.
Saluti
Salve Dott. Nicolosi…volevo gentilmente chiederle un’informazione: mi è stata riconosciuta una “invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere glia atti quotidiani(L.18/80) ”
In seguito ad una neoplasia per cui in trattamento chemioterapico. Con questa valutazione è possibile riprendere l’attività lavorativa alle dipendenze di una azienda privata con cui ho un contratto di lavoro a tempo indeterminato? Lavoro oltretutto che potrei tranquillamente garantire, essendo un lavoro d’ufficio e idoneo al mio attuale buon stato di salute.
Il problema nasce da fatto che con la valutazione riportata sul verbale di invalidità l’azienda sostiene che non posso più rientrare al lavoro fino alla scadenza e alla revisione del verbale.
Resto in attesa di una sua risposta.
L’azienda è in errore.
A mia conoscenza è possibile.
A titolo di esempio, pensi ai soggetti in carrozzina dalla nascita o da giovane età che, pur avendo diritto all’indennità di accompAgnamento e quindi anche invalidi al 100%, svolgono correntemente una attività lavorativa.
E’ solo necessario che l’azienda la faccia sottoporre a visita dal medico competente, ai sensi della legge 81/2008, per adibirla a mansioni che non siano di nocumento alla sua salute.
Saluti
Salve, vorrei un info su un referto rilasciato sul mio visus.
Questo vecchio referto dice: os 1/30 od 1/60… Che vuol dire? Ero gia all epoca cieco parziale con visus bilaterale uguale ad 1/20? Grazie
Buonasera.
Era un visus addirittura inferiore ad 1/20 e con i requisiti per la cecità parziale.
Ma dovrebbe controllare se si trattava di visus naturale o visus corretto. Ai fini della valutazione della cecità civile si deve usare il visus corretto.
Saluti
Grazie per la risposta.
Ora le vorrei chiedere quanto segue.
Nel 2/16 ho fatto richiesta tramite patronato ad inps di riconoscimento di invalidità civile, avendo come anamnesi
Visus corretto inf ad 1/20 bilaterale, cheratocono bilaterale con trapainto perforante di cornea piu glaucoma bilaterale con papille escavate e lembo OS staccato .
Tale domanda è stata accolta da inps ma mai elaborata se non adesso con invito a vistsita solo ora a NOVEMBRE 2017.
Dopo diversi mesi ho per , dietro suggerimento del patronato che aveva previsto tempi lunghi, richiesto ad inps riconoscimento per CECITà civile con stessa anamnesi, riconoscimento avuto, cieco parziale, con relativa prestazion e legge 104 accordata.
Ora le chiedo come comportarmi con invalidità civile, posso portare ultimo referto , avuto 9/16 visto la data della domanda, più verbali invalidita avuti a dicembre 16 piu cartella clinica con anamnesi della trabeculectomia con iridectomia??
La ringraio per la risposta..
Buonasera.
Se ha già un riconoscimento di decità parziale, la commissione dell’invalidità civile, chiamiamola “ordinaria”, dovrà fare una valutazione “a prescindere dal deficit visivo”.
In sostanza la patologia oculistica non può entrare a far parte di questa valutazione.
Se non ha altre patologie oltre a quella visiva, l’accertamento dell’invalidità civile è inutile: verrebbe riconosciuto “NON INVALIDO”
Saluti
Salve Dott. Salvatore Nicolosi, in merito a questo suo scritto “percentuale di invalidità civile uguale o superiore al 67%
ANCHE esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale;
per i dipendenti pubblici ANCHE IL diritto di usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92” ed in particolare a questo “per i dipendenti pubblici ANCHE IL diritto di usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92”, da quale norma di legge si evince questa sua affermazione? Mi spiego meglio, sono un dipendente pubblico con un grado d’invalidità del 67%, ho partecipato alla mobilità annuale ed ho allegato detto certificato per avere una precedenza nella scelta della sede più vicina ma non mi è stata concessa perché a dir loro oltre al certificato d’invalidità del 67% si deve allegare anche il certificato di handicap, nell’attesa la ringrazio della cortese disponibilità La saluto cordialmente Mario.
Buongiorno.
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art 21:
” 21. Precedenza nell’assegnazione di sede.
1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.”
E’ proprio l’art. 21 della legge 104/92 che indica sia i benefici, sia i requisiti richiesti.
Leggendo attentamente si evince che per usufruire dei benefici, oltre alla percentuale di invalidità, occorre essere in possesso di riconoscimento di “soggetto con handicap”. Non viene precisata la gravità e quindi basta il riconoscimento anche di soggetto con handicap ai sensi del comma 1, art. 3.
La sua amministrazione ha ragione; l’art. 21 va letto integralmente e non solo nella parte che indica i benefici. Proprio per tale motivo, al di sotto della frase da lei indicata, si può leggere l’intero articolo 21 della legge 104/92.
Saluti
Egregio dott. Salvatore Nicolosi, vorrei chiedere un suo parere in merito alla invalidità che mi è stata appena riconosciuta, sono un pensionato di 69 anni, infartuato nel 2004, portatore di pluri stend coronarici (8) a causa di recidiva, nel novembre 2016 operato di carcinoma della vescica invasivo e carcinoma della prostata, ricostruzione di neo vescica con un tratto dell’intestino. A seguito della visita medica presso l’INPS, mi è stato rilasciato il verbale circa 4 giorni addietro con questa conclusione: INVALIDO ULTRASESSANTACINQUENNE CON Difficoltà PERSISTENTI A SVOLGERE LE FUNZIONI ED I COMPITI PROPRI DELLA SUA ETA’ (L.509/88 124/98) GRAVE 100%. Desidero conoscere quali privilegi comporta tale esito e se è previsto l’accompagnamento. Stesso esito per la legge 104. Nel ringraziare della cortese disponibilità La saluto cordialmente
Buonasera.
Se nel verbale non è presente una di queste due frasi allora l’accompagnamento non è stato concesso:
1) “… non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”,
2) “… non in grado di deambulare senza l’aiuto di un accompgnatore”.
Come avrà letto, visto che il 100% è stato ottenuto dopo il compimento del 65mo anno di età non spetta alcun tipo di indennità.
Per la legge 104/92, dipende se è stato riconosciuto soggetto con handicap in condizione di gravità (art. 3 comma 3) oppure soggetto con handicap (art. 3 comma 1). Ma la sezione relativa ai benefici ottenibili per i titolari di riconoscimento di soggetto con handicap, nel mio blog è ancora incompleta. Sull’ottimo sito Handylex.org invece potrà reperire notizie aggiornate e complete.
Saluti
Salve!volevo chiederle un parere:mia mamma nel 2012 ha avuto un infarto ed ha presentato domanda di invalidità civile ove le è stata riconosciuta un’invalidità del 50%.Nel 2016 ,purtroppo,le è stato diagnosticato un tumore alla mammella ed ha ripresentato la domanda.Ecco,secondo lei,è normale che abbia presentato domanda nell’ottobre 2016 ed abbia passato la visita dopo 6 mesi ed ad oggi ancora non percepisca nulla nonostante abbia ricevuto a fine giugno il verbale definitivo?un’altra cosa,secondo lei,è normale che abbia avuto l’ 80%?è stata operata,ha fatto chemioterapia, radioterapia e deve prendere per 10 anni l’antitumorale (oltre alla terapia cardiaca..).
grazie per l’attenzione,aspetto un suo consiglio
mariarca
Buonasera.
Se ha ricevuto il verbale definitivo a fine giugno, e se lei ha presentato immediatamente il modello AP70 tramite patronato, nonostante io pensi che spesso l’INPS sia lento, considerando che la pratica va lavorata e poi si deve inviare il mandato per il pagamento, mi pare veramente troppo presto per ricevere già ora l’Assegno di Invalidità; mi sembra che non sia passato neppure un mese.
Ma il modello AP70 è stato inviato spero?
Circa la percentuale, è veramente troppo difficile a distanza dare un parere per un caso come il suo; si dovrebbe valutare il tipo tumore e la presenza di metastasi ascellari, il tpo di chemioterapia, la data di inizio rispetto alla domanda, la frequenza di somministrazione, l’insorgenza di effetti collaterali negativi durante la terapia e molto altro ancora.
Solo un medico specialista a osperto in medicina legale della sua zona, che possa valutare integralmente il suo caso, compresa l’accennata patologia cardiaca, può dare un parere affidabile
Saluti
Buongiorno dovrei chiedere delle info riguardo alla pensione da superstite…. sono un invalido al 100% legge 71 con invalidità totale e permanente inabilità lavorativa ma in realtà posso lavorare dovrei avere capacità residue come si sa…… se dovessero mancare i miei genitori che sono malati io ho diritto alla pensione del 70%??? perchè con l’Inps non si capisce niente grazie
Buonasera.
Per la verità non ho capito bene ciò che lei vuol dire.
Se è invalido civile 100% già percepisce la pensione di inabilità civile e quindi non può percepire pure l’Assegno di invalidità per invalidi uguali o superiori al 74%.
Altra cosa è la rendita ai supertiti.
Saluti
Gent. Dr. Nicolosi,
mi permetto di porLe ancora due quesiti:
1) se a 67 anni si posseggono solo 17 anni di contributi si può interronpendo l’attività lavorativa versare i restanti 3 anni per raggiungere il minimo di contribuzione ( 20 ) in una sola rata comulativa dei 3 anni mancanti cosi da percepire l’anno successivo la pensione?
2) si puo fare domanda di invalidita per ciechi anche dopo i 67 anni e usufruire dei benefici economici?
ringraziando cordiali saluti
Maria
Buonasera.
Al primo quesito non so dare risposta in quanto la mia competenza professionale è medica; conosco un poco di burocrazia in questo campo, giusto per non fare errori grossolani, ma questo quesito è eccessivamente fuori dalle mie competenze.
Circa la pensione per ciechi civili, in questa pagina dovrebbe trovare la risposta: http://www.medisoc.it/invalidita-civile/guida-domanda-invalidita-civile-la-cecita/
Saluti
Buona sera io vorrei sapere mia mamma è cieca da un occhi mentre nell’ altro vede a vicinanza attaccata al naso riesce a capire vedere a diritto all’ accompagnamento grazie mille
Buonasera.
Serve una valutazione specialistica: visita oculistica con esame del fundus e visus corretto.
Saluti
Buongiorno Gent. Dr. Nocolosi,
un mio parente, 62 anni lavora in una scuola privata come tutor.
e’ sposato con figlio 18 anni sstudente, e moglie che lavora.
il suo cud anno 2016 è di 23.000 euro , ha un’anzianita lavorativa solo 10 anni.
Da circa 3 anni presenta un’atrofia bilaterale dei nervi ottici da causa sconosciuta. (neuropatia ottica bilaterale di ndd) attualmente occhio destro (riporto fedelmente la visita ultima) 0,01/10 (ipo) occhio sinistro 6/10 con -2/155 nmcf nmcl, pupille iporeagenti no APD, FOO disco ottico pallido con riduzione della neurorima.
vengo alla domanda : può fare domanda di invalidità?
lui riesce a lavorare e vorrebbe continuare ,quanta invalidità gli può essere riconosciuta?
se supera il 75% gli verrebbe corrisposto l’assegno di invalidita calcolato sugli anni di contributi? se l’assegno come ho letto è di durata di tre anni riconfermato per tre volte e poi riconosciuto come pensione se non si raggiungono i 20 anni di contributi lo potrebbe continuare a percepire? ha diritto all’indennita speciale di 200 euro per i ciechi parziali oltre all’assegno?
in definitiva gli conviene fare domanda ,o continuare a lavorare fino a quando riesce ,o superati i 65 anni perde delle agevolazioni? sempre in considerazione dei pochi contributi che ha.
la ringrazio del tempo che dedicherà’ al nostro quesito .
Cordiali saluti.
Maria
Buonasera.
Lei fa un po’ di confusione.
Nell’invalidità civile, di cui si parla in questa pagina, gli anni di contribuzione non contano. Hanno importanza solo la percentuale riconosciuta e, se la percentuale è uguale o maggiore del 74%, il limite reddituale che, a quanto mi riferisce, supera in ogni caso.
L’assegno Ordinario d’invalidità previsto dalla legge 220/84 invece viene concesso ai lavoratori che hanno una perdita di capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle attitudini, in misura maggiore dei 2/3; non esiste una tabella di riferimento ma è una valutazione effettuata con la comune criteriologia medico-legale; è compatibile con il proseguimento dell’attività lavorativa; vedere in questa pagina per ulteriori notizie:
La questione dei 20 anni di contributi invece è uno dei requisiti della “pensione anticipata di vecchiaia”, una prestazione differente dalle precedenti, che prevede un limite di età per la presentazione, 61 anni e 7 mesi, (lui li ha) e che è incompatibile con l’attività lavorativa; vedere questa pagina: .
Circa il diritto a percepire l’indennità per la cecità parziale, da quello che mi dice non sussiste il requisito sanitario; infatti per la cecità parziale l’occhio MIGLIORE deve avere una visus non migliore di 1/20. Nel suo caso invece sembra essere 6/10.
Ma un’altro dei requisiti per la cecità parziale è la riduzione del campo visivo a meno del 10%; può accedere che in un soggetto con atrofia ottica il punto centrale di visione sia migliore del campo visivo globale e quindi consiglio di effettuare anche questo esame che comunque può servire anche negli altri ambiti.
Io proverei a fare istanza di Assegno Ordinario.
Saluti
Grazie per la pronta risposta.
ora ho le idee un po’ più chiare. riepilogando ripetere il campo visivo ,effettivamente la visione è solo centrale. Mi permetto di chiederLe ancora l’assegno Ordinario viene calcolato in base alla contribuzione della persona? e’ per tre anni e se ci sono le condizioni rinnovato. alla terza volta si tramuta in pensione? grazie di tutto cordialmente
Maria
Buonasera.
1) L’entità dell’assegno è calcolato sulla contribuzione effettiva.
2) Non è esatto; al terzo rinnovo l’Assegno Ordinario diventa definitivo nel senso che il lavoratore non deve più presentare domanda di rinnovo, ma è facoltà dell’INPS richiamare a visita per verificare la persistenza dello stato invalidante, e quindi decidere se proseguire o sospendere il beneficio; la “pensione” invece, per definizione, è per sempre e non può essere revocata.
Saluti
Buon giorno,
mia mamma ultrasessantacinquenne è stata riconosciuta “invalida civile con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quaotidinai della vita (L. 508/88)”.
La mia domanda è: ha diritto all’indennità di accompagnamento? Se si, cosa devo fare? Grazie
Buonasera.
La risposta è affermativa.
L’impossibilità a compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita è uno dei requisiti previsti per la concessione di indennità di accompagnamento.
Saluti
Buonasera,
ho un quesito da sottoporle per conto di mia madre.
Mia madre, casalinga, a carico di mio padre, ha 79 anni e ha percepito per un’invalidità del 96% una pensione di invalidità trasformata, al compimento dei 65 anni, in “assegno sociale sostitutivo” pari a € 364,90.
Ora mio padre è deceduto e poichè la pensione di reversibilità assegnata a mia madre supera di poco i 5.818,93 euro annui, le è stata annullata la pensione di invalidità. Ho saputo che se la vedova ha un’invalidità civile totale (100%)la soglia della pensione di reversibilità per mantenere la pensione di invalidità si alza ad € 16. 000 circa.
Quello che vorrei sapere è se mia madre, la cui patologia è in peggioramento (insufficienza respiratoria cronica)raggiungesse il 100% di invalidità, tale percentulae sarebbe riconosciuta anche all’interno di un’indennità ora (per via dell’età) chiamata assegno sociale ma che nasce da un’invalidità? Ed in caso affermativo sarebbe possibile mantenere l’assegno sociale aumentando il tetto limite dalla pensione di reversibilità?
Nell’attesa ringrazio
Buonasera.
A mia conoscenza, il requisito reddituale si cristallizza all’epoca di passaggio tra invalidità civile e assegno sociale.
Un aggravamento successivo non ha valore ai fini dei limiti di reddito.
Ma comunque può informarsi ulteriormente presso un patronato ben organizzato.
Saluti
Buonasera, per varie patologie mi è stato assegnato il 60% di invalidità, ho letto che con il 66% si ha l’esenzione totale per le tasse universitarie, col 60% per caso… si può ottenere una riduzione dell’importo da pagare?
Buonasera.
La regola è quella, cioè che si ha esenzione dalle tasse universitarie per soggetti con invalidità pari o superiore al 66%, ma è facoltà di ogni ateneo modificare questa regola aumentando la platea degli aventi diritto, quindi riducendo la soglia di invalidità necessaria.
Quindi ogni ateneo ha proprie regole che occorre controllare.
Saluti
Buongiorno,
ho 25 anni e l’occhio sinistro è 1/10 non operabile praticamente cieco, mentre l’altro 9/10. Ho infatti la patente speciale da rinnovare ogni 5 anni. Dalle tabelle mi sembra di non aver diritto a nulla,nemmeno di entrare nelle liste di collocamento mirato?
Buonasera.
In effetti, secondo la tabella del DM 05/02/1992, qualla con cui viene calcolata l’invalidità, la percentuale per 1/10 di visus residuo da una parte e 9/10 dall’altra è solamente il 10%, veramente troppo poco per qualunque beneficio
La tabella per i deficit visivi in questa pagina: http://www.medisoc.it/invalidita-civile/guida-domanda-invalidita-civile-la-cecita/
Saluti
Buonasera, dottore. Le scrivo per chiederle informazioni sul mio caso. Da gennaio 2009 ho ottenuto una invalidità del 37 % per apnea notturna ostruttiva, e da allora utilizzo tutti i giorni durante le ore di sonno maschera e ventilatore ad aria, che mi vengono assegnati gratuitamente, assieme ad un controllo annuale tecnico del ventilatore. Da allora la validità della mia patente di guida è stata ridotta da 5 a 3 anni. Dal 2014 però a quella patologia si è aggiunta una leucemia linfatica cronica, per la quale ho ottenuto esenzione 048. A questo proposito vorrei sapere se questo mio nuovo stato di salute possa essere aggiunto al precedente di apnea ostruttiva notturna, e a quanto ammonterebbe il tutto come percentuale di invalidità. Inoltre se , considerando che lo scorso anno al rinnovo della patente auto, mi hanno ancora ridotto la sua durata a soli 2 anni, poi potrei chiedere l’autorizzazione ad usare parcheggio per invalidi con relativo tesserino, ed in tal caso cosa fare. In attesa di sua preziosa risposta, la ringrazio. Cordiali saluti.
Buonasera.
Sicuramente la Leucemia Linfatica Cronica è una patologia considerata, a ragione, molto invalidante e pertanto viene valutata con percentuali piuttosto alte, in genere sopra il 67% (tranne in casi eccezionali di forme molto “indolenti”).
Circa il parcheggio invalidi, non è la riduzione del periodo di revisione a dar diritto al tesserino per il parcheggio negli stalli riservati agli invalidi.
Ci possono essere piccole differenze a livello comunale, in rapporto al regolamento del comune stesso, ma la regola generale è che viene concessa al soggetto con riconoscimento di handicap in condizione di gravità, quindi art. 3 comma 3 della legge 104/92, oppure al soggetto riconosciuto, in occasione di visita per invalidità civile, anche “soggetto invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” (art 381 del DPR 495/1992).
Saluti
Quali sono i benefici economici e non per invalidità 100%? Grazie per la risposta
Buonasera.
Credevo di averli ben descritti in questa stessa pagina.
A questi possono essere aggiunti anche benefici legati alla realtà territoriale, ad esempio abbonamenti autobus ed altro, ma di questi non posso dare notizie.
Saluti
Buonasera dottore,
sono una donna di 61 anni e lavoro presso un ente pubblico. Dal 2010 ho avuto il riconoscimento del 67% di invalidità civile per 1 ischemia coronarica con angioplastica,ipotiroidismo, obesità, ipertensione, ipercolesterolemia e apnee notturne (CPAP). Nel 2011 ho avuto un’altra angioplastica. Nel 2012 sono stata operata di diversione biliopancreatica, sono dimagrita e l’ipercolesterolemia è rientrata. Nel 2016 mi hanno diagnosticato un tumore alla mammella dx in situ B5a G2. Sono stata operata e sto attendendo di fare la radioterapia. Secondo lei ha senso che faccia richiesta di peggioramento dell’invalidità? Per me sarebbe interessante solo se potessi arrivare al 100% in modo da non pagare il ticket dei medicinali (x ipertensione, ipotiroidismo etc.) ed eventualmente per i 2 mesi di contributi all’anno…
La ringrazio per il lavoro egregio che fa dando risposte e conforto a tutti noi.
Cordiali saluti
Giovanna
Buonasera.
Dalle mie parti la condizione oncologica che lei attualmente mi descrive viene valutata, almeno per 1 anno, nella misura del 100%.
Io tenterei.
saluti
Buonasera dottore, le faccio innanzitutto un doveroso ringraziamento per la grande quantità di informazioni che ha ha ha messo a disposizione di tutti attraverso la sua attività.
Mi chiamo Sergio, ho 28 anni e sono uno studente universitario; ho una storia clinica di depressione maggiore che hanno reso necessarie decine di visite specialistiche in tutt’Italia negli ultimi 12 anni circa. Le mie condizioni di salute ostacolani ovviamente i miei studi ed iniziò a pesare sulle spalle dei miei genitori.
Il medico di base mi dice che dal quadro clinico ci sono i presupposti per un riconoscimento di invalidità dell’80% visto che la storia clinica e le diagnosi indicano chiaramente la cronicizzazione della patologia e la resistenza alle terapie.
Purtroppo non sà cosa dire riguardo alla situazione reddituale: cosa significa reddito personale? Io sono a carico dei miei genitori che sono separati, come posso sapere se ho il diritto al riconoscimento dell’assegno e delle agevolazioni sulle tasse universitarie per continuare a studiare ?
La ringrazio anticipatamente.
Buonasera.
Il reddito di riferimento è quello utile ai fini della dichiarazione dei redditi.
Se lei è uno studente a carico dei suoi genitori ed è disoccupato, non percepisce rendite immobiliari o similari, allora il suo reddito è zero Euro e quindi se le dovessero riconoscere una percentuale di invalidità uguale o superiore a 74% le verrebbe corrisposto il beneficio economico previsto, cioè l’Assegno di Assistenza.
Saluti
Salve,sono dipendente privato e invalido civile dal 2007 al 74% e dal 2009 all 80%. Ho percepito ass ordin invalidità dal 2010 al 2014 poi revocato d ufficio. Ho diritto al bonus figurativo inps di 2 mesi annui dal 2007 ad oggi? Grazie
Buonasera.
Pur essendo presenti nel sito notizie di carattere amministrativo, le mie competenze sono mediche e quindi preferisco, su queste problematiche, non sbilanciarmi per non correre il rischio di dare informazioni errate.
Saluti
Buongiorno,
ho 47 anni e sono affetto da cardiopatia ischemica cronica – post infartuale – che controllo terapeuticamente e a causa della quale mi è stata proibita l’attività fisica impegnativa (sollevare pesi, corsa, bicicletta ecc.).
Secondo Lei è possibile che (richiedendolo) che mi venga assegnata una percentuale d’invalidità superiore al 45% – ovviamente per poter rientrare negli elenchi tutelati – o sarebbe tempo perso?
La ringrazio per l’attenzione.
Buonasera.
La percentuale d’invalidità per le patologie cardiache viene valutata secondo la classe funzionale NYHA, a sua volta indicata dal cardiologo o ricavabile dal contesto delle risultanze dei controllo cardiologici.
Per casi come il suo, una classe funzionale NYHA minima di riferimento è la seconda che secondo la tabella è valutabile tra il 41% e il 50%.
Potrebbe quindi avere delle possibilità, ma la certezza non posso garantirla.
Saluti
La ringrazio, anche perché vedo che per rispondere è costretto a sottrarre tempo alla famiglia, visti gli orari.
Le rinnovo la mia stima,
Axel.
Buongiorno
Mia madre 88enne è stata riconosciuta invalida civile 80% con la diagnosi: “IPOACUSIA BILATERALE, INCONTINENZA URINARIA, SDR. ANSIOSO DEPRESSIVA IN TP. FARMACOLOGIC, MGUS, SDR. DI SJOGREN” – Ha una pensione di reversibilità di circa 680/mese – Nessun altro reddito – Io faccio parte del nucleo famigliare e sono disoccupato da oltre 24 mesi.
– Ha diritto all’apparecchio acustico gratuito?
– Ha diritto ai pannoloni?
– Ha diritto alle protesi dentarie?
– Ha diritto al contrassegno per poter parcheggiare l’auto negli spazi riservati ai portatori di handicap?
– Ma soprattutto, ha diritto a qualche indennità o sussidio economico?
Grazie.
Buonasera.
1) la protesi acustica viene fornita gratuitamente, ma il tipo fornito sal SSN non è molto buono e cocsta poco; spesso quindi, se si vuole una protesi acustica migliore, la cifra erogata dal SSN viene scomputata in forma di “sconto” per l’acquisto di una protesi migliore e quindi più costosa.
2) Per i pannoloni la risposta è affermativa;
3) per le protesi dentarie il discorso è più complesso e per questo occorre controllare presso l’odontoiatra dell’ambulalatorio della locale azienda sanitaria:
4) se nel verbale non c’è scritto che si tratta con ridotte capacità motorie non ne ha diritto, tranne se non è stata dichiarata anche soggetto con handicap in condizione di gravità, art 3 comma 3 per patologie che riducono le capacità deambulatorie;
5) come avrà, spero, letto in questa pagina, se l’invalidità viene riconosciuta dopo il compimento di 65 anni e 3 mesi non viene erogato nessun assegno, tranne in caso di riconoscimento di indennità di accomapgnamento.
Saluti
Grazie Dott. Nicolosi, tutto chiaro, tranne il punto 5: se i Servizi Sociali del Comune determinano che ha diritto all’assegno di accompagnamento ha diritto “anche” ad una indennità di invalidità?
Buongiorno.
Non sono i servizi sociali del Comune a valutare se un soggetto ha i requisiti “MEDICI” per l’indennità di accompagnamento, ma una Commissione medica dell’Azienda Sanitaria oppure una Commissione medica dell’INPS (dipende dalle regioni).
Se il richiedente ha un’età maggiore di 65 anni e 3 mesi e vengono riconosciuti i requisiti sanitari previsti, quindi soggetto non in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompgnatore o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, spetta “SOLAMENTE” l’indennità di accompagnamente.
l’Invalidità al 100% viene riconosciuta ma è utile esclusivamente per ottenere benefici sulle prestazioni sanitarie.
Saluti
Buonasera Dott.
in ottobre mio figlio di 13 anni è stato convocato dalla commissione medica(avevo fatto richiesta di indennità di frequenza,mallatia di oghuchi).ieri mi sono arrivate 2 raccomandate:1 tipo domanda cecità Diagnosi i.c occhio dx:occhio sx codice DM5/2/92 5031.La commissione riconosce l interessato Privo delle minorazioni visive previste dalla legge n 382/70-non cieco civile.Disabilità rilevate:05-Vista
2:legge 5/2 del 1992 .104 3 agosto 2009 n 102 art 20.
la commissione medica riconosce l interessato: Portatore di handicap in situazione di gravità.(comma 3 art 3)
Con la legge 104 posso chiedere la magg degli assegni familiari?quale altro sgravio c è?come mai riconoscono l handicap da una parte e sull atra non mi diritto all indennità di frequenza?ho fatto qualche errore nella presentazione della domanda?se no devo fare qualche azione in merito per rivendicare cio?
spero che quello che ho scritto sia comprensibile.
grazie
Buongiorno.
Il verbale a cui lei si riferisce NON è un verbale per richiesta di invalidità civile, quindi nel caso dei minori per indennità di frequenza, ma per cecità civile.
Nel caso della cecità civile il riconoscimento prevede che il richiedente abba un visus corretto non migliore di 1/20 oppure un campo visivo uguale o inferiore al 10% del normale; non so se suo figlio soddisfa uno o entrambi di questi requisiti.
Possibile che lei abbia fatto contemporaneamente istanza sia di invalidità civile che di cecità civile? Oppure solo di cecità civile?
Credo che debba controllare quale istanze ha fatto in quanto la Commissione provvede ad accertamento esclusivamente rispetto alle istanze presentate. Capito ciò, si può decidere cosa fare.
Sui benefici della 104 non sono ferratissimo, meglio andare a vedere sull’ottimo sito handylex.org, ma credo che serva la vera e propria invalidità civile, quindi il riconoscimento di indennità di frequenza.
Saluti
Buongiorno Dott.
L istanza è solo x l invalidità.
sul certificato medico inviato cè il flag su Invalidita e un flag su :non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.
Quindi è un errore?
Devo rifare la domanda oppure un ricorso?
grazie
Controlli anche l’istanza, non solo il certificato
buongiorno dottore, mia figlia , ora maggiorenne e affetta da ipoacusia bilaterale grave, ha fatto richiesta tramite il patronato,all’inps di arezzo per avere l’invalidità e la 104. nella richiesta avevo fatto barrare al ns medico tutte le varie voci. per farla breve, la chiamano a visita, poi ci arriva la risposta:invalidità civile per sordità con percentuale del 55% e 104 3.1. noi però volevamo la 381, in quanto ha tutti i requisiti, per cui invece di fare ricorso a questa, il 19 luglio inoltriamo nuova domanda con richiesta specifica della legge 381 per sordità. a settemmbre poi facciamo domanda per la visita per l’inserimento nelle liste protette dei lavori. ieri arriva la raccomandata per la chiamata a novembre a visita per le categorie protette dei lavoratori, mentre per la 381 ancora nulla. secondo Lei è normale?
Buonasera.
dalle mie parti sarebbe normale.
La commissione per la legge 381 si riunisce piuttosto raramente, mentre quelle che si occupano della legge 68/99 sono diverse e si riuniscono spesso.
Le attese quindi variano.
Ma comunque potrebbe andare a chiedere presso l’ufficio competente se e’ tutto a posto
Saluti.
Buongiorno,DR
l ‘inps mi ha riconosciuto l’invalidita’civile 55% ,con questi malattie ipoacusia bilaterale neurosensoriale,Esiti trauma del rachide cervicale, OSAS con utilizzo di C pap, cherattocono e inviandosi anche un verbale con i seguenti codice DM5/2/92 e codice ICD9 .
1-Potrebbe darmi un chiarimento sulla percenttualita’ di l’invalidità questi malattie con l’eta’ di 47 anni?
2-I significato dei questi codici : codice DM5/2/92 e codice ICD9 .
3- quali agevolazione io ho?
Coriali saluti
Alberto
Buonasera.
Lasci perdere i codici ICD9 e DM 05/02/1992; servono fondamentalmente a fini statistici.
Comunque, solo a fini culturali, l’ICD9 è un sisteama di classificazione internazionale delle disabilità e delle patologie, il codice DM 05/02/1992 è il numero che si trova sulla prima colonna della tabella per la valutazione dell’invalidità e serve ad indicare qual’è il criterio usato dalla commissione per valutare. Ma spesso non esiste un codice che esprime esattamente la patologie del richiedente e quindi il codice è solo indicativo.
Circa i benefici, speravo di averli descritti bene in questa pagina.
Saluti
Buonasera,scusate per il disturbo. Mia figlia è stata operata di scoliosi all’età di 13 anni presso la chirurgia vertebrale al Santa Corona di Pietra Ligure. Gli sono state applicate due barre al titanio con 12 viti lungo tutta la colonna vertebrale. La ASL ha voluto tutta la documentazione compreso raggi e gli ha riconosciuto l’ invalidità al 36%. Premetto che non è mai riuscita a trovare lavoro, visto che non può sollevare pesi e stare troppo in piedi.(dichiarato nel certificato). Chiedo cortesemente delucidazioni in merito visto che non sono riuscito a trovare niente riguardo questo tipo di invalidità permanente. Non so cosa gli spetta o meno, visto che adesso ha 28 anni e non riesce a trovare lavoro per colpa di questa invalidità.
Grazie mille e attendo delucidazioni in merito.
Lino
Buonasera.
Mi scusi, ma per i soliti misteriosi motivi il quesito era finito tra lo spam.
IN realtà nella tabella dell’invalidità non esiste questa infermità e quindi, con criterio analogico, si usano come riferimento le percentuali riconoscibili per le anchilosi (blocco) della colonna vertebrale:
7001 ANCHILOSI DI RACHIDE TOTALE / / 75
7009 ANCHILOSI RACHIDE DORSALE CON CIFOSI DI GRADO ELEVATO 21 30 /
7010 ANCHILOSI RACHIDE LOMBARE 31 40
Nel rachide “totale” naturalmente va inserita anche la colonna lombare.
Nel suo caso hanno valutato il tutto come un’anchilosi di colonna lombare dando una percentuale compresa tra il minimo e il massimo previsto per questa infermità.
Ma a distanza non posso capire se si tratta di una valutazione corretta o “riduttiva”; solo un medico specialista o esperto in medicina legale che possa visitare sua figlia può dare un parere affidabile.
Saluti
Buongiorno
a mio padre di 77 anni è stata riconosciuta una invaliditò medio-grave dal 67 al 99%. L’accompagnatoria non ci è stata accordata nonostante mio padre non possa svolgere autonomamente le attività giornaliere ma ci è stata accordata la legge 104 senza revisione. A me sembra un pò strana questa cosa: se non vogliono rivederlo per la L. 104 direi che la situazione è grave e senza possibile miglioramento. Allora perchè non accordare anche l’accompagnatoria?
Cordiali saluti.
Ambra
Buonasera.
Mi chiedo se è stata concessa la condizione di soggetto con handicap grave, quindi comma 3 dell’art. 3, oppure solo il comma 1 che mi sembra più compatibile con la valutazione dell’invalidità.
In ogni caso si può presentare un ricorso giudiziario, ma questo naturalmente va fatto previa valutazione medico-legale.
Ritengo importante precisare che il termine di “attività giornaliere” non è quello previsto per la concessione dell’indennità di accomgnamento.
Il richiedente deve trovarsi nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto PERMANENTE di un accompagnatore oppure non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Ma sarebbe meglio dire gli atti di “base” della vita. Ad esempio fare la spesa, guidare, cucinare o spazzare un pavimento non sono atti quotidiani della vita.
Saluti
Salve,percepisco da anni l’assegno mensile di invalidità per invalidi parziali e faccio a ogni scadenza modello red e iclav. Il mio reddito è sempre stato 0 e non ho mai prestato attività lavorativa. Ora,a settembre ho firmato un contratto di lavoro e con gli ultimi tre mesi dell’anno supererò il tetto dei 4800 euro di reddito personale nel 2016,dovuto solo al rapporto di lavoro poichè non ho altri redditi. Ma nel 2015 e nel 2014 avevo 0 redditi. Posso continuare a percepire l’assegno mensile nel 2016 e anche nel 2017 oppure dovrò ridare soldi all’inps pure per il 2016,quando non lavoravo e non avevo redditi?Quello che mi preme sapere è se questo rapporto di lavoro andrà a influire negli anni successivi,2017,2018 oppure subito nel 2016?
Grazie
Buongiorno.
Il suo è un quesito assolutamente di ordine burocratico-amministrativo; io sono un medico, ma ho “anche” competenze di tipo amministrativo perchè altrimenti non potrei avventurarmi in questo campo della medicina, ma per il suo caso preferisco non esprimermi; l’INPS su questi argomenti ogni tanto cambia perere e io non sono sicuro di poter dare una risposta affidabile. I patronati che dialogano continuamente con l’INPS sono sicuramente in grado di dare una risposta maggiormente affidabile della mia.
Saluti
Buongiorno dottore , mi è stata riconosciuta una invalidità civile del 67% con la 104 comma 1 attualmente lavoro in una società privata . Le volevo chiedere , che
Buongiorno dottore, mi è stata riconosciuta una invalidità del 67% con la 104 art 3 comma 1, attualmente lavoro in una società privata.
Le volevo chiedere, i documenti che mi ha inviato l’inps li devo consegnare al mio datore di lavoro? E che agevolazioni mi spettano. La ringrazio anticipatamente
Buonasera.
Agevolazioni particolari sul posto di lavoro, per i soggetti riconosciuti con handicap ai sensi del comma 1 dell’art. 3 della legge 104/92 non c’è ne sono, a mia conoscenza, ma potrei sbagliare.
Può chiedere notizie in questo senso al rappresentante sindacale del’area in cui lavora.
Gentile Dott.S.Nicolosi,
chiedo umilmente scusa se insisto, ma nel link che Lei mi ha proposto c’è scritto:
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità che provocano un’invalidità non inferiore all’80%. (la mia è, ripeto, comunque del 100% più accompagno).
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva come lavoratore DIPENDENTE di almeno 20 anni oppure di 15 anni se i contributi sono stati versati prima del 31/12/1992.
Le voglio far notare che parla di “il lavoratore”. Io è vero che percepisco la pensione d’inabilità, ma non sono più un lavoratore.
Scritto ciò, posso ugualmente chiedere ad un patronato affidabile come da Lei consigliatomi come procedere, oppure no, perchè mi sono spiegato male io nei precedenti post? La ringrazio per la Sua pazienza e Le porgo cordiali saluti. Giuseppe
In risposta a Salvatore Nicolosi.
Buongiorno.
Il requisito è che lei abbia accumulato, come lavoratore dipendente, almenno una certa quantità di contributi; lei attualmente è un lavoratore inabile, ma sempre lavoratore è.
Il consiglio sul patronato si riferisce al fatto che dopo l’accoglimento della pensione anticipata occorre attendere una “finestra” per percepirla materialmente, di circa 1 anno; non so in quest’anno di attesa se la pensione di inabilità può essere percepita.
Saluti
Gentile Dott. Salvatore Nicolosi buongiorno.
Sì, adesso ho capito e sentirò il patronato per saperne di più e vedere come comportarmi. La ringrazio per l’attenzione che mi ha rivolto e Le porgo cordiali saluti. Giuseppe
Gentile Dott. Salvatore Nicolosi buonasera,
ho 59 anni, sono invalido civile al 100% con accompagnamento dal 2013 e percettore della pensione d’inabilità sempre dal 25013. Sono stato costretto a dare le dimissioni dal lavoro per poter usufruire della citata pensione a maggio 2013 e a quella data avevo raggiunto i 35 anni di contributi. Le chiedevo cortesemente se con questa invalidità (100% con accompagno), questa età e dai contributi versati, non potrei “aspirare” a qualche tipo di pensione diversa da quella che percepisco, e se a tal proposito devo fare qualche domanda/richiesta specifica all’INPS, oppure devo continuare a percepire la pensione d’inabilità. Ultimamente ho letto qualcosa a riguardo di Pensioni 2016: vecchiaia, anticipata, invalidi, usuranti, ecc. ma non ho capito se posso rientrare in queste voci. Spero di essermi spiegato in modo sufficiente, La ringrazio per l’attenzione e Le porgo cordiali saluti. Giuseppe
Mi sono dimenticato di scrivere che ho avuto la maggiorazione nella concessione della pensione d’inabilità, portata a 40 anni di (in pratica come se avessi avuto 40 anni di contributi versati) che è il limite massimo se non vado errato. Grazie anticipatamente e cordiali saluti.Giuseppe
Buonasera.
L’unica alternativa è la pensione anticipata di vecchiaia per invalidi in misura uguale o superiore all’80%, ma non sono in grado di capire se economicamentele conviene.
Può leggere delle notizie in QUESTA pagina.
Innanzi tutto dovrebbe comunque attendere fino al compimento dei 60 anni e 4 mesi, ma per decidere sull’opportunità di fare questo tipo di istanza dovrebbe farsi fare una proiezione presso un patronato affidabile
Saluti
Gentile Dott.S.Nicolosi,
La ringrazio per la risposta. Seguirò il Suo consiglio..Grazie ancora e cordiali saluti. Giuseppe
Gentile Dott.S.Nicolosi,
mi scusi se La disturbo ancora ma mi viene un dubbio; questa alternativa che mi propone: “pensione anticipata di vecchiaia”, riguarda i lavoratori invalidi tuttora in servizio, oppure no? Perché io non sono più al lavoro come Le ho già spiegato, ma in pensione d’inabilità dal 2013. Grazie anticipatamente e cordiali saluti. Giuseppe
Riguarda tutti i lavoratori con un’anzianità contributiva come lavoratore DIPENDENTE di almeno 20 anni oppure di 15 anni se i contributi sono stati versati prima del 31/12/1992; ciò è valido anche se attualmente percepisce la pensione d’inabilità
HANNO RICONOSCIUTO MIA MADRE 85 ANNI INVALIDA AL 100% grave le e stato asportato tumore maligno colon infiltrante addome quindi le e stato messo protesi,perche nom ha piu muscolo … non le hanno riconosciuto indennita accompagnamento come e’ possibile
Buonasera.
La mia risposta è volutamente generica perchè, indipendentemente da suo caso specifico, occorre capire alcune cose.
NON esiste una norma che permetta di concedere in automatico l’indennità di accompagnamento ad un soggetto che è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, anche demolitivo e con notevoli esiti.
Il criterio fondamentale per la concessione dell’indennità di accompagnamento è la grave riduzione dell’autonomia personale ed in particolare che il soggetto non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (dire atti di base sarebbe meglio) o non possa deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.
Tornando al suo caso specifico, se sua madre deambula, possibilmente male ma deambula, e se svolge in autonomia gli atti quotidiani di base, come lavarsi e vestirsi, allora non ha diritto ad indennità di accompagnamento.
Ciò non toglie che la Commissione potrebbe aver valutato il suo caso in modo eccessivamente restrittivo ed in questo caso è possibile presentare un ricorso giudiziario.
Ma sull’opportunità di effettuare questo passo non sono in grado, a distanza, di dare un consiglio affidabile.
Saluti
Dott. NICOLOSI, vista la sua estrema competenza in materia, volevo porLe un quesito:
Secondo lei una donna di 76 anni BMI 39.5 DIABETE MELLITO DI TIPO II°, RETINOPATIA DIABETICA CON IMPEGNO MACULARE CON SCOMPENSO MEDIO (EMOGLOBINA GLICATA MAGGIORE DI 7 MA MINORE DI 10). GOZZO, CARDIOPATIA IPERTENSIVA. CHE PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PUÒ RAGGIUNGERE? PUÒ ESSERE GIUDICATA INABILE A PROFICUO LAVORO? LE CHIEDO QUESTO PER VALUTARE UN RICORSO ALA CORTE DEI CONTI, ANCHE SE TRATTASI DI MATERIA DIFFERENTE (PENSIONE DI GUERRA REVERSIBILITÀ AD ORFANO MAGGIORENNE INABILE). POSSIBILE CHE UNA DONNA A QUELL’ETÀ VENGA DICHIARATA ABILE A PROFICUO LAVORO. DA SOTTOLINEARE CHE MIA MADRE NON HA MAI SVOLTO ATTIVITÀ LAVORATIVA E POSSIEDE SOLO LA LICENZA ELEMENTARE.
Buonasera.
Il concetto di “Inabilità” in sede di Assegno al Nucleo Familiare (ANF) è particolare.
Per inabilità a proficuo lavoro si intende che il soggetto è “inidoneo a dedicarsi ad un lavoro atto a soddisfare le sue primarie esigenze di vita senza usura delle sue residue energie”.
In pratica se è già invalido civile al 100% il riconoscimento è “quasi automatico”.
Nel caso specifico non posso dare un parere a distanza in assenza di visita diretta ed esame di tutta la documentazione; solo in rare occasioni, per casi semplici, è possibile dare un parere, ma comunque in teoria è un parere non affidabile.
Saluti
Buonasera, sono capitato per caso su questo blog cercando risposte alla mia invalidità. Approfitto della disponibilità del dr. Nicolosi per sapere: Verbale di invalidità dell’inps con riconoscimento del 100%, indennità di accompagno e L. 104. Revisione dopo un anno e conferma dell’invalidità “INVALIDO ULTRASESSANTACINQUENNE CON DIFFICOLTA’ PERSISTENTI A SVOLGERE LE FUNZIONI ED I COMPITI PROPRI DELLA SUA ETA’- (L.509/88.124/98) GRAVE 100%” Infermità non più revisionabile a norma del DM 02/08/2007 REVISIONE: NO. Tra le due visite sono stato operato al Regina elena per l’asportazione di un tumore al polmone e bronchi con esito, sembra, positivo salvo riapparizione. sono nel frattempo sotto controllo oncologico.
Quesiti: L’indennità mi è stata tolta dopo 11 mesi dal primo esame medico legale.
Non si fa riferimento alla L.104
Alla luce della nuova revisione sopra descritta Lei come giudica la cancellazione dell’indennità? 508,00 euro mensili. E la L. 104?
Ho qualche altro diritto, per es. posto auto invalidi. esenzione sanitaria c01(avevo 048). Grazie per la ev. risposta.
Buonasera.
Non esiste una normativa o una regola che permette di concedere l’indennità di accompagnamento in automatico ai soggetti con tumori maligni. Viene concesso sulla scorta di valutazioni di ordine medico-legale che tengono conto della possibile prognosi, delle condizioni generali e dell’effettuazione di terapie farmacologiche particolarmente debilitanti.
Direi che è abbastanza normale che, dopo l’intervento chirurgico il cui esito è da lei stessa descritto come positivo, l’INPS revochi la concesisone di indennità di accompagnamento; sono infatti venuti a mancare quelle condizioni che, in prima istanza, avevano convinto La Commissione a concedere l’Indennità di Accompagnamento.
Per la legge 104/92 deve controllare. I verbali di invalidità e di legge 104 hanno un percorso simile, parallelo, ma non esattamente identico; è possibile che la revisione della legge 104 non sia stata fatta oppure il verbale “si è perso”. Controlli quindi alla locale sede medico legale dell’INPS.
Sul posto auto non saprei, in quanto vigono anche norme locali e comunque nel verbale deve essere indicato che lei ha difficoltà alla deambulazione.
L’esenzione C01 le spetta, ma in genere la 048 la mantengono per almeno 5 anni; controlli anche questo.
Saluti
Buongiorno mi chiamo Angela ho compiti 65 anni ad ottobre Del 2015,percepisco Un as segno d’invalidita civile Di 280€ circa adesso volevo sapere gentilmente mi spetta averlo tramutato in assegni sociale e di quanto,mi spettano gli arretrati di 7 mesi? Grazie
Buonasera.
Il suo quesito è troppo burocratico rispetto alle mie competenze, fondamentalmente mediche. Non sono in grado di darle una risposta affidabile.
Saluti
Salve, sono invalido civile 80% per problemi di udito e ho perso il lavoro 13 anni fa, maturando circa 16 anni di contributi. A causa di incidente stradale ho una protesi alla spalla destra da 2 anni. Non ho più trovato lavoro e la domanda è: se divento lavoratore autonomo o socio di una attività che succede alla mia pensione? So che ho un limite reddituale di 4.800 euro anno e non so come comportarmi visto che non posso mantenermi con 280 euro al mese. Cosa mi consiglia di fare?
Grazie
Buonasera.
Il suo è un quesito a cui io, medico, non sono in grado di dare una risposta.
Saluti
Salve,
mio zio, cittadino extracomunitario ma residente in Italia da più di 10 anni, ha contratto un tumore fulminante al midollo osseo, mi saprebbe dire se può essere considerato invalido civile, con quale percentuale e quali sussidi può ricevere?
Buonasera.
Pur cittadino extracomunitario, se risiede stabilmente in italia può presentare un’istanza d’invalidità civile.
Naturalmente a distanza e in assenza di visione della documentazione e di visita del soggeto non posso esprimermi sulla percentuale riconoscibile.
Saluti
Salve dottore, le vorrei chiedere una informazione che non trovo da nessuna parte. Mio padre, lavoratore invalido civile al 67% con handicap 104, sono a conoscenza che può richiedere l’assegno ordinario d’invalidità, il cui calcolo viene effettuato in base ai contributi versati, la mia domanda è : una volta raggiunta l’eta pensionabile, la pensione che percepirà mio padre sarà inferiore a quella avrebbe percepito senza richiedere anni prima l’assegno ordinario d’invalidità ? avendo gia in precedenza usufruito dei contributi versati per ottenere lo stesso assegno ordinario d’invalidità ?
Buonasera.
Le pensiono d’invalidità contributiva sono nate per la protezione del lavoratore diventato invalido, quindi quello che lei ipotizza sarebbe un controsenso.
Se non si lavora, l’Assegno Ordinario d’Invalidità funge anche da contribuzione figurativa, come se un datore di lavoro continuasse a versare i contributi.
Saluti
Carissimo dottore,mio padre di anni 82 e’ stato riconosciuto invalido al 100% con difficolta’ persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua eta’ed inoltre portatore di handicap ai sensi dell’art3,comma 1,L.5.2.1992,n.104;diagnosicirrosi epatica hcv correlata.Sostituzione valvola aortica.Osteoporosi,turp per ipb.Ora le chiedo quali vantaggi puo’ avere? se facciamo ricorso riuscira’ ad avere l’accompagnamento e art3 comma 3 della 104 per poter io usufruire dei giorni per accudirlo?Attendo una sua risposta Grazie
Buonasera.
I vantaggi sono solo di tipo sanitario, quindi esenzione dal Ticket e similari.
Non è possibile, a distanza ed in assenza di visita diretta, dare un giudizio affidabile sulla possibilità di vittoria di un eventuale ricorso giudiziario.
Saluti
Buona sera dottore,
La prego di scusarmi se le pongo questo quesito riportandole una serie di informazioni che penso ( ma forse sbaglio) possano essere utili per la risposta che cerco.
In verita’ , avendo fatto uso di una sostanza che e’ stata ritirata dal mercato farmaceutico per gravi complicanze a lungo riscontro, temo di essermi danneggiata in maniera inesorabile.
Ecco perche’ mi sono dilungata la volta scorsa ma non ho ricevuto alcuna risposta.
Ci riprovo, se non rispondera’ neanche a questa capiro’ e la ringrazio a prescindere.
Nel 2002, a 37 anni, dopo il secondo parto, a seguito di una dieta e l’ assunzione di Sibutramina, ho avuto un calo repentino di vista. Da quel momento ho avuto una sorta di invecchiamento generale.
Mi hanno diagnosticato la malattia di Stargardt agli occhi e sono col tempo, diventata cieca parziale. Menopausa a 40 anni, accentuamento dei problemi alla schiena diagnosticati a 21 anni. Aumento graduale del peso da 56 kg a 114 kg.
Per il riconoscimento della cecità tutto ok.
Nel 2013 ho fatto domanda di invalidità civile e per aver presentato cartelle cliniche riguardanti un problema di ipotiroidismo, obesità ‘ elevata ( 165 cm per 114 kg. di peso) , artrosi , ipotrusioni e lordosi lombare, intervento con protesi da effettuare alle pareti interne delle ginocchia ed ernia iatale, mi hanno riconosciuto una invalidita’ del 50%.
Ora ho osteopatia vertebrale e spondiloartrosi diffusa, disinmetria arti inferiori, flogosi secondaria alle ginocchia, artrosi cervico-dorso-lombare, Rsm alla cervicale con inversione della fisiologica lordosi per contrattura , protusioni discali e artrosi alle vertebre C3-C4, C4-C5, C5-C6 e C6-C7 con altre cose sulla banda e immagine midollare, iperlordosi lombare, angioma a livello L2, protusioni, irregolarita’ spondilosiche su D11-L2, protusioni discali su D11-D12,D12-L1, L1-L2,L2-L3, L3-L4,L4-L5 che anche qui improntano banda subaracnoidea.Protusione discoartrosica posteriore mediana e paramediana bilaterale a livello dello spazio intersomatico L5-S1 che impronta il sacco durale. Ridotto il segnale dei dischi intersomatici per fenomeni disidratativi.
Due dita del piede sinistro che non si muovono piu’.
Sono nata con il piede sinistro torto ed ho subito un intervento appena nata che mi ha riportato il piede in asse ma ho dovuto portare gesso fino a 8 mesi, gambale di ferro fino a tre anni e scarpe ortopediche fino a 12.
Oggi ho avuto esito Moc con L2-L3-L4 a rischio frattura aumentato e classificazione chirurgica.
Acroporastesia e tunnel carpale in ambo le braccia.
Calcoli e asportazione della cistifellea.Fegato ingrossato.
L’ obesita’ continua ad esserci e prendo antidolorifici e antidepressivi.
Mi prescrivono dibase e antiossidanti, antidolorifici e basta. Che posso fare?
Posso fare l’ aggravamento o mi daranno comunque il 50%.
Se dovessi rifare la domanda, dovrò presentare comunque le cartelle cliniche presentate nel 2013?
Grazie.
Buonasera.
Mi dispiace, ma da oltre 10 giorni non riuscivo a trovare il tempo di rispondere ai commenti: moltissime cose da fare e la sera stanchezza da “addormentamento sul piatto”.
Non credo che il suo quadro invalidante possa essere valutato solo il 50% che mi sembra assolutamente inadeguato, almeno per come mi descrive il suo caso.
Credo che le possibilità di un significativo aumento della percentuale ci sia, ma quanto esattamente a dstanza non posso dirle.
In caso di istanza di aggravamento, direi che è inutile presentare le cartelle cliniche precedenti, ma è assolutamente indispensabile documentare con certificazione recente anche le vecchie patologie. Non raramente le commissioni, in assenza di documentazione adeguata, aggiungono le nuove patologie e “tolgono” le vecchie.
Saluti
Buonasera dottore,
Puo\’ spiegarmi cosa ha a che vedere la diagnosi funzionale con un inabile per cecita\’ pluriminorato?
La persona in questione puo\’ presentare domanda di invalidita\’ civile ?
Per quel che ne so la diagnosi funzionale non si deve presentare solo nei casi in cui una persona lavora?
Se la persona e\’ gia\’ in pensione di inabilita\’ perche\’ dovrebbe fare questo certificato? E chi lo dovrebbe fare?
Grazie
Buonasera.
In effetti la diagnosi funzionale viene effettuata ai sensi della legge 68/99 per l’iscrizione nelle liste di disoccupazione come invalido civile (cosiddtte, impropriamente, categorie protette).
Non so neppure io a cosa serve.
Saluti
Buon giorno,mi chiamo Nicola ho 44 anni sono diabetico con 4 insuline giornaliere ed ipovedente grave , ho una invalidità riconosciuta del 91% , disoccupato ricevo un assegno AOI di 330 € mi hanno riconosciuto la legge 104 senza gravità . questo ha comportato che non riesco a sapere se ho diritto ad avere la possibilità dell’IVA agevolata ho di avere tutte le agevolazioni che hanno gli ipovedenti gravi , visto che non posso guidare più ho fatto richiesta per avere il tagliando di invalido la risposta che mi hanno dato è stata che io non ne ho diritto . Non ci sto capendo più niente , uno mi dice che ho diritto ad averlo , un altro mi dice che non ho diritto nemmeno agli aiuti ausiliari per gli ipovedenti gravi ,mi potetefare gentilmente chiarezza almeno voi , se potete? grazie nicola
Buonasera.
Lei è invalido al 91%, ma ha fatto l’istanza per la cecità?
Non basta avere il deficit e neppure basta avere un generico riconoscimento di soggetto con handicap; occorre anche il riconoscimento di soggetto ipovedente grave ai sensi della legge 138/2001.
Se non lo ha già fatto deve presentare un’apposita istanza per cecità con il sistema dell’invalidità civile, ma facendo barrare la casella “cecità” nel certificato di presentazione stilato dal suo medico.
Da questa pagina può trarre ulteriori informazioni: https://www.uiciechi.it/ipovedenti/ipovedenti.asp
Saluti
Salve, ho 66 anni e ho una pensione I/O + una pensione I/AUT per patologia, sono due perchè ho lavorato sia come dipendente che come co.co.co, ho gia fatto le tre visite triennali quindi sono definitive, ho avuto nel 2007 l’80% di invalidità e qualche mese fa il 100%, posso richiedere l’assegno di invalidità anche se supero i 65 anni oppure la regola vale anche per l’invalidità al 100%? l’importo lordo delle due pensioni non supera il massimo stabilito per il diritto all’assegno di invalidità
Grazie anticipatamente
Buonasera.
Bisogna vedere di quanto supera i 65 anni alla data della domanda.
65 anni e 3 mesi è il limite.
Se lei ha presentato l’istanza dopo questo limite, non può percepire la “pensione di inabilità” (prevista per gli invalidi civili al 100%).
Ma tutto va controllato con esattezza e “al giorno”.
Per un parere preciso la invito a rivolgersi ad un patronato ben organizzato.
Saluti
Buongiorno mia figlia di 14 anni ha una Diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico emessa da apposita Struttura Sanitaria Pubblica dall’anno 2007, che da parte dell’INPS e’ stata riconosciuta con Invalidità Civile ed Handicap Grave art.3 comma 3 della legge 104/92 con contestuale erogazione di Indennità di frequenza. Conseguentemente ad una Visita di Revisione biennale della sua condizione di Inv.Civ. sostenuta nel mese di Dicembre 2015, la Commissione INPS Accertatrice ha ritenuto opportuno “declassare” il suo stato di Handicap da art.3 comma 3 in art.1 comma 3.
Volevo chiedere cortesemente se in virtù di tale declassamento verrà anche definitivamente annullato il riconoscimento del beneficio economico “Indennità di Frequenza”. Ringrazio anticipatamente per il gentile supporto.
Buonasera.
Non esiste affatto automatismo tra riconoscimento di handicap e riconoscimento dell’indennità di frequenza e/o di accompagnamento.
Natutalmente non conosco sua figlia e neppure la sua documentazione, ma non sono certo che la commissione abbia operato correttamente nel modificare il beneficio da indennità di accompgnamento ad indennità di frequenza.
Legga QUESTA pagina e se ha il dubbio che la valutazione dell’INPS sia stata scorretta si rivolga ad un medico esperto o specialista in medicina legale per eventuale azione legale.
Saluti
Allora mi è d’obbligo farle una precisazione. La Commissione ha declassato solo la valutazione del grado di Handicap da art.3 c/3 ad art.1 c/3 mentre il beneficio economico è rimasto invariato. Mia figlia pur avendo in precedenza una situazione riconosciuta di Handicap Grave percepiva comunque un’Indennità di Frequenza; l’Accompagnamento non le e’ stato mai concesso !! Comunque a prescindere da questo, il danno maggiore che adesso conseguirà da questo declassamento sarà legato soprattutto ad una inevitabile e drastica riduzione delle ore di sostegno scolastico che dalle 18 attuali verranno senza ombra di dubbio portate a 5 massimo 6, trattandosi di Scuola Superiore; soffrendo Lei di una forma significativa di Disturbo dell’Apprendimento (facente parte integrante della sua Diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico), avrà forti ripercussioni sull’intensità e sulla qualità del suo rendimento scolastico con annesso rischio di compromissione dello Scrutinio finale. E questo per cosa? Per una sciagurata decisione di una incompetente Commissione INPS !!! Per non parlare poi della perdita del mio diritto ad usufruire dei 3 giorni di assenza mensile dal Lavoro per assistere mia figlia a Visite mediche di controllo e quant’altro legato alla sua Patologia. La ringrazio molto Dottore del suo parere.
Buonasera.
Mi scusi, ma non avevo capito bene.
Comunque … non ho parole …
A mia conoscenza, dalle mie parti, per l’assegnazione dell’insegnante di sostegno non si fa riferimento al verbale della Commissione USL/INPS, ma alla scheda funzionale redatta da una apposita commissione, di solito formata da operatori di servizi di neuropsichiatria, ma non esclusivamente.
redatto dalla Commissione multidisciplinare prevista dalla legge 328/2000, all’art.
Poichè certe cose cambiano da regione a regione, non so da lei.
In ogni caso la modifica dovrebbe aver luogo l’anno prossimo nel frattempo potrebbe iniziare una causa per il riconoscimento cercando, con l’aiuto dell’avvocato, di far accelerare l’iter.
Saluti
sono un dipendente pubblico invalido civile al 100% , legge 104/92 solo per 16 mesi poi da rivedere, vorrei sapere se con l’invalidità sopradescritta posso avvalermi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (articolo 1, comma 8) prevede la possibilità per i lavoratori, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, con invalidità non inferiore all’80%, di anticipare l’età pensionabile (pensione di vecchiaia) a 55 anni per le donne e a 60 per gli uomini . Grazie Giuseppe
Buonasera.
Potrei sbagliarmi, ma a me risulta che questa possibilità è valida solo per i dipendenti del sottere privato e quindi non i dipendenti pubblici.
Ma io ricordo a tutti che sono un medico, ho qualche competenza su temi amministrativi correlati alle invalidità. ma per risposte certe su argomenti così “burocratici” è meglio rivolgersi ad un patronato.
Saluti
Buongiorno dottore
Vorrei sapere gentilmente se è possibile in caso faccio un aggravamento per ernia jataleda scivolamento gastropatia ipermica erotica ,metaplasia intestinale a livello naturale
Io ho già un 70%
PER morbo di crhon con
codice diagnosi 6461
E agenesia
renale non complicata
Con codice diagnosi 6401
Lei pensa che se aggiungo la prima voce dell’ernia jatale ecc possono aumentare la mia percentuale di invalidità? La ringrazio bevo avere un consiglio
Prima di fare questo tentativo
Grazie mille
Buonasera.
Ho seri dubbi che l’aggiunta dell’ernia jatale al quadro invalidante possa portare ad un aumento della perdentuale riconosciuta.
Tenga anche presente che la commissione, in ogni caso valuta il richiedente quasi come se fosse la prima volta e una diversa commissione potrebbe addirittura ridurre la percentuale già riconosciuta.
Io sarei prudente!
Naturalmente, per un parere più affidabile, potrebbe far visionare la sua documentazione ad un medico esperto o specialista in medicina legale della sua città.
Salutipotrebbe
Buonasera.
Complimenti per il servizio che date.Ho un bambino di 6 anni con diagnosi A.S.L.”autistico con ipercinesia,ritardo mentale lieve”.Ho ricevuto l’accompagnamento e la 104 art3 comm3,rivedibili entrambi tra 3 anni.Da una circolare I.N.P.S.ho potuto constatare che chi è riconosciuto autistico non deve andare a revisione fino a 18 anni,cosa che a mio figlio non è stata concessa.Volevo sapere come comportarmi….
Grazie e buon lavoro
Buonasera.
In realtà, nella “comunicazione tecnico-scientifica del 2/03/2015″ a cui fa riferimento la circolare INPS e inviata alle commissioni INPS dalla direzione generale, viene precisato: ” … si ribadisce che le previsioni di rivedibilità in minore affetto da disturbo autistico trovano ragione solo nei casi in cui le strutture di riferimento attestino un disturbo autistico di tipo lieve o borderline con ritardo mentale (misurato in termini di QI e di capacità adattive) assento o lieve ...” (in QUESTA pagina potrà leggerla/scaricarla).
Evidentemente la Commissione ha ritenuto di dover applicare questo caso particolare.
Non credo che si possa fare qualcosa, se non tenersi pronti, alla revisione, a produrre documentazione specialistica adeguata.
Saluti
Con questa diagnosi e l’85% di invalidità se ho diritto a qualcosa
Diagnosi: Morbo di parkinson in terapia. Grave ipoacusia percettiva bilaterale. Diabete mellito di tipo II. Esiti di endoprotesi anca destra.
Codice ICD9
333
388
V528
Buonasera.
In aggiunta a quanto indicato nella pagina, direi che può avere gratuitamente le protesi acustiche (ma spesso si è costretti ad aggiungere qualcosa per averle di qualità migliore rispetto a quelle in appalto con la USL).
Saluti
Diagnosi:
Morbo di parkinson in terapia. Grave ipoacusia percettiva bilaterale. Diabete mellito di tipo II. Esiti di endoprotesi anca destra.
buongiorno
mi complimento per le informazioni e per il sito.
Sono un amministratore di sostegno per una Beneficiaria ottantenne in RSA con la seguente diagnosi (sintesi): ” demenza di Alzheimer, disturbi del comportamento, cardiopatia, nefrolitiasi”. Mi sembra di capire che spetti l’indennità di accompagnamento (il resto è di poco interesse essendo la beneficiaria in RSA 24/24 7/7).
A chi e come presentare l’istanza tenendo conto che sono l’amministratore di sostegno?
Grazie mille
Gianluca Nicolini
Buonasera.
L’iter di presentazione dell’istanza, nel caso del soggetto con amministratore di sostegno, non è assolutamente diverso da quello usuale tranne che per una differenza minima.
Si deve quindi prima far inviare da un medico dotato di apposito PIN una certificazione direttamente sul sito dell’INPS: generalmente tutti i medici di base ne sono dotati, ma comunque qualunque medico, se dotato di PIN, puà inviare il certificato. Sta al medico certificatore se specificare o no che la paziente è intrasportabile.
Il certificato redatto on-line viene stampato, assieme ad un “attestato di trasmissione”, con inserito un numero di protocollo.
Poi si presenta la vera e propria istanza tramite un patronato, presso cui si deve portare una copia del certificato e la copia di un documento di riconoscimento e della tessera sanitaria deli’istante. l’Istante dovrebbe firmare, ma nel suo caso, se non ne è in grado, sarà lei che firmerà la domanda, probabilmente allegando anche una copia del suo documento e del decreto di nomina dell’amministratore (ma questa è una prassi che i patronati ben conoscono).
Verrà quindi sottoposta a visita e in quell’occasione si dovrà produrre documentazione probante sia delle sue patologie sia, soprattutto per la demenza, della loro gravità.
Saluti e a disposizione per chiarimenti (ulteriori informazioni in QUESTA pagina)
La ringrazio ancora e Le auguro un buon lavoro. Grazie per il servizio che rende con il Suo sito.
Io ho 30 anni sono invalido al 65 perché inps non mi vuole accettare la legge 104 grazie zie perchi mi risponde
Buonasera.
La legge 104, all’art. 3, definisce chi è da considerarsi soggetto con handicap, comma 1, e chi è da considerarsi con handicap in condizione di gravità, comma 3.
Letteralmente:
” art. 3. Soggetti aventi diritto.
1. E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.”.
La maggior parte dei benefici sono correlati al riconoscimento di soggetto con handicap in condizione di gravità, comma 3, art.3., condizione la cui descrizione indica una condizione di disabilità molto grave e autonomia gravemente compromessa.
Quindi difficilmente un soggetto invalido “solo” al 65% puà essere riconosciuto con handicap grave.
Saluti
Salve Dottore,volevo farle una domanda.
Mia madre nel 2010 fu riconosciuta tramite visita CTU invalida con il punteggio del 74%
Dal quell’anno fino al 2014 ha percepito una pensione di 280 euro circa.
Nel mese di Aprile 2015 fu convocata a visita da parte della commissione medica INPS e le fu tolto il 14% del punteggio scendendo cosi al 60%
Si aprì un ricorso prima che mia madre compiva i 65 anni.
A distanza di un anno il CTU le ha confermato il 93% d’invalidità.
Siccome che il ricorso fu aperto prima dei 65 anni e 3 mesi,mia madre ora percepisce una pensione di 365 euro circa.
Praticamente l’invalidità si è trasformata in pensione sociale.
Ora volevo farle la seguente domanda.
Mia madre è casalinga e non percepisce nessun reddito a parte questi 365 euro.
L’ultima volta che ha lavorato risale all’anno 2003 e fu un lavoro di 2 mesi.
Mio padre percepisce una pensione lavorativa ed è di 11312,73 euro annuali più 3720 euro sempre annuali da parte dell’INAIL per un infortunio sul lavoro.
Ora la domanda è mia madre gli spettano i 365 euro o gli spettano di più?
Buonasera.
Domanda troppo in ambito burocratico.
Non sono certo di poterle dare una risposta corretta; sono certo che la quota INAIL non rientra nel conteggio del reddito ai fini della maggiorazione, ma sui limiti precisi preferisco non esprimermi. Il personale amministrativo degli sportelli dei Patronati è sicuramente più affidabile di me nel rispondere a questo suo particolare quesito.
Saluti
Grazie mille,domani mi recherò proprio allo sportello INPS della mia zona cosi avrò risposte più dettagliate.
Solo un’altra cosa…..
Mio fratello 44 anni,fu vittima di un incidente nello scorso Giugno.
E’ rimasto invalido…
La domanda per invalidità e legge 104 è stata inoltrata e la commissione medico legale asl l’ha visitato.
Il verbale 104 da parte dell’INPS è stato inviato ed è stato riconosciuto con l’articolo 3 comma 3.
Evidentemente gli è stato concesso anche l’accompagnamento.
Ora la mia domanda è:Mio fratello l’ultimo rapporto lavorativo in regola con contributi l’avuto nel 2010.
Gli anni avvenire non ha lavorato a parte qualche lavoretto in nero.
Ora,una volta ricevuto il verbale e con la consegna del modulo AP70 quanto percepirà al mese?
Avrà solo i 510 euro per l’accompagnamento oppure avrà questa cifra più i 280 dell’invalidità?
Buonasera.
Se l’anno scorso non ha avuto reddito percepirà sia indennità di accomapgnamento che la pensione di inabilità civile.
Saluti
Egregio Dottore,non vorrei sembrarle ora inopportuno ed invadente,le chiedo solo un’altra domanda..
Allora mio fratello il 22 gennaio corrente anno ha ricevuto il verbale dall’inps per la 104,comma 3 articolo 3.
Il giorno 26 gennaio andai presso la sede inps della mia zona per chiedere informazioni del verbale per l’invalidità.Mi fu riferito che,il giorno 26 gennaio il verbale della visita medico legale asl trasmesso all’inps è stato sospeso per visita diretta.
Ossia i medici inps vogliono accettarsi anche loro.
Da tale sospensione verbale,quanto tempo passa affinchè il paziente riceve invito?
Tengo a precisare che,l’asl trasmise i verbali si dell’invalidità si 104 all’inps il 17 dicembre 2015,e la prima verbalizzazione definitiva ossia 104 è stata chiusa il 22 gennaio 2016.
Buonasera.
Dalle mie parti in genere passano 2-3 mesi e avvertono circa 30 giorni prima della visita.
Ma non è detto che da lei sia uguale; ogni sede INPS ha proprie problematiche organizzative.
Saluti
Salve volevo sapere se io non avendo una mano dalla nascita con invalidità del 60% ho diritto a ricevere una protesi. Perché prima di esseri maggiorenne avevo 100% f invalidità mi veniva data gratuita raggiunta la maggiore età mi hanno diminuito l’invalidità al 60% e mi hanno detto che non ho più diritto a niente. Vorrei sapere se è vero… Grazie mille
Secondo il Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332, gli invalidi civili, cioè coloro che sono invalidi in misura superiore ad 1/3, hanno diritto ad assistenza ortesica e protesica gratuitamente.
Lei, con invalidità del 60% e con agenesia congenita di parte dell’arto superiore rientra in questa categoria.
Per informazioni più complete vada a questa pagina dell’ottimo sito handylex.org: http://www.handylex.org/schede/ntpiterfornitura.shtml.
Troverà le informazioni che le servono.
Circa la diversa valutazione tra quando era minorenne ed adesso, è piuttosto normale in quanto l”invalidità del minorenne ha un criterio più “benevolo” e non esistono tabelle di riferimento; si parla solo di “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età”.
Per i maggiorenni esiste una tabella, quella del DM 05/02/1992 dove è prevista questa indicazione: “7432 PERDITA DI UNA MANO 65%”.
Saluti
Saluti
Buongiorno Dottore,nel 2013 ho effettuato la visita per l’invalidità civile e mi è stata riconosciuta con il 46% dovuta ai problemi del Rachide lombosacrale e del ginocchio Dx.Quando ho fatto tale domanda,ero un lavoratore in mobilità,per cui per potere usufruire della legge 104 e alle aste del centro per l’impiego ho avuto la necessità di farmi riconoscere la mia menomazione fisica.Ora in data 27 ottobre,ho subito l’intervento di protesi bilaterale dell’anca ed in data 19 novembre ho effettuato la visita di aggravamento per l’invalidità.La commissione mi ha chiesto se stessi lavorando ora. La mia domanda è stata affermativa in quanto da maggio di quest’anno sono stato assunto a tempo indeterminato in una azienda come invalido.Volevo chiederle, se il fatto che io stia lavorando può influire in senso negativo sulla mia invalidità che con le protesi si è sicuramente aggravata ma che purtroppo vivendo in una nazione dove il paradosso esiste,mi possa essere addirittura tolta quella del 46%. Grazie per la risposta dottore.Marco.
Buongiorno.
Il DM 05/02/1992 prevede che è facoltà della commissione, se la menomazione incide sulle capacità lavorative specifiche, aggiungere alla percentuale d’invalidità riconoscibile ulteriori punti percentuali, per un massimo di 5. Inoltre comunque nella compilazione del verbale va inserita l’informazione sull’attività lavorativa attuale del richiedente.
Non credo che il fatto di lavorare la possa danneggiare per ciò che riguarda la percentuale che la Commissione potrebbe riconoscere.
Saluti
Buonasera,
ho 35 e sono malato di RCU dal 2003.
Da quella data ad oggi ho provato tante strade ma non riesco a stare bene per un periodo lungo. L’unica alternativa che mi ha dato benessere è stato l’infusione di infliximab presso l’ospedale(quasi 5 anni). L’ho sospeso da diversi mesi ma sto di nuovo male( vado avanti a cortisone e mesalazina).
Volevo chiedere se conveniva fare richiesta di invalidità e se creava problemi (per patenti, lavoro etc..). Quali sono i vantaggi della richiesta di invalidità??
Secondo lei con la R.C.U. (pancolite) che percentuale indicativa di invalidità dovrei avere???
Grazie mille per l’attenzione
Saluto cordialmete
Buongiorno.
La rettocolite ulcerosa è una patologia per l quale la tabella dell’invalidità civile prevede specifiche valutazioni:
6418 COLITE ULCEROSA (III CLASSE) 41-50%
6419 COLITE ULCEROSA (IV CLASSE) 61-70%
Per I e II classe si usano quelle previste per il Morbo di Crohn:
6458 MORBO DI CROHN (I CLASSE) 15%
6459 MORBO DI CROHN (II CLASSE) 21-30%
Per “classe” si intende la gravità della patologia secondo queste indicazioni:
“I CLASSE – la malattia determina alterazioni lievi della funzione tali da provocare disturbi dolorosi saltuari, trattamento medicamentoso non continuativo e stabilizzazione del peso corporeo convenzionale (rilevato dalle tabelle facenti riferimento al sesso ed alla statura) su valori ottimali. In caso di trattamento chirurgico non debbono essere residuati disturbi funzionali o disordini del transito.
II CLASSE – la malattia determina alterazioni funzionali causa di disturbi dolorosi non continui, trattamento medicamentoso non continuativo, perdita del peso sino al 10% del valore convenzionale, saltuari disordini del transito intestinale.
III CLASSE – si ha alterazione grave della funzione digestiva, con disturbi dolorosi molto frequenti, trattamento medicamentoso continuato e dieta costante; perdita del peso tra il 10 ed il 20% del valore convenzionale, eventuale anemia e presenza di apprezzabili disordini del transito. Apprezzabili le ripercussioni socio-lavorative.
IV CLASSE – alterazioni gravissime della funzione digestiva, con disturbi dolorosi e trattamento medicamentoso continuativo ma non completamente efficace, perdita di peso superiore al 20% del convenzionale, anemia, gravi e costanti disordini del transito intestinale. Significative le limitazioni in ambito socio-lavorativo.”
Andando al suo caso specifico:
1) sul lavoro non posso rispondere in quanto bisognerebbe analizzare integralmente le sue mansioni lavorative, ma è veramente raro che ci siano problemi con questa specifica patologie;
2) per ciò che riguarda la patente di guida, dovrebbe essere una condizione gravissima; ma io ho visto pazienti con M. di Crohn molto avanzato che non avevano avuto problemi;
3) sulla percentuale ottenibile, se lei osserva attentamente, si va dal 15% al 70%, e ciò non in rapporto al tipo di trattamento, ma in rapporto alla gravità delle manifestazioni, nonostante il trattamento; La commissionein questo caso fa riferimento alla certificazione specialistica; nel suo caso non è possibile a distanza fare una valutazione affidabile.
4) circa i benefici, dipendono dalla percentuale riconosciuta per il quale spero di aver dato indicazioni complete nella pagina.
Saluti
Buongiorno Dott. Nicolosi,vorrei avere una sua opinione in merito alla situazione di mia mamma,la quale gli veniva concessa la pensione di cecità per ventesimista a Novembre 2014, con i vari relativi verbali asl sia per invalidità che successivamente anche per la legge 104 concessa.Questa settimana ci siamo recati alla sede di Milano per un accertamento da parte dell Inps da parte di una commissione medica e con il nostro stupore ci comunicano che c’è stato un errore da parte dell ASL e non andava concessa l invalidità per ventesimista perché nell occhio se si leggeva nel certificato medico 2/30 che sono più di 1/20.Anche la commissione era imbarazzata dall accaduto e non sapeva darmi spiegazioni dell errore da parte dell Asl senza dirle l angoscia di mia Madre 78 anni che si vedeva negare il tutto.Adesso cosa succede con le somme da mia Mamma percepite ci possono chiedere il tutto indietro?i giorni di 104 da me Figlio goduti per portare mia madre a dx e su cosa succede? Come si può rimediare a ciò? Anche perché io così posso fare un ricorso anche perché mia Madre è sicuramente peggiorata nel frattempo (degenerazione maculare).Come ci possiamo comportare?Grazie. Silvio
Buonasera.
Troverà le risposte su questa pagina
Buonasera, vista la cortesia e la competenza, vorrei chiederle dei chiarimenti inerenti al periodo di comporto del settore Trasporti e Logistica. Preciso che sono malato oncologico e lavoro in azienda da quasi 20 anni con la qualifica di Quadro.
Grazie e saluti
Buonasera.
In realtà si tratta di un problema che si risolve con il CCNL del settore trasporti, che, tra parentesi, scadel il prossimo 31 dicembre.
Nel CCNL del settore autotrasporti non si fa differenza, a questo proposito, tra quadro e personale viaggiante ad esempio:
“… Art. 63 – malattia, infortunio, cure termali …
6. L’eventuale prosecuzione dell’assenza deve essere comunicata e certificata con le stesse modalità sopra previste.
7. I lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto:
1) per 245 giorni di calendario se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2) per 365 giorni di calendario se aventi anzianità di servizio superiore ai 5 anni.
8. Ai fini del computo dei diritti di cui sopra si sommano tutti i periodi di assenza per malattia, ad esclusione di quelli per malattie particolarmente gravi occorsi al lavoratore durante un arco temporale di 24 mesi, per i lavoratori di cui al punto 1) del precedente comma, e di 30 mesi, per i lavoratori di cui al punto 2). L’arco temporale da assumere per il calcolo coincide con i 24 o 30 mesi consecutivi immediatamente precedenti qualsiasi mo-mento considerato ove concomitante con lo stato di malattia in corso e con l’esclusione del periodo di prova.
9. Superati i periodi di conservazione del posto, al lavoratore verrà accordato, previa richiesta scritta, un periodo di aspettativa per malattia, nella misura massima di 6 mesi non retribuiti. Tale aspettativa non è computabile ad alcun effetto contrattuale nell’anzianità di servi-zio. La richiesta deve essere presentata, salvo cause di forza maggiore, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza dei termini previsti e potrà essere inoltrata anche per il tramite delle strutture sindacali aziendali. …”
Il problema sta in ciò che si intende per malattia particolarmente grave per il quale in effetti non esiste una notazione uniforme.
In genere per patologie gravi si intendono quelle malattie che hanno messo in pericolo la vita o richiedono terapie salvavita, como sicuramente è la chemioterapia o la dialisi.
Mi risulta che solo raramente in qualche CCNL sia indicato cosasi intende per patologia grave.
In rete ad esempio ho trovato questa: “ patologie oncologiche di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, distrofia muscolare, morbo di Cooley ovvero periodi di degenza ospedaliera determinanti da trapianti chirurgici di organi vitali, …“.
Ma sono segnalati casi di licenziamento di soggetti con patologie oncologiche che avevano superato il periodo di comporto.
Alla fine, non esiste univocità e certezza.
Mi risultano tentativi legislativi in questo senso, ma ancora non c’è nulla di definito.
Saluti
Grazie. Mi sono rivolto al patronato INAS e mi hanno dato l’importo mensile lordo che percepirò ma non ho chiesto per quante mensilità.
Buonasera.
La pensione anticipata di vecchiaia è una normalissima pensione la cui erogazioneè stata solo anticipata a causa delle condizioni di salute; quindi direi tredici mensilità.
Grazie mille per la risposta. Può per caso indicarmi qualche patronato efficiente a Milano? Quello dell’associazione invalidi mi ha risposto che non può fare questo calcolo e che quindi devo chiedere direttamente all’INPS.
Saluti
Provi con l’INCA-CGIL, con l’ITAL-UIL o INAS-CISL
Buongiorno, avendo presentato domanda per pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, come posso sapere a quanto corrisponderà l’assegno che andro a percepire da febbraio 2016? Grazie per la disponibilità.
Buonasera.
Questo calcolo di solito viene effettuato dai patronati visionando la storia lavorativa a le buste paga anche degli anni trascorsi.
Saluti
Poi sinceramente sarebbe assurdo non riconoscere invalido al 100% e non dare l’accompagnamento ad una persona con una gamba ed un braccio immobilizzato,che non riesce ne a camminare,seduto su una sedia a rotelle,portarlo in bagno,lavarlo e via dicendo……. Oramai ci siamo rassegnati in famiglia.I migliori neurologi e fisiokinesiterapisti hanno dato il giudizio finale…La gamba verrà recuperata solo il 40% dell’utilizzo,mentre il braccio massimo il 15%
Quindi ha i requisiti amministrativi per percepire entrambe le prestazioni.
Speriamo sempre che le commissioni giudichino correttamente ma, da come mi pare di capire sia successo anche a voi, ciò non è sempre vero.
Saluti
Salve Dottore,se non le creo troppo disturbo volevo fare un’altra domanda.
Mio fratello ha 45 anni,a giugno di quest’anno è stato vittima di un gravissimo incidente che gli ha causato una paresi alla gamba e braccio sinistro.
La gamba verrà recuperata circa del 40% mentre il braccio una precentuale minima.
Abbiamo inoltrato la domanda di invalidità,accompagnamento e legge 104.
Purtroppo le condizioni di mio fratello sono gravi,non riesce a compiere gli atti quotidiani senza l’aiuto di una persona,tipo,andare in bagno,lavarsi,sedersi e via dicendo.
Una volta che passa la visita da parte della commissione medico legale inps e gli viene riconosciuto un punteggio al 100% più accompagno,la somma che percepirà mensilmente quale sarà?
Percepirà i 280 dell’invalidità civile + i 500 dell’accompagno oppure percepirà solo i 500 euro circa dell’accompagnamento?
Tengo a precisare che mio fratello ha 45 anni
Buonasera.
Se nell’anno precedente ha superato il limite di reddito che ho indicato in questa pagina, circa 16.000 €, allora percepirà solo l’indennità di accompagnamento; se non li ha superati li percepirà entrambi.
Naturalmente dando per scontato che l’istanza venga accolta.
Saluti
SAluti
Mio fratello non ha lavorato l’anno scorso,ovvero ha fatto qualche lavoretto in nero…
Unico a percepire un reddito è solo mio padre,che percepisce 11400 euro circa lordi annuali.Mio fratello ed io stiamo nello stesso stato di famiglia di nostro padre,mia madre lo stesso non ha reddito,quel poco che aveva ossia l’invalidità civile le fu tolta ad aprile 2014,ma grazie al ctu le è stato confermato una percentuale d’invalidità pari al 93%….
Salve,volevo porre una domanda….
Mia madre all’età di 60 anni circa gli fu concesso tramite ricorso CTU un punteggio del 74%per invalidità…Da quel giorno,fino ad Aprile 2014 ha percepito un indennizzo di 280 euro mensili circa da parte dell’inps.
Nel mese di Aprile 2014,prima che compisse i 65 anni,mia madre fu convocata a visita da parte della commissione medica inps.Dal 74% fu scesa al 60% e le fu tolta la pensione.
Si aprì un ricorso,sempre ad aprile 2015 a distanza di un anno,fece la visita al CTU e le è stato dato un punteggio del 93% a partire d’Aprile 2014.
Ora,gli arretrati gli spettano di diritto,ma,siccome che ha superato i 65 anni e 3 mesi,cosa accadrà? Percepirà sempre la pensione,oppure dopo questi arretrati non avrà più nulla?
Buonasera.
Al compimento dei 65 anni e 3 mesi si trasforma in assegno sociale e viene erogato se il limite di reddito personale non supera quanto stabilità annualmente.
SAluti
Gentile dr. Nicolosi,
volevo chiederle una cosa: Da quanti componenti è composta la Commissione Medica di Verifica di via Di Villa Fonseca in Roma? Grazie anticipatamente per la sua risposta. Un saluto, Mauro
Buonasera.
Non posso rispondere in quanto non sono di Roma.
Saluti
Gentile dottore buonasera! Sul decreto di omologa dell’accertamento del requisito sanitario. O letto che ce scritto . Accertamento del requisito sanitario: positivo in misura del 75 percento. E questo o capito che mi anno dato un giusto punteggio per le mie condizioni di salute. Poi ce scritto : nonché positivo ai sensi dell’art 3 com. 11.104/92 (portatore di handicap) che cosa significa questo? Per caso e la 104 quella che si ha la riduzione sull’iva ? E i permessi parentali ? Grazie anticipatamente.
Buongiorno.
Sarà sicuramente art. 3 comma 1 (uno) e non 11, che non esiste.
Con il comma 1 dell’art. 3 viene definito il soggetto con handicap.
Con il comma 3 dell’art. 3 viene definito il soggetto con handicap grave.
I benefici a cui lei accennza sono riservati ai soggetti con handicap grave, quindi art. 3 comma 3.
In sostanza: NO, con ciò che le hanno riconosciuto non può usufruire dei benefici da lei indicati.
Saluti
Gentile dr. Nicolosi,
il mio dirigente scolastico mi ha ufficialmente fatto consegnare la lettera con la quale richiede la visita collegiale presso la Commissione medica del Tesoro a Roma. Ritiene che l’invalidità civile del 100% è di dubbia interpretazione, quindi ha disposto la visita. Anche se lo scrivente è sano intellettivamente, di ottime relazioni sociali, di “lodevole capacità d’insegnamento” secondo le sue parole.
Cordiali saluti
Mauro Vallone
Buonasera.
Ma se tutto è a posto la Commissione non farà sciocchezze
Salve,
sono una ragazza di 25 anni vengo dal Kosovo, da 9 anni vivo in Italia, avevo il cancro prima prendevo la pensione invece adesso ho 60% di invalidità. Sono sposata mio marito vive in Kosovo e volevo sapere se ho qualche diritto per portarlo qui in italia? io non sono in grado di lavorare cosi tanto non so proprio come fare?
Buona sera.
Al suo quesito non so rispondere in quanto esula dalle mie competenze, sostanzialmente di tipo medico.
Ha provato a porre lo stesso quesito ad un patronato?.
Saluti
Gentile dott. Nicolosi,
la Commissione medica INPS per il collocamento mirato ai sensi della legge 68/99, ha stabilito nel verbale una relazione conclusiva, in cui c’è scritto che sono IDONEA A MANSIONI DI TIPO IMPIEGATIZIO.
La mia domanda di chiarimento è la seguente:
NELLE MANSIONI DI TIPO IMPIEGATIZIO RIENTRA ANCHE IL LAVORO DI INSEGNANTE DELLA SCUOLA PUBBLICA?
Anticipatamente grazie per la sua risposta.
Cordialmente,
Rosa
Credo di si
Gentilissimo dott. Nicolosi,
innanzitutto grazie per la sua risposta. Io ho prodotto in segreteria il verbale con “omissis” senza diagnosi. Il problema della diagnosi al mio dirigente scolastico non importa, si sente soltanto condizionato dalla dicitura del verbale di invalidità civile dove c’è scritto: “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, L. 118/1971): 100%”. La definizione anzidetta l’ha messa in dubbio, perchè ha pensato che un lavoratore, con questa frase, nonostante la laurea, un abilitazione, un concorso pubblico vinto, una specializzazione, scrittore di volumi e libri, non potrebbe svolgere il suo lavoro.
Ho sentito un avvocato specializzato in diritto del lavoro ed anche lui mi ha confermato che avere il 100% di invalidità non preclude in alcun modo lo svolgimento di attività lavorativa. Per quanto riguarda i benefici connessi all’art.3 comma 3 della legge 104 già mi sono stati riconosciuti dal mio Preside con apposito decreto. Il suo cruccio riguarda la frase scritta sul verbale di invalidità civile. Si è fissato su quella dicitura. Il 100%, non pregiudica la prosecuzione del rapporto di lavoro pre-esistente. Il DS non vuole essere parte in causa in nessun procedimento, teme soltanto quella maledetta frase riportata sul verbale. Lo manda in crisi.
Nel ringraziarla anticipatamente per la risposta, le auguro ogni bene. Mauro V.
Buonasera.
Rientrato ora da fuori città; mi scuso per il ritardo nella risposta.
Purtroppo la dizione è quella prevista dagli articoli di legge indicati.
Ma il suo dirigente, invece di andare in crisi, dovrebbe documentarsi.
Saluti
Gentile dottore intanto la ringrazio per la risposta precedente. Un ultima domanda. Essendo disoccupato con il 75per cento come descrive la tabella mi spettano 13 mensilità di 279 euro circa .quindi essendo disoccupato però mia moglie ha reddito, posso aver diritto ad altre prestazioni economiche? La ringrazio anticipatamente.
Buonasera.
Rientrato ora da fuori città; mi scuso per il ritardo nella risposta.
Certamente, sempre però che non superi i limiti di reddito (personali) indicati, altrimenti la corresponsione dell’assegno d’invalidità civile verrebbe sospeso.
Saluti.
Gentilissimo dottore buonasera gentilmente mi sa dire dopo aver fatto un ricorso per l’invalidità civile e si vince la causa con un a percentuale del 75per cento, gli arretrati da quando vengono calcolati? dal momento del primo verbale? cioè da quando e stata fatta la domanda ?o dal momento della perizia del c.t.u? la ringrazio anticipatamente. cordiali saluti.
Buonasera.
Nella sentenza è sempre specificata la decorrenza, cioè a partire da quando viene riconosciuta la maggiore percentuale d’invalidità.
In sostanza il CTU da un parere, oltre che sulla percentuale d’invalidità anche sulla decorrenza che quindi può essere dalla domanda o anche successiva, perfino a partire dalla visita dello stesso CTU.
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
Egr. Dott. Nicolosi
Ho 66 anni e sono prossimo alla pensione. Da qualche anno percepisco pensione di invalidità per patologie plurime che dopo la prima visita, quella di revisione e quella di aggravamento ‘ arrivata all’88%
Adesso ho fatto ricorso all’ultimo riconoscimento (88%)e sono stato sottoposto a visita da parte del CTU.
Risultato della visita che ho contestato:
1)diminuzione della percentuale della patologia 6446 (dal 50 al 45%) con una semplice guardata negli occhi, già riconosciuta dalla commissione sulla scorta di documentazione medica.
2)diminuzione della patologia (obesità 7105)dal 40 al 35% nonostante il mio peso ultimamente sia aumentato ultimamente di circa 10 Kg.
3) riconoscimento della spondilolistesi (7008) ma con una percentuale del 12% mentre la ne prevede una fissa del 15%.
4) somma delle patologie 9310 e 7105 (60 + 35) facenti entrambe parte dell’apparato endocrino, con il sistema Balthazard e non con il calcolo salomonico.
Alla luce delle superiori errate valutazioni il CTU mi ha stilato una perizia con una invalidità del 93% (alla quale mi sono chiaramente opposto) e non del 100% come speravo.
Gradirei una sua autorevole opinione anche per orientarmi sul da farsi e dare delle dritte all’avvocato.
Ringraziando porgo cordiali saluti
Alfredo Denaro
Buonasera
IN realtà molti CTU dopo il 90% smettono di far calcoli in quanto i cosiddetti “cascami di validità” sono insignificanti e quindi passano direttamente al 100%. Lei ha incontrato un CTU che da più importanza ai numeri che all’uomo.
Però le metodiche di calcolo non sono così semplici come sembra credere.
Innanzi tutto diabete (menomazione 9310) e obesità con complicanze artrosiche (menomazione 7105) non fanno parte dello stesso apparato od organo funzionale come lei sembra credere solo perchè si tratta in entrambi i casi di patologie inserite nella tabella del sistema endocrino, quindi si usa giustamente il metodo di Balthazard. Poi, anche nel caso di indicazioni tabellari fisse, il valutatore può adattare la percentuale considerando quella indicata come valore massimo.
Il fatto però che il metodo di calcolo sia giusto non significa che la valutazione complessiva sia giusta.
Ma non è lei che deve dare una dritta all’avvocato.
Per proseguire dovrà chiedere la consulenza di un medico esperto o specialista in medicina legale che possa contestare in modo corretto le valutazione del CTU.
Saluti
Gentilissimo dr. Nicolosi, le scrivo per la prima volta, avendo apprezzato molto, la sua umanità, professionalità, competenza. Sono affetto da Emiparesi spastica a tutta la parte destra del corpo. Tre anni fa, dopo una serie di accertamenti clinici, mi è stata diagnosticata una Epilessia sintomatica generalizzata. Sono in terapia con il Keppra da 1000mg due volte al giorno. La competente Commissione medica INPS ha riconosciuto allo scrivente il 100% di invalidità ai sensi della legge 118/71 e l’art.3 comma 3 legge 104/92. Non percepisco alcuna provvidenza economica, per motivi reddituali.
Avendo presentato in segreteria i relativi verbali il dirigente scolastico mi ha invitato a produrre un certificato di idoneità al lavoro, stante la percentuale invalidante stabilita dalla Commissione, nonostante a scuola mai ho ho avuto crisi di assenza e aure, insegnando regolarmente e svolgendo con assoluta tranquillità e professionalità, il mio lavoro. Sono 15 anni che lavoro nel Liceo.
Pertanto, volevo chiederle se il 100% di invalidità è compatibile con l’insegnamento? Sono disperato perchè vivo nel terrore di perdere il mio unico sostentamento economico.
In attesa di una risposta, la ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti
Mauro Vallone
Buonasera.
Intanto devo dirle che lei ha commesso un errore in quanto avrebbe dovuto produrre il verbale con “omissis” al posto dei dati sensibili, quindi anamnesi, esame obiettivo, documentazione prodotta e soprattutto diagnosi. Al suo dirigente non doveva importare la diagnosi, ma doveva solo prendere atto del riconoscimento dell’handicap in condizione di gravità e riconoscere i conseguenti benefici.
Non mi risulta che esista un certificato di “idoneità al lavoro” che debba essere richiesto dal lavoratore ad una qualsiasi commissione o a un servizio della USL. Questa cosa mi stupisce alquanto.
Mi risulta che se il dirigente ritiene che esistono fondati motivi di salute che impediscono un corretto svolgimento dell’attività didattica di un professore allora può richiedere una visita di idoneità alla competente commissione locale, a volte una commissione USL, a volte una Commissione Ospedaliera militare, a volte una Commissione del Ministero del Tesoro. Ma è lui che si deve fare eventualmente parte attiva avviando il procedimento
In via teorica comunque un’invalidità civile del 100% non impedisce lo svolgimento dell’attività lavorativa, qualunque questa sia.
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
La ringrazio molto. Le Sue puntuali indicazioni mi saranno preziose. Ancora un caro saluto.
Gentilissimo Dr. Nicolosi,
mi permetto anche io, per la prima volta , di fare ricorso alla Sua competenza e più ancora alla Sua sconfinata cortesia, che ho avuto modo di comprendere leggendo il blog.
Avrei bisogno di qualche chiarimento e di qualche consiglio.
Soffro di diverse patologie, che qui per brevità non elenco tutte, tra le quali segnalo: sindrome OSAS di grado severo accompagnata da cardiopatia dilatativa, diabete mellito, ipertensione arteriosa.
Ho presentato contemporaneamente domanda per invalidità e legge 104 ed ho ottenuto i seguenti riconoscimenti (riporto testualmente dai verbali):
-in ordine alla legge 104: Portatore di Handicap (Comma 1 art.3) Handicap superiore ai 2/3.
-in ordine alla invalidità: Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74 % al 99 % (art 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88). Percentuale 80 %.
Per la 104 ho sostenuto la sola visita presso l’ASL, mentre per l’invalidità ho sostenuto due visite prima presso l’ASL e poi presso l’INPS di Napoli.
Vorrei chiederle:
1)IL verbale di invalidità riporta, oltre alla dizione riportata sopra anche le seguenti: ESONERO DA FUTURE VISITE DI REVISIONE PER APPLICAZIONE DEL DM 2/8/2007: NO e al rigo successivo “REVISIONE : NO”. Cosa vuol dire ? Le due dizioni mi sembrano contrastanti;
2)In base a quanto riconosciutomi, penso di aver diritto all’ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’ (lavoro da 29 anni, anni fa ho riscattato parzialmente la mia laurea -2 anni su 4-, ed ho lavorato regolarmente negli ultimi 5 anni). Ho ragione ?
3) se al quesito 2 la risposta fosse positiva, quale è il relativo iter ? In particolare, è prevista una nuova visita medica? (Lo chiedo perché la seconda visita che ho sostenuto presso l’INPS di Napoli è stata estremamente stressante, con un’attesa che è durata quasi una giornata intera).
4) posso ottenere altri benefici (esenzione ticket, riduzioni iva su acquisto auto, contribuzione figurativa o qualcosa di altro) ?
5) Visto che non ho diritto ad altre provvidenze economiche oltre – eventualmente – all’ Assegno Ordinario di Invalidità di cui sopra, mi è stato consigliato di non compilare il mod. AP70. Questo consiglio è corretto ?
6) da ultimo, mi potrebbe consigliare un valido patronato operante qui a Napoli? Ho avuto modo di riscontrare che in giro c’è troppa incompetenza, anche se obiettivamente la materia è complicata e farraginosa.
Mi scuso per la molteplicità dei quesiti, la ringrazio fin d’ora per le risposte che vorrà darmi.
La saluto e le auguro ogni bene.
Antonio Formicola
Buonasera.
Con ordine:
1) Nel DM 2/8/2007 è indicato un elenco di patologie che, secondo il legislatore, sono assolutamente croniche e per il quale non sono possibili miglioramenti; quindi in presenza di queste patologie non devono essere effettuate revisioni, neppure straordinarie. Nel suo caso per lei non sono previste revisioni “ordinarie” e quindi il verbale non ha scadenza, ma teoricamente potrebbe essere sottoposto a verifiche straordinarie disposte nell’ambito delle periodiche campagne sulla ricerca dei falsi invalidi.
2) le condizioni sanitarie per il riconoscimento dell’assegno ordinario sono molto diverse da quelle indicate per il riconoscimento dell’invalidità civile; nel caso dell’Assegno ordinario bisogna aver perduto “2/3 di capacità lavorative in occupazioni confacenti alle attitudini”; non esiste una tabella di riferimento ma è una valutazione basata su presupposti di ordine medico-legale. Non c’è automatismo tra i 2 diversi riconoscimenti.
3) la risposta al quesito n. 2 è assolutamente “forse”; a distanza è impossibile fare una valutazione affidabile; in ogni caso l’iter prevede un’istanza specifica (vedere anche in QUESTA pagina) presentando un certificato su modello SS3 ed effettuando un’ulteriore visita medico-legale presso la sede INPS di competenza.
4) i benefici ottenibili con l’80% d’invalidità sono descritti in questa pagina, quindi su questo non aggiungo nulla, ad eccezione della riduzione IVA su acquisto dell’auto; per questo beneficio avrebbe dovuto essere dichiarato soggetto con handicap grave, quindi comma 3 dell’art. 3 della legge 104/92
5) l’AP70 serve per ottenere la corresponsione dell’assegno mensile di assistenza che però non viene erogato se lei ha superato, l’anno scorso, 4.805,19 € di reddito, cosa molto probabile se lavora; hanno ragione, nel suo caso è inutile.
6) consigliare un singolo specifico patronato di Napoli mi è impossibile; in genere affidabili, tra quelli che conosco, sono l’INCA-CGIL, l’EPASA-CNA, l’INAS-CISL, l’ITAL-UIL, ma sono solo alcuni; spesso la differenza viene fatta dagli uomini e non dalle sigle.
Saluti
io ho due invalidità del 75% (… resto della domanda oscurata dal curatore del sito).
Buonasera.
La prego di essere più breve nelle domande; eviterà anche di presentare il suo problema in modo confuso. Ho preferito rispondere in bacheca perché in quello che chiede c’è una cosa che trovo interessante per tutti; cancello però quasi tutto il quesito e oscuro il suo nome.
Di quello che mi riferisce noto alcune cose.
Non è possibile che un soggetto abbia 2 invalidità diverse per 2 motivi diversi e quindi non è possibile che vengano erogate 2 pensioni d’invalidità civile ad uno stesso soggetto (a meno che non si tratti di cose diverse, ad esempio cecità ed invalidità)
L’ultimo verbale in ordine di tempo annulla tutti gli altri precedenti ed è l’unico valido.
Quindi se nell’ultimo verbale di accertamento dell’invalidità civile mancano delle patologie vuol dire che nell’ultima visita di accertamento lei non ha portato alla commissione nulla che riguardasse quelle patologie che non sono state pertanto valutate.
L’Assegno mensile di assistenza che lei percepisce non è passibile di ulteriore aumento, neppure se la percentuale d’invalidità, a seguito di sua nuova istanza, fosse aumentata.
Saluti
Dott. Salvatore Nicolosi
Buongiorno Dottore
posseggo già un invalidita’ del 67% (trapianto organo + HCV). In questo momento mi è stato diagnosticato un peggioramento del fegato con conseguente Cirrosi Epatica.
Conviene secondo lei richiedere un aggravio dell’invalidità?
La ringrazio in anticipo
Buonasera.
La cirrosi epatica è presente nella tabella:
6412 CIRROSI EPATICA CON IPERTENSIONE PORTALE ==> 71%-80%
Se ben documentata potrebbe permetterle di ottenere una percentuale maggiore.
Saluti
Buongiorno Dottore,sono una donna di 65 anni che giorni fa ha avuto la notizia della vittoria davanti il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Palermo del riconoscimento dell invalidita’all 100% senza indennita’di accompagnamento e la concessione della 104,le 2 sentenze sono passate in giudicato perche l’Inps ha rinunciato all’appello,ora vorrei chiederle questo;io sono titolare di pensione contributiva derivante dalla mia attivita di lavoratore dipendente con un importo di € 691.00,e cumulabile la pensione di inabilita’?ho diritto agli arretrati con decorrenza dal 10/12/2013 data di presentazione della domanda?e sopratutto che documentazione devo presentare per avere le provvidenze economiche dopo le 2 sentenze a mio favore?,Grazie
Buonasera.
Con ordine:
* il suo reddito è inferiore a 16.532,10 €, quindi è compatibile;
* la decorrenza viene decisa dal giudice nel dispositivo della sentenza; potrebbe essere dalla data della domanda o con decorrenza spostata; quindi per gli arretrati dovrà controllare la data indicata dal giudice;
* Dopo che l’avvocato avrà notificato la sentenza al’INPS, in via teorica in automatico l’INPS stesso dovrebbe inviarle una comunicazione con la richiesta dei documenti necessari, in genere delle autocertificazioni; se dovesse tardare, può rivolgersi al suo patronato di riferimento.
Saluti
Ma la pensione di inabilità sarà cumulabile solo fino ad una certa età?
Età che dovrebbe essere quella della pensione di vecchiaia.
Salve Dott. Salvatore Nicolosi
Volevo sapere se per chi è invalido al 35% quindi benefici L. 509/88 sono previsti i : Benefici indipendenti dall’età come da Vs. tabella:
•indennità di accompagnamento concessa a coloro che sono “non in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure (o anche) “non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
concessione gratuita di ausili protesici,
esenzione dal ticket per farmaci, visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale,
corresponsione da parte dell’INPS di Indennità di Accompagnamento di Euro 508,55 per 12 mensilità (nell’anno 2014 ==> 504,07);
per cui dovrebbe rientrare anche il contributo di accompagnamento visto che invalido alla mano e di non compiere a pieno atti quotidiani della vita in modo autonomo al 100% ?
Buonasera
Credo che lei non abbia ben capito il senso della tabella della pagina.
Per un’invalidità del 35%:
” ... percentuale di invalidità uguale o superiore al 35%:
concessione gratuita di ausili protesici, in genere limitatamente alle patologie indicate nel verbale di invalidità; …”.
I requisiti per la concessione dell’indennità di accompgnamento sono ben altri, molto superiori.
Innanzi tutto viene concessa ai soggetti totalmente invalidi (quindi invalidi al 100%) che sono “ANCHE” “non in grado di deambulare senza l’aiuto permannete di un accompagnatore” e/o “non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
Ma questa ultima condizione non sussiste affatto, riprendendo quello che afferma lei, se si hanno delle difficoltà, anche gravi, ad usare una mano. Per la verità neppure l’amputazione di una mano darebbe diritto ad indennità di accompagnamento.
Saluti
Ho conseguito recentemente il 67% di invalidità civile , ho 53 anni e sono un operaio metalmeccanico della cantieristica navale ex Fincantieri ora privatizzata, assegnato a funzioni di magazzino proprio per le mie problematiche di salute fisica già evidenziate al datore di lavoro attraverso le visite periodiche di Medicina del Lavoro.
Chiedo gentilmente se debbo notificare al datore l’invalidità conseguita e se il recepimento di questa mi dia titolo di rientrare al lavoro e/o di evitare il licenziamento in quanto essendo in cassa integrazione straordinaria alla scadenza potrebbe profilarsi il rischio della mobilità e delle sue conseguenze .
Ringrazio e saluto
marco
Buonasera.
Che io sappia, poichè lei non è stato assunto come soggetto tutelato ai sensi della legge 68/99, quindi non è stato assunto come disabile fin dall’inizio, non ha questo tipo di tutela.
Anzi, se le patologie inserite nel verbale fossero tali da costringere il medico Competente (quello della medicina del lavoro per capirci) a dichiararla inidoneo anche a queste funzioni di magazziniere, il licenziamento essere ancora più probabile.
Saluti
Buongiorno Dottore,
mi è stata riconosciuta un’invalidità del 70%, per malattia renale policistica.
Purtroppo però, non è l’unico “acciacco” che ho: ho presentato documentazione medica anche per ipertensione con danno d’organo (ipertrofia ventricolare), colecistectomia, reflusso gastroesofageo ed ernia iatale, fibrillazione atriale parossistica (ultimo episodio con f.c. di 200 bpm) con frequenza casuale di circa 3 episodi/anno e, per finire, anche il fegato è policistico.
Mi chiedo se è normale che sia stata presa in considerazione “solo” la malattia principale, o se è successo qualcosa in fase di valutazione.
Premetto che la visita è stata molto sbrigativa e che uscendo, ho sentito il medico INPS, chiedere il codice della malattia renale ad una collega…. erano in 5 di cui solo una ha dato una brevissima occhiata ai documenti e si è limitata a chiedermi se avessi documenti più recenti, quando ha visto la data della colecistectomia (2002). Ovviamente le ho risposto che che di cistifellea ne avevo una e che purtroppo nel frattempo non mi è ricresciuta!
Grazie anticipatamente per la Sua opinione
Claudio (dimenticavo: ho 46 anni)
Buonasera.
Le patologie sono invalidanti se riducono le capacità lavorative, secondo le indicazioni della tabella del DM 05/02/1992.
La colecistectomia, l’ernia Jatale e il reflusso gastro-esofageo vengono considerati invalidanti in minima quantità, quindi in sostanza non entrano a far parte della patologie di cui si tiene conto.
La FAP (3 episodi all’anno) è considerata troppo poco frequente per essere considerata invalidante.
Il fegato viene valutato se la sua funzione è alterata e/o compromessa, quindi elevazione transaminasi, elevazione bilirubina, etc.; altrimenti viene inserita come patologie collaterale della malattia renale, non particolarmente significativa.
L’ipertensione con modesta ipertrofia ventricolare potrebbe essere valutata intorno all’11%, ma è opinabile in quanto nella tabella non viene riportata.
Per la verità, dale mie parti il 70% per la sola malattia renale policistica viene assegnato solo se c’è anche una compromissione degli indici di funzionalità renale (che spero lei non abbia). Ma è possibile che la commissione pur indicando solo quella patologia, per trarsi d’impiccio rispetto alla ricerca dei codici, abbia in realtò fatto una valutazione globale, tenendo anche conto che il 70% è sufficiente per l’esenzione ticket dalle prestazioni specialistiche e di diagnostica.
Saluti
Grazie per i chiarimenti.
Purtroppo comunque, ho un’insufficienza renale cronica (dovuta proprio alla malattia policistica) in fase III, con una creatinina di 2.1
Probabilmente il 70% è dovuto a questo e al fatto che purtroppo, al momento, non esistono cure in grado di far regredire la malattia.
Le pongo un’ultima domanda, questa volta di carattere più “burocratico”:
ero già in possesso di un paio di esenzioni dovute proprio a ipertensione e insufficienza renale, stampate su un cartoncino rosa (che nel tempo si è distrutto).
Da adesso, dovrò presentare sempre il verbale di assegnazione dell’invalidità, o la suddetta verrà annotata al rinnovo della prossima CNS?
Grazie ancora
Claudio
Buonasera.
Dalle mie parti, arrivato il verbale, ci si reca con una sua copia nel competente ufficio ASP che registra la nuova esenzione aggiungendola alle precedenti e rilascia un attestato di esenzione, appunto una specie di cartoncino, dove sono indicate le esenzioni in corso di validità e la eventuale scadenza.
Credo che sia così dappertutto.
Saluti
Buona sera vorei sapere che significa:LA Commisione Medica riconosce l’interrssato: Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art.2e13L.118/71e art.9 DL509/88) PERCENTUALE :35% REVISIONE: NO LA COMMISSIONE MEDICA RICONOSCE L’INTERESSATO: PORTATORE DI HANDICAP DIAGNOSI:episodi sincopali recidivanti di verosimile natura neuromediata
Intolleranza glicidica e discopatia lombo-sacrale
Buonasera.
1) è stata riconosciuta un’invalidità civile del 35% (la fascia 34%-73% viene indicata perchè a certi fini i benefici sono identici)
2) non è prevista revisone, quindi lei non verrà chamata a visita per controllare se persiste lo stato invalidante precedente; ciò non toglie che quando vuole può presentare una nuova istanza per chiedere il riconoscimento di una maggiore percentuale d’invalidità
3) “LA COMMISSIONE MEDICA RICONOSCE L’INTERESSATO: PORTATORE DI HANDICAP” dovrebbe essere indicato in un verbale diverso e fa riferimento ai benefici ottenibili per la legge 104/92; dovrebbe essere stato riconosciuto lo stato di handicap NON grave (comma 1, art 3, legge 104/92)
4) in ultimo è indicata la diagnosi delle patologie accertate dalla commissione.
Non so se sono queste le informazioni che desiderava.
Saluti
Dott. Salvatore Nicolosi
Buona sera volevo chiedere un’informazione
Ho una figlia disabile al100% con accompagnamento e a febbraio prossimo compie 18 anni volevo sapere con la maggiore età dovrebbe percepire un’altra tipo di pensione d’invalidità grazie mille in anticipo buona serata
Buonasera.
Proprio su questo argomento, cioè sul minore invalido che compie 18 anni, ho scritto una pagina con notizie che dovrebbero dare risposta al suo quesito.
La pagina è questa: http://www.medisoc.it/invalidita-civile/invalidita-civile-dalla-minore-alla-maggiore-eta/
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
gentili signori vorrei sapere qual è la differenza tra invalidità INPS e invalidità civile. Un rappresentante di un CAF mi ha detto che ai fini della pensione di vecchiaia anticipata è necessario avere l’80% di invalidità INPS e non l’invalidità civile. Grazie
Buonasera.
Si, è corretto.
Nel blog ancora non ho inserito una pagina su questa tipologia di pensionamento per invalidità.
Per sommi capi:
1) occorrono almeno 15 anni di contribuzione,
2) si presenta l’istanza con modalità simili a quella dell’invalidità pensionabile, quindi certificato su modello SS3 e poi istanza tramite patronato,
3) l’INPS deve riconoscere un’invalidità dell’80% (un’invalidità generica, in assenza di indicazioni tabellari, con un “occhio” alle attitudini lavorative specifiche.
Saluti
Buon sera volevo sapere se nella caso di mio padre anni 82 con artroprotesi bilaterale, ipoacusia, operato alla colecisti, meningioma cerebrale e di recente linfoma mantellare delle cellule mature b che dalla prossima settimana inizierà TP chemioterapia per 6 mesi . a cosa ha diritto lui come invalidità e se io ho possibilità di usufruire come unica figlia della legge 104, inoltre ha lieve deterioramento cognitivo. Buona sera grazie
Buonasera.
La diagnosi non basta a far capire la condizione, quindi se deambula o no oppure se è autonomo nella vita quotidiana. Solo con visita medico-legale si può capire.
Quindi:
1) ha buone probabilità che venga dichiarato invalido al 100%, non posso dirle se verrà concessa l’indennità di accompagnamento;
2) se venisse concessa la condizione di soggetto con handicap in condizione di gravità, art. 3 comma 3, allora credo che lei come figlia unica possa usufruirne.
Saluti
Soffro di frequente tachicardia. A seguito dell’ultimo attacco, mi sono rivolta al Pronto Soccorso, dove il cardiologo mi ha consigliato terapia cronica a vita o oblazione transcatetere. Le mie figlie di 22 mesi e 6 anni di età nate con DIV e DIA entrambe, sono da monitorare periodicamente. Sono una dipendente statale. Per questi motivi chiedo se ho diritto al riconoscimento di una legge 104 o di una qualche invalidità che mi permetta di ottenere un avvicinamento alla residenza coniugale, poiché sono assegnata a prestare servizio ad oltre 850 chilometri dalla residenza coniugale. Sentitamente ringrazio.
Buonasera.
I requisiti per ottenere ciò che le interessa,per ciò che riguarda lei, sono previsti dall’art. 21 della legge 104/92:
21. Precedenza nell’assegnazione di sede.
” … 1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda. …”.
Per come mi descrive la sua patologia non credo che abbia i requisiti per ottenere una percentuale d’invalidità superiore al 66%.
Per ciò che riguarda i suoi figli, si va a vedere il comma 3 dell’art. 33 della stessa legge 104/92 ed il comma 5, quest’ultimo come modificato dall’art. 24, comma 1, let. b), della l. n. 183:
” … 3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
…
5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. ...”
Quindi il figlio deve essere riconosciuto con handicap in condizione di gravità (comma 3, art 3 legge 104/92).
Non sono in grado di dirle se uno o entrambi i suoi figli possano essere riconosciuti con handicap in condizione digravità; ma posso dirle che non basta che abbiano necessità di controlli specialistici frequenti; occorre che la patologia abbia una effettiva ricaduta sulle loro condizioni psico-fisiche e questo naturalmente a distanza non può essere valutato.
Saluti
grazie per il consiglio
Buonasera,
Volevo un chiarimento , mia madre ha presentato domanda di aggravamento della 104 ma il medico curante per sbaglio ha compilato il campo di invalidata 100% , che lei già percepisce.
Quando è andata a passare la visita entrambi per lo stesso giorno si è presentata solo nella commissione dela 104 , per linvalidita hanno archiviato la pratica scrivendo che già godeva di questo beneficio . Adesso chi ci archiviato la pratica ci ha detto che dovrebbe arrivare un messaggio da parte del linps xche risulta che non si è presentata a visita e quindi verrà convocata direttamente dallinps e non dove si possono le visite di validità Xche per loro è tutto ok , ma se hanno archiviato la pratica Xche al linps risulta che non si è presente alla visita ? Cosa è successo ? In questi casi dovrebbero sospendere la retribuzione fino alla verifica?
Buonasera.
Un garbuglio burocratico non da poco.
Teoricamente se lei non si presenta la pratica viene archiviata.
Ma attenzione: a volte arrivano convocazioni a visita presso l’INPS che sono in realtà vere e proprie revisioni e non presentarsi provoca la sospensione del beneficio.
Intendo dire che ci si aspetta una convocazione per una certa motivazione (aggravamento) ed invece la convocazione è per revisione.
Le posso solo consigliare di far controllare questa sua pratica da un patronato molto affidabile; in questo periodo siamo in una situazione in cui Aziende Sanitarie ed INPS fanno a gara nello scaricare all’altro gli errori e le lungagini burocratiche e basterebbe poco a crearle problemi.
Saluti
Grazie
Il problema che questa confusione è stata creata sia dal medico e che dal padronato.quindi non mi fido di nessuno essendo un pugno di ignoranti tutti e soprattutto siamo in Sicilia . Quindi a questo punto vorrei attendere il 1 giugno e verificare l’accreditamento della pensione se risulta accreditato non farò nulla se a contrario andremo di presone al linps a chiedere il perché della sospensione e vedremo cosa esce fuori . Se mi arriva la convocazione andremo a verificare . Cosa ne pensa? Non vogliamo intervenire adesso che tutta tace ma aspettare.devo premettere che mamma ha 53 anni efetta di lups , sindrome di seocrin e sindrome della cauda equina che la porta a deambulare con l’auto del bastoncino o di qualcuno ,quindi non credo che gli venga tolta se prima era accettata per sempre
Buonasera.
Il problema è che alla sospensione, anche per errore, poi seguono diversi mesi di purgatorio per riuscire ad ottenere il ripristino, anche se si tratta di “semplice” errore procedurale.
Se per caso dovesse essere chiamata per visita di revisione straordinaria non si fidi del fatto che era già stata accolta. Produca documentazione aggiornata e abbondante per dimostrare i problemi, compresa la difficoltà deambulatoria (visita fisiatrica o neurologica con valutazione capacità deambulatorie).
Saluti
Dott. Salvatore Nicolosi (Siracusa – Sicilia!)
Buonasera.
Volevo un parere,a 23 anni a causa di un incidente stradale ho avuto una semi amputazione della mano destra,dopo varie operazioni ho la mia mano ma non ho piu l’articolazione del polso estensione delle dita e non riesco a chiuderele completamente,ho fatto domanda di invalidita e mi hanno riconosciuto il 55%,le chiedevo se posso fare ricorso dopo 10 anni e se la percentuale é giusta,
Saluti
Buongiorno.
Il “ricorso” può essere effettuato entro 6 mesi dal ricevimento della risposta; quindi non può fare ricorso, ma potrebbe richiedere un “aggravamento”.
Ma nel suo caso, considerando che l’amputazione totale della mano è valutabile il 65%, non credo che otterrebe una percentuale maggiore solo per questa menomazione, anzi potrebbero ridurla.
Saluti
Grazie per la risposta.
saluti
Buonasera sono cassiera scandalistica c/o supermercato,nel corso della,carriera lavorativa ho subito 2 rapine,accusando un disturbo post traumatico da stress cronico,assumo psicofarmaci e ormai sono in malattia da gennaio…..il sindacato mi ha fatto fare domanda x inabilita contributiva e per categorie protette,sono stata contattata da Inps x la visita x inabilità ,cosa pensa?potrebbero accettare la mia domanda.grazie anticipatamente
Buongiorno.
Per una patologia del genere molto difficilmente viene concessa addirittura l’inabilità, cioè essere considerati impossibilitati a svolgere qualunque attività lavorativa; qualche volta nella mia esperienza è stata accolta, per un certo periodo, l’istanza per assegno ordinario d’invalidità. Ma si trattava di casi veramente importanti.
Non posso valutare a distanza il suo caso, quindi non posso darle una risposta affidabile.
Ma devo aggiungere che mi sembrerebbe strano se il suo caso non fosse stato denunciato all’INAIL come infortunio sul lavoro; se non lo ha fatto, faccia controllare se può ancora presentare la denuncia come infortunio ed eventualmente tenti questa strada.
Saluti
Buonasera dottor Nicolosi
Volevo farle una domanda , percepisco l’Assegno ordinario d’invalidità da gennaio 2015
l’anno scorso essendo in disoccupazione non ho superato i 13000 euro di redditto. Sono iscritto alle liste di collogamento potendo lavorare percependo il suddetto assegno , ma non ho trovato niente che si confà con le mie patologie e risulto disoccupato. Ho mia moglie a carico, posso fare domanda di esenzione ticket , perchè disoccupato E90 ? La ringrazio già da ora , per una sua eventuiale risposta
Distinti saluti
Buongiorno.
A questa sua domanda non so rispondere.
Io sono un medico con competenze in medicina legale, tra le altre cose, e l’unico che si occupa di questo blog.
Per giunta questa è una materia che varia da regione a regione. Quindi a questo tipo di domande non so affatto rispondere.
Ma comunque pubblico il post sperando che qualcuno della sua stessa regione più informato di me possa risponderle.
Ma comunque dovrebbe indicare la sua regione di residenza.
Una risposta affidabile può essere data anche da un patronato della sua città.
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
Egr. Dott. Nicolosi
Ho 49 anni, nel 2003 all’età di 33 anni ho subito un infarto miocardico (cardiopatia ischemica IMA ) trattato con duplice angioplastica senza stent, angina instabile con evidenza angiografia di stenosi 75-80% circonflessa + occlusione terzo ramo marginale ottuso.
Nel 2014 dopo la ripresa di angina da sforzo sono stato sottoposto coronarografia che ha documentato malattia coronarica bivasale con stenosi complessa del 75% dell’arteria discendente al tratto medio seguita da stenosi del 70%, trattate con duplice impianto di stent . Residua stenosi subcritica di arteria circonflessa distale e del 60% di un marginale di calibri ridotto, qust’ultima giudicata non suscettibile di rivascolarizzazione percutanea.
Ipertensione arteriosa, Dislipidemia mista, rettorragie da iperplasia del plesso emorroidario, cefalea cronica, segni di micro litiasi renale associata a lieve calicopieloectasia.
Secondo la Sua esperienza, quanto potrebbe essermi riconosciuto come punteggio di invalidità?
Rimango in attesa di una sua gentile risposta,
Saluti.
Buonasera.
Non è immediato capire quanto altri medici potrebbero valutare.
Le cardiopatie vengono valutate in classi, chiamate “classi NYHA”, dalla lieve alla grave.
Nel suo caso direi che siamo tra la II e la III. Ma la valutazione cambia molto: si va dal 41% all’80%.
Le consiglio di farsi certificare la classe funzionale dal cardiologo.
Le altre patologie non sono molto significative.
L’ipertensione arteriosa fa parte della patologia cardiaca.
La dislipidemia non è considerata invalidante.
Le emorroidi sono valutate il 10% e quindi, non superando l’11%, non rientrano nel calcolo complessivo.
La microlitiasi renale, se non provoca ricorsi al PS e se non provoca grossi problemi tipo coliche renali recidivanti (dimostrabili), non è valutabile oltre l’11%.
Saluti
Gent/mo Dott. Nicolosi, la riscrivo per informarla che ho ricevuto la risposta dell’ultimo test ergometrico (maggio 2015), -submassimale (FC massima 131 bpm, pari al 76% della FCMT ; DP 23500) è risultato positivo per sintomi di ischemia miocardia da lavoro alla frequenza massima raggiunta.
Inoltre dietro Suo consiglio mi sono fatto certificare la classe funzionale, la quale e descritta così come di seguito: Sulla base dei dati anamnestici e clinici in mio possesso posso affermare che il paziente è in classe funzionale NYHA II-III.
Guardando la cosa da incompetente è valida come classe funzionale II-III per un eventuale calcolo della percentuale ?
La ringrazio anticipatamente per la risposta.
Distinti Saluti
Buonasera.
In effetti la classe NYHA è indicata dal cardiologo, quindi dovrebbe essere quella che la commissione valuterà.
Saluti
Dott. Buongiorno e mi scusi di nuovo,
A riguardo la classe NYHA vorrei essere più preciso, (sono io che non mi sono spiegato bene)il cardiologo mi ha rilasciato certificato dove attesta la classe funzionale NYHA e (tra) 2 e 3, secondo la sua esperienza e corretto certificare una classe tra II e III ? e se fosse giusto così in che percentuale viene calcolata.
Grazie e Saluti
Buonasera.
La valutazione NYHA è piuttosto grossolana, quindi non è raro che il soggetto non sia proprio in una classe, in quanto è un poco peggio, ma a ben vedere non soddisfa neppure il requisito per essere considerato della classe superiore. Quindi, trovandosi in una condizione intermedia, si può benissimo fare una valutazione come quella indicata dal suo cardiologo, tra la II e la III.
La percentuale d’invalidità civile, se si procede in modo quasi matematico, è 60%, ma a volte si può andare un pò al di sopra o al di sotto.
Saluti
La ringrazio: ora ho chiaro anche questo aspetto.
Buonasera dottore, a mio marito, 46 anni, è stata riconosciuta un invalidità civile dell’80% ed inoltre i benefici della 104/92 comma 3 art.3. Vorrei chiederle può richiedere l’assegno ordinario di invalidità? l’anno 2014 ha percepito circa 10.000,00 x assegno di mobilità ed inoltre posso eventualmente richiedere l’accompagnamento poiché non è in grado di gestirsi da solo per problemi psichici? grazie
Per l’assegno ordinario d’invalidità occorrono almeno 5 anni di contribuzione totale ed almeno 3 anni negli ultimi 5; non importa quanto è stato il reddito.
Dovrebbe essere riconosciuto con riduzione di capacità lavorativa, in ocupazioni confacenti alle sue attitudini, in misura superiore ai 2/3; con un’invalidità civile dell’80% siamo a buon punto.
Sulla possibilità di ottenere la concessione d’indennità di accompagnamento non posso darle una risposta affidabile. Occorerebbe visitarlo ed esaminare tutta la documentazione, cose entrambe impossibili a distanza.
Saluti
Egreg. Dottore,
sono già invalido civile all’80% dal 2008, sono dipendente pubblico ed ho 20 anni di servzio e 55 di età.
Le patologie che hanno originato l’invalidità si sono complicate, inoltre sono sopraggiunte altre.
Sono continuamente sottoposto a controlli ospedalieri in follow up e da due anni faccio periodicamente iniezioni intravitreali di Lucentis per maculopatia degenerativa essudativa.
Le chiedo se esistono i presupposti per ottenere la pensione di inabilità o altro.
Se ho 20 anni di contribuzione e 55 anni di età penso che non sia conveniente economicamente?.
Mi può dare indicazioni più precise per favore?
Trapiantato renale da circa 30 aani, epatopatia cronica da hbv correlata, gastrectomia a 12 anni,cardiopatia con classe niha III,osteoporosi diffusa.Da ciò 80%
Poi si sono aggiunte: maculopatia degenerativa essudativa con visus residuo :od 3/10, os 5/10, epatite c, stomite cronica, anemia sideropenica, emorroidi, colecistectomia.
Ci sono i presupposti, secondo la sua esperienza, per ottenere la gravità ed eventualmente indennita di accompagnamento visto le condizioni fisiche e visive compromesse anche se sto “all’impiedi”.
grazie
Buonasera.
In casi lineari, a volte, è possibile fare valutazioni a distanza; ma il suo non mi pare un caso semplice.
Le valutazioni sull’inabilità oltretutto devono essere fatte tenendo conto comunque di condizioni cultuali, di tipologia delle mansioni svolte, di una attenta disamina della documentazione e soprattutto di una attenta visita medico-legale.
Quindi a distanza non può essere fatta una valutazione affidabile.
Posso comunque farle rilevare, circa l’indennità di accompagnamento, che da ciò che mi riferisce non sussistono i requisiti per il riconoscimento.
I requisiti infatti sono:
essere non in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore,
essere non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (si intendono gli atti “fondamentali”, di base, quindi guidare o fare la spesa non sono “atti quotidiani della vita”).
Circa il deficit visivo, tanto per fare capire, è valutabile solo il 10% di invalidità.
Saluti
Ho letto su questo blog che, qualora la sordità sia adeguatamente compensata da apparecchi acustici, allora la percentuale d’invalidità relativa all’ipoacusia viene diminuita del 9%.
Si ha un analogo meccanismo di diminuzione anche nel caso di riduzione dell’acutezza visiva, astigmatismo, ecc. qualora la menomazione sia compensata da occhiali?
Buonasera.
Ancora peggio.
La percentuale d’invalidità, nel caso del deficit visivo, viene calcolata considerando il “visus corretto”, cioè il residuo visivo con correzione di occhiali, naturalmente ciò se le lenti sono in grado di correggere parzialmente o totalmente la menomazione visiva.
Saluti
Insomma sarebbe il caso di andare alla visita senza apparecchi acustici e magari anche senza occhiali. O si è obbligati? Magari per il motivo che sono forniti, se lo sono, dall’ULSS.
Peraltro, mentre gli apparecchi acustici (avendo almeno il 34% d’invalidità) te li puoi far fornire gratis dall’ULSS, per gli occhiali non mi sembra ci sia analoga fornitura gratuita.
La mia parente alla visita di aggravamento c’è andata con occhiali che correggevano quasi tutto (se non ricordo male) e con gli apparecchi acustici forniti dopo la prima visita (50% invalidità).
Con la visita di aggravamento gli hanno dato il 65 % e quindi si può ritenere che se non gli avessero tolto il 9% avrebbe raggiunto e superato il 67% con i conseguenti maggiori benefici. In effetti avevo ipotizzato che avrebbe ottenuto un grado d’invalidità superiore al 67 % ma difficilmente oltre il 74%.
Buonasera.
credo che lei la faccia troppo semplice.
Non importa se va con o senza occhiali o protesi acustiche.
Ciò che conta è la certificazione specialistica.
Se il visus corretto è certificato come 9/10, che lei indossi o no gli occhiali non importa; la valutazione è sempre zero percento.
Così come per il deficit acustico; non importa che si indossino le protesi; ciò che conta è che la curva audiometrica sia tale da potersi ritenere possibile una buona correzione con le protesi acustiche.
La commissione ha quindi valutato di conseguenza (che poi abbia valutato correttamente o no, questo mi è impossibile da stabilire a distanza).
Saluti
Buonasera
a mia madre è stata riconosciuta l’invalidità al 100% ma non l’indennità di accompagnamento. Al patronato le è stato consigliato di presentare ricorso poiché, nel certificato rilasciato dalla commissione medica Inps era scritto “invalido ultra 65enne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età”. Ho letto su internet che per presentare ricorso è necessario chiedere al tribunale un accertamento tecnico preventivo, ma mi chiedo: quali documenti sono necessari per presentare l’atp? Alcuni dicono che è necessario il certificato del medico curante, altri dicono che serve la decisione della commissione medica inps. Per favore può darmi dei chiarimenti?
Grazie infinite
Buonasera.
ATP sta per “accertamento tecnico preventivo” ed è una specie di “pre-causa”.
Cioè, prima di iniziare una causa vera e propria, ci si accerta se almeno sussistono i requisiti sanitari per ottenere il beneficio che si chiede.
l’ATP viene effettuata da un medico incaricato dal giudice, il CTU – consulente tecnico d’ufficio.
Per richiedere l’ATP è obbligatoria l’assistenza di un avvocato il quale produce al giudice l’istanza di ATP e tutta la documentazione medica probante, a parere del ricorrente, che sussistono i requisiti sanitari per il beneficio, nel suo caso per il beneficio dell’indennità di accompagnamento.
Quindi servono il verbale a cui si ricorre e la documentazione medica specialistica probante.
L’avvocato inoltre ha necessità di documentare il reddito familiare e quindi servono certificazione o autocertificazione (dipende dal giudice) di stato di famiglia e l’ultima dichiarazione dei redditi dei componenti del nucleo familiare (non la certificazione ISEE).
Questo ai fini della valutazione dell’esenzione dall’eventuale condanna alle spese in caso di sconfitta. Esistono infatti precisi scaglioni di reddito per il quale cambiano le possibili conseguenze economiche in caso di sconfitta e il giudice vuol conoscere prima come deve essere impostata l’azione legale da questo punto di vista.
Ulteriori notizie in questa pagina: http://www.medisoc.it/invalidita-civile/invalidita-civile-il-ricorso-giudiziario/
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
L’avvocato è indispensabile
Buongiorno
il mio papà possiede l’invalidità civile al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessitò di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani(l.18/80),con codice DM 5/2/92 9325 e codice ICD9 ,1623 .
Possiede inoltre l’accompagnamento e il decreto legge 104 con questa dicitura “portatore di handicap in situazione di gravità(comma 3 art.3)” ,con codice ICD9 2312, 428.
Come mai all’ACI hanno detto di dover pagare il bollo auto in scadenza a Gennaio?
Le chiedo gentilmente un pò di chiarezza.
grazie
saluti
Buonasera.
Premesso che bisogna comunque presentare un’istanza alla sezione periferica del ministero delle finanze della vostra città, son previste condizioni ben precise per ottenere l’esenzione dal bollo auto.
Può averne un’idea navigando in queste pagine dell’ottimo sito handylex.org: http://www.handylex.org/cgi-bin/hl3/cat.pl?v=a&d=,9900,9901&c=9901
Mia madre a preso una settimana fa il 100% di invalidità,mi è stato detto che non può prendere l’accompagnamento,perché? Lei percepisce solo una pensione di reversibilità di mio padre,può spiegarmelo ? La ringrazio Marcella
Buonasera.
Evidentemente la Commissione giudicante ha ritenuto che le condizioni sanitarie per la concessione di questo beneficio non sussistono.
Ricordo che i criteri sanitari sono 2, entrambi ma anche uno solo:
soggetto non in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
soggetto con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Non esistono limiti di reddito per l’indennità di accompagnamento, quindi che percepisca una o nessuna o tre pensioni è assolutamente ininfluente.
Saluti
Gentile Dott. Nicolosi,
grazie mille per la sua chiarezza e per aver dissolto il dubbio e la preoccupazione che la bambina potesse avere dei problemi in futuro.
Distinti saluti
.
Salve, ho 47 anni e nel 2012 mi è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 77%. Percepisco un assegno mensile di invalidità. Potrei essere convocata per visita di revisione oppure questo assegno è senza revisione? Potrei chiedere l’esenzione ticket? Grazie
Buonasera.
In genere nel verbale, in una delle parti finali, è indicato se è prevista la revisione e il mese in cui è prevista.
Se alla voce “data di revisione” non è indicato nulla allora è per sempre. Ma sono sempre possibili i controlli straordinari.
Saluti
Dott. S. Nicolosi
Già col 67% spetta l’esenzione dai ticket.
Gentile Dott. Nicolosi, a mia figlia di sette anni, affetta da una malattia genetica rara, è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento. Sebbene la malattia abbia un ICD-9 proprio, nel verbale della commissione medica compare un ICD-9 diverso. Vuole essere così cortese da dirmi se questa incongruenza non comporti alcun problema o se debba essere corretta? Nel caso in cui si renda necessaria la correzione, dovrò rivolgermi all’Inps o all’ASP dove la commissione medica ha effettuato la visita?
Grazie
Buonasera.
I codici ICD-9 vengono segnati nel verbale solo a fini statistici.
Peraltro a volte il sistema telematico INPS per l’individuazione di questi codici è assolutamente poco amichevole, il motore di ricerca non è perfetto e il medico che scrive il verbale potrebbe non sapere che per quella specifica patologia esiste un codice appropriato e quindi i medici della Commissione non raramente ne individuano uno somigliante.
Ma in ogni caso, ciò che contano sono la diagnosi e il giudizio medico-legale. E’ solo su questi due pilastri che si fonda la eventuale concessione del benefico (o il diniego).
Non si preoccupi: un codice ICD9 non esattamente corretto non può creare problemi.
Solo per farle capire ulteriormente, le dico anche che in sede di giudizio per ricorrere avverso un negato diritto, mai il CTU incaricato dal giudice inserisce nella sua perizia un codice ICD9 di riferimento; non per questo l’azione legale non va in porto.
Saluti
Dott. Salvatore Nicolosi
salve dott. Nicolosi, sono un invalido civile trapiantato renale riconosciuto al 75%, vorrei sapere se è previsto il rimborso per protesi dentaria, visto che devo affrontare una spesa abbastanza sostenuta, l’assegno sociale non mi permette di poterla affrontare e attualmente non riesco a trovare un lavoro consono alle mie condizioni.
grazie e cordiali saluti
Alfonso ZOttoli
Buongiorno.
Che io sappia, il rimborso per una protesi dentaria effettuata presso odontoiatra di fiducia non è previsto.
Può provare a richiedere la protesizzazione presso una struttura pubblica, un ambulatorio odontoiatrico dell’USL, ma la qualità della protesi dipende molto dalla Regione dove lei abita; Su questo argomento l’Italia viaggia almeno a 5 velocità differenti.
Buonasera Dott. Nicolosi
Ho compiuto 63 anni lo scorso ottobre 2014.
Ho 37 anni e 6 mesi di contributi, una invalidità certificata dall’ Inps del 100% con revisione Novembre 2016. Posso fare domanda di pensione anticipata?
Posso fare richiesta di assegno di inabilità contestualmente ?
Attualmente sono in mobilità da 1 luglio 2013, fino a luglio 2015 percepirò 574€ di indennità, che poi verrà ridotta fino al 1 luglio 2016 per ultimo anno di mobilità.
La pensione di invalidità può coesistere con la mobilità?
L’Inps mi ha chiamato a visita per l’assegno di invalidità (cert.SS3 ) Spero di non fare confusione tra assegno e pensione di invalidità.
Secondo lei potrò andare in pensione a scadenza della mobilità o posso andarci prima?
Essendo invalido civile al 100% non ho diritto a pensionamento anticipato?
Spero di essere stato sufficentemente chiaro.
Cordiali saluti
Buongiorno.
Andiamo con ordine.
1) per la pensione anticipata di vecchiaia, da quanto mi riferisce, lei ha i requisiti.
2) L’istanza di pensione di inabilità è praticamente inutile; infatti per il suo riconoscimento sono previsti requisiti sanitari più elevati (ma allora è più facile ottenere la pensione anticipata) e non le aggiungerebbero nulla come pensione rispetta a quella anticipata (ma allora continua ad essere più semplice l’anticipata); Potrebbe però fare istanza di assegno ordinario di invalidità che prevede requisiti meno gravosi rispetto alla pensione anticipata, ma è solo per 3 anni e può essere revisionata.
3) la pensione anticipata per definizione è un pensionamento definitivo, quindi è incompatibile con l’assegno di mobilità; anche pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità sono incompatibili con l’assegno di mobilità.
4) lei dovrebbe sapere che tipo di domanda ha fatto; il certificato su modello SS3 è utilizzabile peraltro in tutti i tipi di pensione di invalidità INPS.
5) Non sono in grado di dirle se alla scadenza della mobilità può andare in pensione; per questo deve chiedere ad un patronato che le darà una risposta consultando tutta la sua documentazione
6) L’invalidità civile ha criteri valutativi spesso molto diversi rispetto a quelli previsti per le varie pensioni di invalidità contributiva e pertanto non esistono automatismi; quindi a distanza mi è impossibile darle una risposta su questo quesito
Grazie Dott. Nicolosi della cortese risposta.
Mi potrebbe dire che iter seguire per fare domanda di pensione di vecchiaia anticipata?
Il Patronato a cui mi sono rivolto, mi ha fatto fare istanza per assegno ordinario di invalidità cert. SS3
Nel frattempo l’Inps mi sta accreditando la somma di 279,75 € a far data dal 1/10/2014. (Visto movimento sul sito dell’Inps ma non ancora nel cc.) in quanto è dal mese successivo la presentazione della domanda di revisione di invalidità da me presentata.
La pensione anticipata nel mio caso a 63 anni e 7 mesi posso andare ? O devo aspettare i 66 anni e 7 mesi.
E’ qui che non riesco a capire, mi scusi. Al Patronato non sono molto chiari.
Grazie anticipatamente
Buonasera.
Se ha già fatto l’istanza di assegno ordinario, per adesso concluda quella; meglio non creare ingorghi burocratici.
Se dovesse andare a buon fine subito dopo potrà presentare istanza di pensione anticipata di vecchiaia.
l’iter è identico a quello dell’assegno ordinario: prima certificato su modello SS3 e poi domanda tramite patronato. Se il patronato ha dei dubbi, si rivolga ad uno più competente (INCA ad esempio); in effetti in un’occasione mi è capitato che il dipendente di un patronato sconoscesse questa possibilità.
Il requisito contributivo lei lo supera ampiamente, il requisito anagrafico è aver compiuto 60 anni di età, il requisito sanitario è un’invalidità all’80%, ma secondo le regole delle pensioni contributive e non quelle dell’invalidità civile (anche se una sentenza di Corte di Cassazione ha affermato il contrario); se dovesse essere accolta, lei entrerebbe in pensione subito.
Grazie mille Dott. Nicolosi
il 13 c.m andrò alla visità dell’ Inps, poi sarà mia premura informarla dell’esito appena avrò la risposta da parte dell’istituto.
Grazie per la sua cortese risposta.
Cordiali saluti
Buongiorno Dott. Nicolosi, l’Inps mi ha rifiuto : Non sono risultate infermita’ tali da determinare una assoluta e permanente impossibilita’ a svolgere qualsiasi attivita’
lavorativa (art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222).Inoltre la richiesta di assegno di invalidita’, da lei indicata in via
subordinata, non e’ stata accolta in quanto non sono risultate infermita’ tali da determinare una permanente riduzione a
meno di un terzo della capacita’ di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 della legge 12 giugno
1984, n. 222).
Secondo lei ora posso procedere con la domanda di pensione anticipata di Vecchiaia, rivedendo quello che le avevo scritto in precedenza?
Cordiali saluti
Bonasera.
I criteri sanitari per la concessione di pensione anticipata sono maggiori rispetto a quelli necessari per l’assegno ordinario. Quindi se hanno respinto l’assegno, figuriamoci la pensione anticipata di vecchiaia.
Meglio a questo punto presentare ricorso per la concessione dell’assegno ordinario di invalidità
Buonasera, ma rispetto al 100% di Invalidità che mi hanno assegnato in commissione medica all’ASL, ci sono tutte queste differenze? Io sono invalido al 100% e l’Inps che mi paga l’assegno non la riconosce?
Premesso che non è detto che questa ultima valutazione dell’INPS sia giusta, e per questo le consiglio di ricorrere, il criterio valutativo è mediamente molto differente. In ogni caso le patologie vengono valutate in rapporto all’incidenza funzionale sulle mansioni effettivamente svolte o regionevolmente svolgibili in rapporto ad età, condizione culturale e preparazione professionale.
Può aversi il caso addirittura di soggetti con invalidità civile del 40% invece dichiarati invalidi con concessione di assegno ordinario di invalidità e viceversa, come è accaduto a lei, soggetti con invalidità civile molto elevata dichiarati invece “non invalidi”.
Il consiglio è sempre quello di presentare ricorso con l’assistenza di un buon patronato
Grazie mille Dott. Nicolosi per i suoi chiarimenti. Andrò subito al Patronato per presentare il ricorso, se non mi soddisfa, cambierò Patronato e andrò all’INCA
Cordilità
Buongiorno dottore.
Quando una persona ha una invalidita’ del50% ed e’ cieco parziale ed ha ottenuto l’ inabilita’ dallavoro ai sensi della legge 222, e percepisce pensione di cecita’ parziale e indennita’ speciale, puo’ considerarsi pluriminorato? Avendo l’ art.3 comma 3 e altre patologie, puo’ fare domanda di accompagnamento civile? I riconoscimenti come invalido e come cieco ventesimista ” teoricamente” porterebbero ad una percentuale di invalidita’ complessiva del150% ( so che. Non si puo’ identificare cosi’ ) e quindi la persona a causa della minorazione visiva e delle altre patologie potrebbe ottenere l’ accompagnamento? Oppure e’ indispensabile avere il100% solo come invalido civile? Grazie e scusi per la poca chiarezza.
Buonasera.
Poichè già percepisce una provvidenza economica per la cecità, la valutazione in invalidità civile, chiamiamola “semplice” per capirci, deve essere fatta “a prescindere dal deficit visivo”.
Quindi, per ottenere l’indennità di accompgnamento deve essere riconosciuto invalido al 100% e, alternativamente o insieme, non in grado di deambulare senza l’aiuto permenente di un accompagnatore e/o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. In questo frangente quindi, se la difficoltà deambulatoria è dovuta alla difficoltà visiva non viene considerata, se è provocata, ad esempio, da una vasculopatia cerebrale o una grave artrosi invece verrebbe riconociuto il diritto ad indennità di accompagnamento.
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
Salve dottore, ho un invalidità del 55%, posso usufruire dell’agevolazione fiscale per l’acquisto di un’auto?
Buongiorno.
Occorre essere dichiarati soggetti con handicap in condizione di gravità ai sensi del comma 3, art. 3 della legge 104/92 e/o avere gravi difficoltà deambulatorie.
Può controllare su questa pagina del sito handylex.org.
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
Grazie gentilissimo come sempre
Gent.mo Dott.
grazie in primis per il tempo dedicato: un chiarimento; se una persone diventa invalida dopo i 65 anni di età l’indennità di accompagnamento:
1) è erogabile sempre e solo col 100% di invalidità?
2) è sempre di 508,55 € o va in base al reddito già percepito (pensione, reddito da fabbricati)?
Grazie, cordiali saluti,
M.
Buongiorno.
E’ il contrario.
Alla persona maggiorenne riconosciuta inabile, cioè che è invalida al 100%, può essere riconosciuto anche il diritto ad indennità di accompagnamento. Per i minori di età è sufficiente solo il requisito sanitario previsto.
La somma erogata come indennità di accompagnamento è sempre uguale e non dipende né dall’età né dal reddito; quindi o viene erogata per intero o non viene erogata (nei casi previsti, cioè se esiste una incompatibilità con benefici similari o se il soggetto è ricoverato a titolo gratuito con retta interamente a carico di ente pubblico)
Saluti
Dott. Salvatore Nicolosi
Mi sembra che di recente sia stato introdotto un limite massimo di reddito IRPEF, oltre in quale l’indennità di accompagnamento non viene riconosciuta.
Buongiorno.
La proposta di introdurre un limite reddituale per la corresponsione dell’indennità di accompagnamento è stata fatta numerose volte, ma ad oggi, 19 gennaio 2015, sono tutte rimaste “lettera morta”.
Quindi in questo momento non esistono limiti reddituali per percepire l’indennità di accompagnamento.
Saluti
Dott. Salvatore Nicolosi
OK!
Grazie.
Buonasera, sono invalido civile da 31 anni per un’amputazione di coscia sx all’epoca la commissione mi diede 80% . da 20 ho scoperto di avere l’epatite b cronica, allo stato attuale è attiva. La mia domanda è questa, se volessi richiedere l’aggravamento includendo anche l’epatite, secondo Lei andrebbero a ridurmi la percentuale ho già dato che con le nuove tabelle dovrebbe essere il 65%. Io la domanda la farei solo per vedere se riesco ad avere la gravità per poter avere diritto ai tre giorni di riposo al mese -art.33 c.3 . grazie.
Buonasera.
Credo ci sia un certo rischio.
Se lei presenta una domanda SOLO di riconoscimento di legge 104/92 verrà comunque visitato da una commissione che giudica anche per le invalidità civili e in cui è presente un medico INPS come membro aggiunto; non posso giudicare a distanza la sua situazione, ma se il medico INPS dovesse ritenere che l’80% è “esagerato” secondo i criteri attualmente più restrittivi rispetto a 31 anni fà, potrebbe partire una segnalazione per revisione straordinaria.
Una domanda di aggravamento di invalidità civile invece non servirebbe a nulla. Considerando che le percentuali per le singole menomazioni si sommano con un metodo riduzionistico, anche se si considerano i valori massimi possibili, quindi il 65% per l’amputazione di coscia e il 50% per l’epatite cronica attiva, la somma delle 2 menomazioni è l’83%, con benefici praticamente uguali a quelli che lei ha già (per la somma con criterio riduzionistico andare in QUESTA pagina).
In questi casi ai miei assistiti raccomando di pensarci attentamente prima di presentare istanze che possono poi creare più problemi che benefici.
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
Gentile dott. Nicolosi,
in sintesi le racconto l’iter che ho affrontato per mio padre.
Chiedo al medico di base l’aggravamento dell’invalidità e l’accompagno.
Ricevo i due verbali relativi all’invalidità civile e all’handicap.
Invalidita’ Civile
La Commissione Medica riconosce all’interessato:
INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della
sua età (L.509/88.124/98) grave 100%.
L. 104/92
Ai sensi dell’art.4 della legge 05 febbraio 1992 n. 104, la commissione Medica riconosce l’interessato: PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA’ (COMMA 3 ART.3).
Mi reco al patronato INCA-CGIL per chiedere spiegazioni su cosa conviene fare per avere diritto all’indennità di accompagnamento.
Mi è stato detto che dipende dal certificato medico presentato dal medico di base che doveva specificare: impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanete di un accompagnatore.
Mentre il medico ha indicato: non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.
Mentre la normativa dice che se si verifica almeno una delle due condizioni si ha diritto all’indennità di accompagnamento.
Ho assistito alla visita medica e riporto le seguenti osservazioni.
Il medico chiede a mio padre di camminare con una sola stampella, mio padre cammina pochi passi e risponde al medico, guardi che io dopo 50 metri mi devo fermare perché ho dolore, il medico chiede a mio padre se riesce a mettersi le calze e mio padre risponde di NO.
Mio padre ha 80 anni e un artroprotesi totale d’anca dal 1970. Ha camminato per anni con una sola stampella ma adesso ha bisogno di due stampelle.
Nell’esame obiettivo: vigile, orientato; passaggi posturali e deambulazione autonoma, con un antibrachiale, con strisciamento di un’arto; ne utilizza 2 per deambulare meglio.
Buongiorno.
Si parta dal presupposto che i requisiti per l’indennità di accompagnamento e quelli previsti dalla legge 104/92 sono diversi, quindi non è strano quello che lei mi riferisce rispetto alle differenze di valutazione.
La modalità di compilazione del certificato, per come mi riferisce lei, è stata assolutamente ininfluente; la Commissione giudica in assoluta autonomia rispetto a quanto indicato nel certificato di presentazione della domanda, anche perchè tra la compilazione del certificato e la effettiva visita di accertamento la situazione può modificarsi.
Il problema è che per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento il richiedente deve essere:
1) “non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”
e/o
2) “non in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”.
Rispetto al caso che la riguarda, l’accento va posto sulla parola “permanente”, cioè “sempre”; inoltre se si è in grado di camminare con stampelle, allora si è in grado di deambulare.
Se suo padre dichiara di poter camminare in autonomia per 50 metri, pur con l’aiuto di stampelle, non sussistono i requisiti per la concessione di indennità di accompgnamento.
Quindi la mancata concessione del beneficio dell’indennità di accompagnamento è dipesa da una valutazione medico-legale delle sue condizioni di autonomia e non da un errore certificativo all’origine.
Se però comunque ritiene che la valutazione della Commissione sia stata errata, può chiedere il parere di un medico-legale della sua città, magari il consulente dello stesso del patronato INCA-CGIL; la visione diretta delle capacità deambulatorie di suo padre da parte di un professionista esperto è sicuramente più affidabile di questa mia valutazione a distanza.
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
In riferimento al punto 1) “non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”
In questa definizione sono incluse diverse situazioni:
a chi ha una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di una
incombente e concreta possibilità di caduta;
se vi è l’impossibilità a compiere anche un solo “atto” (es. in caso di impossibilità di compiere l’atto di vestirsi svestirsi o di igiene quotidiana);
Infatti potersi mettere e togliere le calze è un atto quotidiano che tutti devono poter compiere in assoluta autonomia.
La quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere autonomamente è la cadenza quotidiana che l’atto assume per la propria natura a
determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione stessa del diritto (cfr. ex plurimis: Cassazione 13362/2003; Cassazione 5027/2003;
Cassazione 4389/2001).
Riguardo alla incapacità di deambulare la Corte di Cassazione ha precisato che:
“Questa Corte ha affermato, proprio di recente, che, nella valutazione della incapacità ad attendere agli atti quotidiani della vita, il giudice di merito
deve tenere conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo) tale
da essere fonte di grave pericolo in ragione di una incombente e concreta possibilità di caduta e, quindi, tale da richiedere il permanente aiuto di un
accompagnatore.”
Cordialmente
Giorgio
Buongiorno.
Conosco quella sentenza, ma tutto va poi calato nel caso concreto del soggetto in esame.
Come le ho già consigliato, la procedura corretta è far valutare la condizione di suo padre da un esperto/specialista in medicina legale per eventuale ricorso con azione legale.
Saluti
Dott. Salvatore Nicolosi
Gentile dott. Nicolosi,
buona sera. Le volevo chiedere, se possibili, maggiori delucidazioni circa il nuovo modello ISEE SOCIOSANITARIO. Non so se ne ha mai sentito parlare e volevo chiedere cosa differisce rispetto al modello ISEE normale. In altre parole vorrei capire se è un pò più restrittivo oppure è una cosa che agevola?
Un saluto
Bongiorno.
Sono spiacente, ma l’ISEE è un argomento che non rientra nelle mie competenze.
Le posso consigliare di visitare l’ottimo sito http://www.handylex.org in cui sicuramente potrà trovare notizie aggiornate su ciò che la interessa.
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
Buonasera dottor Nicolosi,
ho scoperto quasi per caso il suo blog e lo trovo molto interessante.
Le spiego la mia situazione. Le mie patologie sono: asma bronchiale, rinite allergica, piedi cavi, legamento crociato anteriore ginocchio destro rotto, disturbi ansiosi depressivi ed in famiglia ci sono stati precedenti con problemi a livello cardiovascolare (soffio al cuore, infarti), ma io non ho mai fatto esami al riguardo. Volevo sapere da lei se avevo qualche possibilità per raggiungere il 45% di invalidità civile in modo da poter fare i concorsi pubblici per le categorie protette.
Grazie per la sua risposta.
I miei più cordiali saluti
Luca
Buongiorno.
Difficilissimo risponndere, perchè l’asma bronchiale non è uguale per tutti, la rinite non è uguale e l’incidenza funzionale di una rottura del ligamento crociato anteriore non è uguale per tutti.
Premettendo che dovrebbe documentare tutto in modo completo, iIn via molto approssimativa:
6003 ASMA ALLERGICO ESTRINSECO 21-30%
6004 ASMA INTRINSECO 35% (semplificando molto, vuol dire non di origine allergica)
6011 RINITE CRONICA VASOMOTORIA O ALLERGICA 1-10%
7205 ANCHILOSI DI GINOCCHIO RETTILINEA 21-30% (utilizzando il criterio analogico e quindi riducendo di molto la percentuale riconoscibile, max 11% a mio parere, salvo problemi importanti che possono essere valutati solo con visita diretta)
Procedendo alla somma con metodo riduzionistico (vedere metodica da QUI), siamo proprio al confine del 45%, quindi qualche possibilità, ma certezza niente affatto.
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
buona sera , ho ricevuto un messaggio dell’I.N.P.S. che dice : “la domanda numero xxxx presentata in data xxxx e’ stata accolta in data odierna “per favore mi potete dire cosa vuol dire ? grazie e buona serata
Buongiorno.
Ovviamente significa che la sua domanda effettuata all’INPS di una qualche prestazione, maternità, invalidità, etc, è andata a buon fine ed è stata accolta.
Il messaggio è standard e la personalizzazione si riferisce al numero della domanda è alla data, quindi può fare riferimento a una qualsiasi prestazione.
Ma lei dovrebbe sapere quale istanza ha presentato all’INPS.
Se non ha presentato nessuna istanza, il messaggio le è stato inviato per errore.
Saluti
Gentile Dott. Nicolosi,
buona sera. Ho fatto la visita per l’invalidità civile e ho ricevuto a casa il decreto con il 75% di invalidità. Prendo già i soldi dell’invalidità contributiva (assegno mensile in base ai miei contributi versati). Si tratta di un assegno che ha durata triennale. Quello che volevo sapere è questo: l’importo di 279 euro si può cumulare con l’importo dell’invalidità contributiva, fermo restando i requisiti di reddito (4700€ euro e dispari) oppure le due pensioni sono cumulabili solo se mi avessero dato il 100% di invalidità civile.
Rimango in attesa di una sua risposta.
Cari salutoi.
Buongiorno.
Lei ha ragione.
Che io sappia, l’Assegno mensile in ambito di invalidità civile è incompatibile con qualunque altro trattamento pensionistico per invalidità, quindi compreso l’Assegno ordinario di Invalidità, impropriamente chiamato contributivo. La pensione di Inabilità per invalidità civile del 100% è invece compatibile con qualunque altra prestazione di invalidità.
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
Caro dott. Nicolosi,
buona sera. Lei è sicuro di questa cosa? In pratica con il 75% di invalidità civile (anche rispettando il requisito di reddito) non si possono avere i 279€ euro mensili perchè si prendere l’assegno ordinario di invalidità, corretto?
Cari saluti
Buon Natale
Si.
Il razionale è che non si possono avere 2 benefici previdenziali per lo stesso motivo.
Salve dottore, mi chiamo Sara ho 19 anni. Nel 2012 ho avuto il cancro e avevo fatto la domanda di invalidita e ho avuto il 74% per un anno ho preso la pensione adesso per fortuna sto bene faccio le visite e vanno bene, il problema è che adesso ho una ciste nella testa che è abbastanza grave e i medici non sono sicuri che avro fortuna durante l’interveto visto che celò da tanto e quella ciste praticamente mi ha bloccato il nervo dell’occhio e non riesco a muoverlo, la testa mi fa tanto male giuro che a volte svengo dal dolore, sono sempre stanca ho 19 anni e peso 43 kg ho anche un problema con le ance che praticamente non sono mese bene e devo fare un intervento che devo stare 6 mesi ingessata per una gamba e 6 per l’altra non riesco a stare in piedi molto e neanche caminare troppo mi fanno tanto male adesso ho fatto la domanda di invalidita di nuovo pero mi hanno dato il 60% io non so se è giusto, lei che ne dice dott. Nicolosi cosa mi suggerisce?
Buonasera.
Dei tre commenti che mi ha postato ne ho eliminato 2 in quanto questo mi è sembrato riassuntivo dei precedenti.
Non sono in grado di capire se la valutazione della Commissione è corretta in quanto dovrei visionare tutta la documentazione e visitarla; in questi casi così complessi l’unico modo per esprimere un parere affidabile è visitare il paziente e qualunque parere a distanza non sarebbe affidabile.
Le consiglio quindi di recarsi in un patronato ben organizzato (mi vengono in mente INCA-CGIL, INAS-CISL, ITAL-UIL, EPASA-CNA, ma altri sono ugualmente affidabili) e chiedere di avere un parere del medico-legale loro consulente. Se ne esistono i presupposti, con l’assistenza del patronato e del loro consulente medico-legale, potrà presentare ricorso in sede giudiziaria.
Per la verità ritengo che non esiste una possibile soluzione differente se non presentare una nuova istanza dopo aver però rinnovato tutta la documentazione specialistica a supporto. In quest’ultimo caso potrà mettere sul piatto anche le problematiche relative agli interventi alle anche durante il periodo di convalescenza.
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
Salve, mi chiamo Davide ho 28 anni, due anni fa sono stato operato al cuore per via della sindrome di Marfan, mi hanno impiantato la valvola mitrale in titanio e intubato l’aorta perchè lesionata, praticamente prima lavoravo come facchino, dopo l’operazione mi è stata data un invalidità dell’80%, e la mia azienda mi ha fatto la visita medica di controllo e il medico ha stabilito che non posso svolgere più svolgere quella mansione, ma che potevo fare la pulizia negli uffici, compreso il lavaggio dei pavimenti e il passaggio della cera nelle stanze per 8 ore giornaliere, io ho rifiutato in quanto mi hanno mandato a 40 km da casa e a milano per fare quel tragitto impiegavo due ore di viaggio andata e due ore ritorno, la mia domanda è questa, anche se non so se può averne una, subito dopo il licenziamento da me effettuato ho fatto un colloquio da Piazza italia per un lavoro come commesso, sono stato scelto ma nel momento in cui l’azienda ha chiesto alla regione Lombardia il nulla osta per il contratto, la regione lo ha rifiutato dicendo che non è un lavoro adatto a me!come fà un medico a dire che posso fare le pulizie e un altro che non posso fare cassa e sistemare dei vestiti sugli scaffali a 3 km da casa per giunta? posso rivolgermi a qualcuno e se sa consigliarmi chi?! scusi per tutto ma non so più cosa fare, sono senza lavoro e disperato
in più dovevo fare la revisione a novembre 2014 dove avrei chiesto di abbassarmi l’invalidità…ma non sono stato contattato mi hanno detto che andrà al 2015, e l’azienda mi ha ricontattato e io gli ho dovuto dire che non ho fatto la visita e non so cosa fare perchè trovare un lavoro già e complicato ma lo stato ci mette del suo!
Buonasera.
l’ho letta dopo la mia risposta.
Non è un problema di percentuale di invalidità, ma di ciò che è stato inserito nel verbale della visita per la legge 68/99, cioè la visita per la compilazione della scheda funzionale per l’iscrizione nelle liste di collocamento come disabile.
Però è vero che se viene modificata la percentuale di invalidità si deve rifare questa visita e quindi in quell’occasione è possibile cercare di non far inserire troppe limitazioni. Ma si perde del tempo in quanto occorre aspettare anche questa ulteriore visita, oltre alla revisione di cui lei mi ha riferito.
L’altra strada è quella che le ho detto prima, ma ci sono dei costi.
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
Buonasera.
Ha ragione, per me, ma per chiunque, è impossibile dare un parere a distanza. Ha ancora ragione a lamentare inaspettate differenze di valutazione.
Ma in questi casi è possibile, con procedure ben codificate, proporre ricorso avverso questi giudizi.
Per questo potrà rivolgersi, purtroppo con spese a suo carico, ad un medico specialista in Medicina del Lavoro che ben conosce questo tipo di problematiche e potrà assisterla in questa vicenda.
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
Gentile dott. Nicolosi,
buon sabato. Le volevo chiedere un’informazione. In pratica a Gennaio 2015 c”è la scadenza del mio decreto di Handicap. In pratica mi è stata riconosciuto l’articolo 3 comma 3 e quindi sono portato di Handicap in situazione di gravità. Ho fatto la visita un anno e mezzo fa. Ora, però, sul decreto che ho a casa è scritto che la revisione è nel Gennaio 2015 (ovvero tra pochi mesi). La mia domanda è la seguente:
1) Crede che mi debba arrivare la documentazione a casa della visita e il luogo AUTOMATICAMENTE perchè nei loro database è presente la scadenza del mio decreto oppure è necessario rifare la domanda come se fosse la prima volta?
Non so se è chiara la domanda (mi auguro di sì) e spero che possa darmi qualche delucidazione in merito.
Un caro saluto
Buonasera.
Dovrebbero richiamare in automatico, ma spesso le scadenze non sono rispettate.
Le consiglio, ai primi di dicembre, di iniziare a sollecitare, tramite patronato, la visita di revisione.
Si tratta di un sollecito, non di una nuova istanza e quindi non è necessario presentare un certificato telematico.
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
Salve, grazie per le preziose informazioni, volecvo chiedere solo una precisazione, chi ha il 75% di invalidità e con il proprio reddito lavorativo non supera i 15.000 euro all’anno, ha diritto all’assegno di invalidità?
Grazie e cordiali saluti.
Il limite di reddito per il 2014, redditi 2013, è di € 4.795,57.
buon giorno,
sono un invalido civile con invalidità al 80% , attualmente in forza lavoro con una contribuzione di 35 anni e il 12 gennaio 2015 compio i 60 anni .
Volevo sapere se posso fare richiesta della pensione anticipata o di quali agevolazioni posso usufruire.
inoltre volevo sapere se la percentuale di invalidità sia giusto,in quanto sono affetto da:
CARDIOPATIA ISCHEMICA VASCOLARIZZATA
SINDROME AFFETTIVA BIPOLARE
GLAUCOMA CRONICO
DIABETE MELLITO TIPO 2
PROTUSIONI DISCALI MULTIPLE
SPONDILO ARTRITE B27 POSITIVA per analogia
perchè sul verbale di accertamento c’è scritto che posso fare ricorso nel caso non ritenessi giusto la percentuale che mi hanno assegnato.
in attesa di una Sua gradita risposta
cordiali saluti
vincenzo
Buonasera.
In ordine:
1) poiché ha un monte contributivo maggiore di 20 anni, dopo il compimento del 60° anno di età potrà fare istanza di pensione anticipata di vecchiaia per il quale è necessaria un’invalidità dell’80%; non è automatico rispetto al riconoscimento che lei ha già, nel senso che dovrà sottoporsi a ulteriore visita di accertamento presso la sede INPS, ma aiuta che lei ha già quel riconoscimento;
2) circa l’esattezza della valutazione, non sono in grado di risponderle; per alcune cose, come i deficit visivi, le percentuali si ottengono quasi matematicamente, ma per patologie come le sue, che possono avere gravità molto variabili, in assenza di visita diretta e di consultazione della documentazione specialistica, non può essere dato un giudizio affidabile a distanza;
3) il ricorso è solo giudiziario, cioè si intenta una causa; ma bisogna valutare se comunque ne vale la pena o addirittura se il giudice la riterrebbe ricevibile; tra il 74% e il 99% non c’è alcuna differenza; i benefici possibili sono uguali e uguale è la somma che verrebbe erogata se il suo reddito è inferiore al valore indicato in questa pagina; con il 100% si aggiunge anche l’esenzione tiket per i farmaci ma il resto è uguale , tranne il limite di reddito che è maggiore (vede sopra). Ma se lei lavora e supera il limite di reddito anche per il 100% non c’è un possibile beneficio economico e quindi il giudice potrebbe ritenere la causa inutile e bloccarla in partenza.
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
Volevo ringraziarla per la sua professionalità,disponibilità e premura nel prendersi cura delle persone che hanno bisogno di chiarimenti.
saluti
vincenzo
Grazie a Lei e a coloro che mi seguono.
Gentile dott. Nicolosi,
buon giorno. Le volevo chiedere la seguente cosa nell’interpretazione di un verbale della Legge 104. Nel verbale è scritta la seguente cosa:
Ai sensi dell’art. 4 della Legge 05 Febbraio 1992 n°104, la commissione medica riconosce l’interessato: PORTATORE DI HANDICAP (COMMA 1 ART.3). Poi è aggiunto:
L’interessato è portatore di handicap con ridotte ed impedite capacità motorie permanenti (art. 8 della legge n° 449/1997):
Revisione: NO
Volevo pertanto chiederle se, con tale dicitura, si possono avere le agevolazioni classiche: IVA al 4% e cose di questo genere qua.
Attendo una sua risposta.
Cari saluti
Francesco
Buonasera.
Mi risulta che la riduzione dell’IVA al 4% può essere concessa ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie su apparecchiature (comprese automobili se adatte o adattate per trasportare il soggetto disabile) o ristrutturazioni utili a ridurre il suo stato di handicap; ad esempio un montascale può essere ammesso all’applicazione dell’IVA agevolata al 4%.
Saluti
Buona sera.Volevo ringraziarLA per la risposta data. Le auguro buona serata e buon lavoro
Buon giorno dottore. Volevo chiederle con queste patologie ( schisi vertebrale, ernia cervicale, mal occlusione mandibolare ) se mi potrebbero riconoscere un minimo di invalidità che mi possa servire nella priorità riguardo la scelta sedi graduatorie scolastiche. GRAZIE
Le avevo già scritto ma non sono piu’ riuscita a trovare l’eventuale risposta.
Buonasera.
Non lo trovava perchè ancora non ero riuscito a sedermi al PC per controllare il blog, quindi non era approvato.
Le percentuali di invalidità civile, nella stragrande maggioranza dei casi, non vengono individuate solo sulla scorta del “nome” della patologia ma anche e soprattutto in riferimento all’incidenza funzionale.
Quindi per fare una valutazione che abbia un minimo di affidabilità occorre sempre visionare la documentazione e visitare il paziente.
Tanto per fare un esempio.
la schisi vertebrale provoca dolore? Provoca neuropatia agli arti inferiori? Se “si” di quale gravità? Ha un’incidenza sulla deambulazione?
L’ernia discale cervicale è una vera ernia o una “protrusione”? Provoca compressione midollare? Provoca turbe motorie agli arti superiori e/o inferiori? Provoca invece solo turbe sensitive? Provoca solo dolore cervicale? etc.
Quindi solo un medico in carne ed ossa può rispondere correttamente alla sua domanda.
Saluti.
Dott. Salvatore Niicolosi
Gentile dott. Nicolosi,
buon giorno. Volevo chiederle qualcosa riguarda gli assegni familiari. Una ipotetica situazione sarebbe questa. Una persona di sesso maschile ha anni 61 e la moglie di anni 60 è dipendente comunale. Hanno due figli maggiorenni sani. Il marito, invece, ha il 100% di invalidità civile e come reddito ha solo i 279 di invalidità civile in quanto ha perso il lavoro. Non ha altri redditi il marito. La moglie prende, più o meno, 23 mila euro annui lordi di stipendio. Quindi il loro reddito è quello della moglie e in più c’è l’invalidità civile e quindi i 279 euro. La moglie potrebbe fare la domanda per l’assegno familiare? Deve andare all’ INPS per fare la pratica, giusto? Ho trovato anche la tabella Excel dove ci sono i vari casi http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2076%20del%2011-06-2014_Allegato%20n%201.xls
ma onestamente pare che il caso in cui ci sono due coniugi di cui il componente inabile è il coniuge non è previsto. Ci sono tutti i casi: figli minorenni, figli maggiorenni inabili, ma il caso in cui ci sono due figli maggiorenni e il componente inabile è il coniuge non mi sembra contemplato. Lei mi sa dire qualcosa in merito?
Un saluto
Buonasera.
Sono spiacente, ma il suo quesito è esclusivamente burocratico e va al di là delle mie competenze. Gli amministrativi dei patronati potranno sicuramente darle una risposta affidabile.
Potrebbe controllare anche sull’ottimo sito handylex.org.
Dott. Salvatore Nicolosi
Gentile dottor Nicolosi se ho capito bene nella remota eventualità mi lasciassero il 100% di invalidità dopo la visita di revisione potrei quindi non solo tornare a lavorare ma se il reddito non supera i 16 mila e rotti euro anche percepire la pensione di inabilità come sta succedendo adesso che però sono ancora a casa con certificato medico di grave patologia? Mi scusi ma i dubbi sono tanti e le leggi anche. Ho un’altra domanda. Per quanto tempo dopo aver concluso i cicli di chemioterapia posso usufruire della grave patologia? Il mio medico mi ha detto che fino a che ho i postumi della chemio si va avanti così. Io effettivamente sono sempre stanca e psicologicamente ho delle grosse difficoltà per questo continuo ad andare dalla psicoterapeuta ma nello stesso tempo vorrei tornare alla vita normale. Il sindacato al quale mi sono rivolta mi dice che è il medico che stabilisce in base alle visite che fa al paziente quando questo è pronto al rientro al lavoro. tutto questo è corretto? E se mi abbassano l’invalidità e io non sono pronta al rientro si continua con la grave patologia o diventa malattia e quindi soggetta alle visite fiscali? Mi scuso ma sono molto confusa. Tutti mi rassicurano e mi dicono di pensare solo a riprendermi ma ho paura di sbagliare e di incorrere in sanzioni. Il cancro è una cosa terribile ma la chemioterapia mi ha reso una persona terribilmente insicura e piena di dubbi su qualunque cosa. Scusi lo sfogo. La ringrazio infinitamente per le sue risposte e per il tempo che mi dedicherà. Saluti.
Visto che siamo in ambito di invalidità civile le confermo che può continuare a lavorare.
Premesso che credo di capire che lei sia dipendente di un’amministrazione pubblica, devo dire che il concetto di “postumi della chemioterapia” nel suo caso è errato; si dovrebbe usare il termine “esiti”, ma comunque lo si chiami, il problema è che non esiste un tempo standard post-chemioterapia oltre il quale cessa la “grave malattia” o la “terapia salvavita”. Il periodo in cui si manifestano esiti non ancora stabilizzati del trattamento chemioterapico, a rigore, non fa parte quindi del periodo di esclusione dal periodo di comporto e dall’esclusione delle visite fiscali.
In verità però in alcuni settori anche i periodi di convalescenza post-chemioterapia sono salvaguardati, ad esempio nella scuola; il suo medico potrebbe avere ragione. Quando cessa la convalescenza però è opinabile e quindi segua le indicazioni del suo medico (se, ripeto, è questo il suo caso).
Non c’è rapporto tra la percentuale di invalidità e il regime del periodo di malattia. Teoricamente il lavoratore potrebbe anche non richiedere il riconoscimento dell’invalidità, ma non per questo non avrebbe diritto ai benefici connessi alle “terapie salvavita”. Sono valutazioni diverse, che fondano le loro basi su leggi diverse, che non necessariamente devono avere un percorso parallelo.
Saluti e … i suo parenti e suoi amici la riattendono serena e felice di aver sconfitto un nemico terribile; li riabbracci e torni alla sua vita ordinaria.
Dott. Salvatore Nicolosi
Gent dott., complimenti per la sua pagina web , abito nel nordest veeneto ho 58 anni lavoro alle poste italiane da ben 38 anni facevo lautista mi hanno declassato la patente di guida da D a B . Facendo le visite annuali della sicurezzq del lavoro il medico dopo di aver visto tutti i referti mi ha invitato di inoltrare a richieata di invalidità, per le seguuenti patologie:
1 ipertrofia prostatica bilobata periuretrale con incontinenza urinaria cronica ed episodi recidivanti di prostatite acuta
2 poliartrosi con insufficienza statica e dinamica al rachide in toto con rettificazione della lrdosi cervicale, spondiloartrosi lombosacrale e presenza di discopatia multipla
sintomatica con rachialgie recidivanti stenoci C5 C6
3 esiti di intervento chirurgico per lesione traumatica del sopraspinoso con instabilità del CLB alla spalla sx (eseguita riparazione chirurgica della cuffia dei rotatori; succesiva discesa postintervento del muscolo bicipite sx giudicata inoperabile), consistenti in parastesie ed iposensiblitá tattile, termica e algica associate a limitazione
dell’arto superiore sx.
4 esiti di intervento chirurgico alla carotide sx
5 ipertensione arteriosa sintomatica in politerapia di difficile compenso farmacologico
6 obesitá invalidante
7 tiroide cronica in ipotiroidismo
8 diabete mellito non insulino dipendente
9 ipoacusia bilaterale piú gravea dx di tipo misto, esiti di timpanoplastica a sx
Le chido scusa se ho elencato gutte le patologie , chiedo solo se con queste patologie secondo il suo parere sussiste una invalidità permanente
Buonasera.
Sicuramente si tratta di patologie invalidanti.
Ma tutto deve essere documentato con idonea e recente certificazione specialistica, soprattutto funzionale. Cioè bisogna far certificare, altre alle malattie, anche la gravità dei deficit funzionali.
Non sono in grado di quantificare la percentuale, in quanto si deve sempre visionare tutta la documentazione e visitare il paziente, ma dovrebbe essere un’invalidità significativa.
Saluti
Volevo ringraziarLa della sua soddisfacente e precisa risposta che mi ha dato. Ho già ioltrato domanda, dopo sarà la commissione a decidere. Rinnovo i miei ringraziamenti augurandoLe un buon lavoro e buon inizio settimana
gentile dottor Nicolosi ho una invalidità al 100% fino ad ottobre 2014 con revisione a causa del fatto che mi sono dovuta sottoporre a chemioterapia per un cancro alle ovaie e precedentemente sono stata sottoposta a 3 interventi chirurgici con asportazione un pezzo alla volta di 3 tumori più gli annessi e l’utero. La mia domanda è la seguente: se come credo mi verrà abbassata la percentuale di invalidità potrò tornare a lavorare? Per adesso sul verbale c’è scritto invalidità al 100% con inabilità permanente al lavoro. Nell’ipotesi che mi lasciassero il 100% posso comunque tornare a lavorare? Ho 47 anni e sono dipendente statale e vivere solo con la pensione di inabilità che mi hanno concesso per un anno perché il mio reddito non superava i fantomatici 16 mila e rotti euro sarebbe dura. Quindi per concludere l’invalidità al 100% è compatibile con il lavoro? al di sotto del 100%? Grazie infinite. Saluti.
Buonasera.
Si, l’invalidità civile al 100% è compatibile con il lavoro, anche se la somma che viene percepita si chiama pensione di inabilità.
Quella che non è compatibile con il lavoro è la Pensione di inabilità secondo le indicazioni della legge 222/84, quella, per intenderci, che fa parte del gruppo delle pensioni contributive (da QUI la descrizione)
Saluti
Gentile Dottore
Avrei bisogno di una informazione. Mio padre ottantenne con morbo di parkinson ed altre patologie è stato riconosciuto invalido al 100% ha ottenuto la 104 senza revisione perché in situazione di handicap grave ma nn gli è stato riconosciuto l’accompagnamento. Come è possibile ciò.
La ringrazio anticipatamente.
I requisiti per la concessione dell’indennità di accompagnamento e quelli per il riconoscimento della condizione di soggetto con handicap grave, secondo le indicazioni dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/92, sono simili ma assolutamente non uguali.
A titolo di esempio, per capire, non sempre ai dializzati viene concessa l’indennità di accompagnamento, ma sempre vengono riconosciuti soggetti con handicap grave (art 3 comma 3 leggge 104/92).
Quindi è possibile e, in realtà, niente affatto raro ciò che le è accaduto
Dottor. Nicolosi,
buon giorno. Volevo chiedere un’informazione. Ho letto della maggiorazione sulla pensione di inabilità. Allora io al momento ho 61 anni e prendo solo i 279 euro di reddito di invalido civile. Non ho altri redditi. Ho il 100% di invalidità senza accompagnamento. Mia moglie ha reddito (supera i 18 mila euro lordi all’anno). Posso chiedere questa maggiorazione secondo lei? Bisogna andare espressamente all’INPS? Bisogna fare una domanda apposita? Spero che si possa leggere il link che le ho inviato.
http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&itemDir=6232
Cari saluti.
Buongiorno.
Io sono l’unico curatore del sito, sono un medico e, pur avendo competenze di medicina legale e in particolare nell’area previdenziale, non sono in grado di rispondere con affidabilità a quesiti strettamente amministrativi.
La invito a rivolgersi ad un patronato i cui dipendenti sapranno sicuramente dare una risposta affidabile, anche perchè possono controllare, praticamente istantaneamente, la sua situazione contributiva.
Dott. Salvatore Nicolosi
Dottor. Nicolosi,
buon giorno. Ho scritto qualche commento fa riguardo al proseguimento dell’importo per gli invalidi civili oltre il 65 anni e 3 mesi di età. Attualmente io non percepisco reddito se non l’invalidità civile appunto (i 279 euro). A 65 anni e 3 mesi, nel caso in cui non percepisca reddito sempre, e nel caso di 100% di invalidità confermata, ho letto da questo articolo che dovrei prendere l’assegno sociale. In pratica si tratta però di un importo pari a 477 euro, corretto?
http://www.dirittierisposte.it/Schede/Persone/Salute/l_assegno_sociale_id1112219_art.aspx#A quanto ammonta l¿assegno sociale
Poi volevo anche chiedere se, arrivato a 67/68 anni di età (o comunque la data in cui si va in pensione) nel caso in cui non superassi i famosi 16 mila e rotti di euro di pensione annui potrò beneficiare sempre di questo assegno sociale oppure dei 279 euro in quel caso?
Mi scuso per le domande.
Cordiali saluti
Buonasera.
Si, è corretto quanto ha letto nell’articolo che lei mi segnala, quindi l’importo è effettivamente circa 477 €.
Nello stesso articolo, nella sezione “A quanto ammonta l’assegno sociale” è spiagato cosa accade se ad un certo momento si inizia ad avere un reddito, ad esempio la pensione. L’unica differenza è che nel suo caso, essendoinvalido civile, conterebbe solo il suo reddito personale.
Buongiorno Dr. Nicolosi,
sono una invalida civile di 43 anni con riconoscimento di invalidità al 75% da più di 20 anni. Ho usufruito di assegno di invalidità durante il periodo degli studi, assegno che è stato sospeso una volta iniziata l’attività lavorativa.
Permanendo la percentuale di invalidità al 75% (con probabile futuro aggravamento)e lavorando come dipendente pubblico dal 2008, le chiedo se sia possibile richiedere l’attibuzione di un assegno ordinario di invalidità e dei contributi figurativi di cui si è accennato pocanzi. Esistono limiti di reddito?
Un’eventuale incremento della invalidità al 100% sarebbe comunque compatibile con il lavoro o dovrei interrompere (pur permanendo effettive capacità lavorative)?
La ringrazio per la disponibilità,
cordialmente
Sara
Buonasera.
In ordine:
1) l’assegno ordinario di invalidità viene concesso ai dipendenti del settore privato; per i dipendenti pubblici sono previste le invalidità in questa pagina;
2) No;
3) si, è compatibile
Saluti
3)
Buongiorno vorrei sapere se è possibile avere riconosciuto i contributi figurativi.
1) sono impiegato Comunale
2)ho avuto il 67% da ragazzo e prima di essere assunto
3)non sapevo dei contributi figurativi e subito ho fatto l’aggravamento
4) ho il 75% da 1 anno
Vorrei sapere visto che il 67% mi è stato riconosciuto negli anni 80 e che alla data odierna ho 22 anni di servizio negli enti locali mi possono riconoscere anche i contributi figurativi con la vecchia legge del 71 n.118? visto che si prendeva anche la pensione con il 67%
La legge che prevede 2 mesi di contributi figurativi per ogni anno di invalidità superiore al 74% è la 388/2000, al comma 3, art. 80:
“… 3. A decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonche’ agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali e’ stata riconosciuta un’invalidita’ superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, e’ riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianita’ contributiva, il beneficio e’ riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa. …”.
Quindi ciò che chiede lei è impossibile.
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
Gentile dottore, volevo chiedere un’informazione. Ho un invalidità civile al 100% senza accompagnamento. Ad oggi prendo i 279 euro perchè non ho raggiunto i requisiti per andare in pensione e perchè non supero il limite di reddito annuale. Benissimo ma al raggiungimento dell’età pensionabile questi 279 euro (se non supero il reddito con la mia pensione) mi spettano ancora oppure no? Ovviamente se ottengo sempre il 100% durante le revisioni.
Saluti.
Buone vacanze, grazie mille.
Buonasera.
Mi risulta di si.
Dottor Nicolosi grazie per la risposta. Le risulta con un buon grado di certezza oppure non è sicurissimo al 100%? Io ho letto che un valore soglia dovrebbe essere 65 anni. Perchè viene nominato, che lei sappia?
Per la precisione 65 anni e 3 mesi.
Io mi occupo fondamentalmente delle parti mediche delle pratiche di invalidità civile, ma questo mi costringe a valutare anche alcuni aspetti amministrativi, e da un mio quesito simile al suo che recentemente ho posto all’amministrativo di un patronato con cui collaboro mi è stata data questa risposta.
In ogni caso, sul sito dell’INPS in QUESTA pagina informativa riguardante la pensione di inabilità, nelle ultime 2 righe viene affermata la stessa cosa.
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
Quindi in pratica, ricapitolando, al raggiungimento dei 65 anni e 3 mesi, prenderei lo stesso i 279 euro (magari un pò di più vista l’inflazione) diciamo a vita sempre che la mia pensione (quando sarà) sarà sotto i 16 mila (magari un pò di più) euro all’anno, corretto?
Si.
Sono invalido riconosciuto ultrasessantacinquenne con accompagno legge 104 con revisione a gennaio 2015. Le patologie di cui sono affetto:
Tubercolosi polmonare- Epatite cronica- Intervento di 5 BY-Pass Aortocoronarici- Intervento per Aneurisma Aorta Addominale sottorenale- Interv. Colicestectomia- Ipertrofia prostatica-Trombosi venosa profonda arto inf. sx con ricovero Febbraio 2014- Broncopolmonite acuta con ricovero Gennaio 2014- LEUCEMIA LINFATICA CRONICA dal 2010 in Chemioterapia in Day Hospital (1 ciclo mensile ogni 6 mesi) con RITUXIMAB e Bendamustina.Trasfusioni periodiche e punture periodiche di ERITROPOETINA. Monitoraggio INR. E farmaci: LAMIVUDINA ISONIAZIDE, PANTOPRAZOLO,UROREC,ALLOPURINOLO, SECTRAL giornalieri. Vorrei chiedere se con tutte queste patologie alla revisione Medico-Legale di gennaio 2015 verrò ancora considerato invalido. La ringrazio anticipatamente se vorrà rispondermi. Distinti saluti. Antonio Varrà
Buonasera.
E’ molto probabile, da ciò che leggo, che l’indennità di accompagnamento sia stata concessa per la chemioterapia necessaria al trattamento della leucemia. Se le condizioni sono rimaste invariate, cioè se effettua ancora chemioterapoa, dovrebbero (posso usare solo il condizionale) confermare.
Saluti.
Dott. S. Nicolosi
Buongiorno,sono un invalido civile di 55 anni,titolare di assegno ordinario di invalidita’ dal 2006 e confermato in via definitiva. Volevo chiederle ,vista la mia intenzione di smettere di lavorare a gennaio 2015,se andro’incontro alle penalizzazzioni,1% per i primi due anni e poi 2% per i seguenti fino al compimento dei 62 anni. Grazie e saluti.
Buonasera.
Le ricordo che l’assegno ordinario di invalidità non è una pensione anticipata, quindi le penalizzazioni previste per coloro che vanno in pensione anticipatamente e di cui lei chiede non sussistono.
Inoltre, ritengo opportuno ricordarle che l’assegno ordinario nel suo caso è definitivo nel senso che lei non deve più presentare istanza allo scadere di ogni triennio, ma l’INPS lo può comunque revisionare. Non per niente non è una pensione anticipata, ma un sostegno previsto per i lavoratori del comparto privato che hanno perduto oltre i 2/3 di capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini
Che lei lavori o no non importa; la differenza è che lei percepirà solo l’assegno e quindi pagherà le imposte solo sull’Assegno
Saluti
Dott. Salvatore Nicolosi
Grazie per la risposta, quindi se smetto di lavorare e l’inps mi revisiona e eventualmente mi toglie l’assegno, io mi trovo senza reddito e senza pensione ? Ho 40 anni di contributi, potrei secondo lei disdire l’assegno ordinario e optare per la pensione anticipata ? Grazie e complimenti per la competenza.
Alla prima domanda, in via teorica, la risposta è affermativa; accade raramente, ma è accaduto; poi siamo stati in grado di ottenere il ripristino con il ricorso al Comitato Provinciale, ma è stata dura e il tempo perduto ha messo a dura prova le finanze del lavoratore.
Naturalmente questo è un discorso teorico, perchè non la conosco, non conosco le sue patologie e comunque non potrei fare una valutazione corretta a distanza. Quindi il mio timore potrebbe essere assolutamente ingiustificato.
Sul secondo quesito, più amministrativo, credo proprio che possa, naturalmente a 42 anni e 1 mese di contribuzione se non sbaglio, ma con una penalizzazione sicuramente non piccola. Ma per questa domanda farebbe bene a non fidarsi in modo assoluto della mia risposta; questa ultima riforma delle pensioni mi sembra piena di trappole e comunque c’è nell’aria qualche notizia di modifiche, non a brevissimo, ma … chissa’. Troverà risposte sicuramente affidabile presso un patronato.
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
Da oltre 10 anni ( adesso ne ho 70 )sono invalido civile al 100% per grave malformazione congenita dell’arto inferiore destro con accorciamento dell’arto di 17 cm. con conseguenti gravi problemi di deambulazione Ho il riconoscimento della 104.Non ho mai fatto domanda di accompagnamento per timore di perdere il rinnovo della patente speciale che per me è ” vita” :adesso leggo che il mantenimento della patente speciale è compatibile con l’assegno di accompagnamento e che il mio alto reddito non inficia la possibilità di ottenere l’assegno di accompagnamento medesimo. A questo punto ho motivo di ritenere che non avrei alcuna difficoltà ,adesso , che ho le idee più chiare, ad ottenere l’assegno di accompagnamento, se lo ottenessi a quali controindicazioni potrei andare incontro ? Grazie per una pronta risposta.
Buongiorno.
Non mi risulta che possano esserci problemi connessi all’ottenimento dell’indennità di accompagnamento; l’unico, in effetti da lei già individuato, poteva essere quello della patente di guida, che però si è risolto da sè visto che lei ha la patente speciale per il deficit agli arti inferiori.
Buonasera, a mia madre dopo un ricorso avverso il verbale rilasciato dalla commissione medica dell’Asl, avvalendoci di un Patronato, il Giudice del Tribunale ha condannato l’Inps al riconoscimento dell’indennità d’accompagnamento, compreso l’erogazione degli arretrati. La mia domanda è la seguente: per avere i benefici della Legge 104/92 – comma 3 – art. 3 devo far eseguire a mia madre nuovamente la visita presso l’Asl, o basta la sentenza del Giudice che riconosce a mamma l’invalidità al 100% con indennità d’accompagnamento? In attesa di un riscontro a questa e-mail porgo distinti saluti. Maria
Buonasera.
Per ottenere ibenefici della legge 104/92 occorre presentare istanza specifica con modalità uguali rispetto a quella dell’invalidità civile.
Quindi prima certificato on-line in cui viene flaggata solo la voce “handicap”, poi domanda tramite patronato a cui seguirà una visita da parte di una commissione USL.
E’ opportuno produrre, in quella visita, oltre alla documentazione medica specialistica, anche la relazione del CTU e la copia della sentenza.
Saluti
Dott. Salvatore Nicolosi
Salve dott. volevo un informazione, essendo invalido civile al 75% e iscrivendomi all’ massimo collocamento posso chiedere in modo automatico il cambio contratto lavorativo (privato) ad invalido civile.. siamo circa 90 persone che lavoriamo presso questa azienda..
grazie
cordiali saluti
rocco
Buonasera.
Questo blog è curato solo dal sottoscritto, medico con competenze anche in medicina legale, soprattutto in ambito previdenziale.
Avrà notato, spero, che le parti a carattere amministrativo sulla legge 68/99, che è quella dell’inserimento lavorativo dei disabili, sono piuttosto carenti; questo è dovuto al fatto che su questo campo ammetto di avere delle lacune e pertanto non mi “avventuro” molto in questo ambito.
Quindi al suo quesito non sono certo di poter rispondere con esattezza, anche se un’idea me la sono fatta.
La mia idea è che l’automatismo non esiste e quindi occorre parlare con la dirigenza dell’azienda e vedere se per loro è una possibilità fattibile e/o conveniente.
Attenzione però: ho avuto notizia di casi in cui l’azienda, che necessitava di licenziare personale, avuto notizia di questo genere, ha inviato il proprio dipendente a visita dal medico competente per la conferma dell’idoneità alle mansioni. Le limitazioni poste dal medico competente hanno poi provocato il licenziamento perchè, secondo l’azienda, all’interno del ciclo lavorativo non c’erano mansioni compatibili con il suo stato di salute.
Quindi occorre valutare attentamente anche, mi si passi l’espressione, l’aria che tira in azienda.
Naturalmente commenti aggiuntivi utili e costruttivi provenienti da visitatori esperti saranno prontamente pubblicati.
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
Grazie mille dottore. Quindi, il requisito più “stringente” da dover superare è proprio quello dell’inabilità totale a qualsiasi lavoro, corretto?
Ovviamente avere un invalidità civile al 100% non è un qualcosa in più, corretto? E’ ininfluente ai fini della valutazione, corretto?
Infine volevo fare un parallelo tra questa inabilità al lavoro e i requisiti per avere l’accompagnamento. Cioè sono più stringenti quelli dell’ accompagnamento oppure grosso modo sono gli stessi requisiti per ottenere l’accompagnamento?
Grazie mille per la sua estrema disponibilità.
Saluti.
1) al primo quesito la risposta è “si”
2) si, è ininfluente in quanto si tratta di norme diverse e requisiti diversi, però … a volte se il riconoscimento è recente aiuta;
3) non esiste alcun parallelismo tra inabilità lavorativa ed indennità di accompagnamento; infatti i requisiti per l’indennità di accompagnamento sono, in alternativa o uno solo:
a. non in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompgnatore;
b. non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Saluti
Perfetto. Si, questo aspetto lo immaginavo, ovviamente. Si tratta di una malattia cronica invalidante quindi i “requisiti” che lei mi ha detto vengono rispettati. Se poi siano tali da decretare un invalidità permanente al lavoro beh, questo non è compito mio dirlo. Però almeno sulla carta i requisiti che lei mi ha detto ci sono. Però lei, caro dottore, mi conferma al 100% che sia possibile muoversi anche dopo il decesso con la domanda di reversibilità, corretto? Lei, non per sapere i fatti suoi, ha proprio esperienza diretta in merito sulla questione?
Poi, e con questo concludo, la questione di convivenza tra i due deve essere testimoniata da un semplice stato di famiglia, andrebbe bene?
Buona domenica.
Saluti.
Si, ho esperienza, come consulente di 3 patronati diversi, per avere trattato i ricorsi per la negazione del beneficio.
La risposta sulla convivenza è “si”; del resto sicuramente risulta che hanno lo stesso indirizzo di residenza.
Saluti
Ho esperienza diretta in quanto, come consulente di 3 patronati diversi, ho trattato i ricorsi in collegiale per negata inabilità in istanza di reversibilità per figlio inabile.
Per quanto riguarda la convivenza, lo stato di famiglia va bene e, del resto, risulta sicuramente che hanno lo stesso indirizzo di residenza.
Saluti
Quindi in pratica, in conclusione, lei mi dice che adesso sistemo tutta la documentazione in possesso. Poi, dalla data del decesso in poi, tutta la documentazione è ininfluente. Se dopo 4 mesi si fa domanda per la pensione di reversibilità si deve portare solo la documentazione fino al giorno prima della data del decesso, corretto? Tutta la documentazione di un giorno dopo il decesso non conta più: corretta l’interpretazione?
Spero di aver capito tutto e di non doverla più disturbare.
Buona serata.
Saluti.
Quasi.
L’inabilità deve avere anche il carattere della persistenza; intendo dire che se per una patologia acuta il richiedente è inabile proprio nei 20 giorni prima del decesso, ma poi “migliora”, si tratta di una condizione che potrebbe essere valutata in senso non favorevole.
Quindi la documentazione deve essere di prima ( per dimostrare che non si è inventata la patologia per l’occasione), di durante (per dimostrare l’inabilità alla data del decesso) e di dopo (per dimostrare la persistenza); la quantità della documentazione successiva naturalmente dipende da quanto si è distanti dall’evento luttuoso.
Saluti
Gentile dottore,
navigando in rete ho trovato il seguente link: mi sembra attendibile però vorrei ragionare con lei.
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-06-12;222!vig=
Da questa norma, all’articolo 6 è scritta la seguente cosa:
6. L’assegno di invalidita’ di cui al presente articolo non e’
reversibile ai superstiti. Agli stessi spetta la pensione di
reversibilita’, in base alle norme che, nelle gestioni previdenziali
di competenza, disciplinano detta pensione in favore dei superstiti
di assicurato. Ai fini del conseguimento dei requisiti di
contribuzione di cui al secondo comma del successivo articolo 4, si
considerano utili i periodi di godimento dell’assegno di invalidita’,
nei quali non sia stata prestata attivita’ lavorativa.
Quando letto che…agli stessi spetta la pensione di reversibilità io ho capito che anche chi ha l’assegno ordinario di invalidità può “sperare” di avere la pensione di reversibilità, oppure sbaglio? Lei non può proprio informarsi a riguardo per capire come districarsi in questa faccenda?
Rimango in attesa di una sua risposta e di un suo pensiero in merito.
Un caro saluto
Buonasera.
Mi pare che lei, andando a destra e manca stia complicando le cose; per inciso, il link indicato è proprio il testo della legge 222/84, quindi certo che è affidabile; è proprio la legge che all’art. 2 definisce il soggetto inabile, ma mi pare che l’articolo segnalato non abbia attinenza con il suo caso.
Cerchiamo di riassumere e di aggiungere qualche altra notizia.
L’istanza di reversibilità può essere presentato da chiunque ritenga di trovarsi in una condizione di inabilità, sia che sia stato giudicato precedentemente inabile o no; in ogni caso il giudizio di inabilità viene fatto sempre ex novo “alla data del decesso del dante causa”, cioè del titolare della pensione, la madre nel suo caso, e ciò o con visita diretta o con revisione della documentazione già in possesso dell’INPS.
Ma attenzione:
se la madre a sua volta ha una reversibilità per decesso del coniuge, non è lei la titolare originaria ma il marito, quindi la data a cui far risalire l’inabilità è il decesso del marito e questo viene fatto esaminando la documentazione medica del richiedente. Il richiedente potrebbe presentare domanda anche dopo 1 anno, ma ciò non incide sul giudizio di inabilità, che deve essere sempre alla data del decesso del dante causa;
L’assegno ordinario di Invalidità e la pensione di inabilità non sono reversibili; lo sono la pensione di vecchiaia e di anzianità, sia se si è titolare diretto, sia se la si percepisce per decesso del coniuge.
Lasci perdere tutto il resto; ciò che conta ulteriormente è il reddito del soggetto inabile e se possa essere considerato “a carico” del dante causa; il tetto di reddito può essere chiesto ad un buon patronato, sempre aggiornato su questi argomenti.
l’Unica cosa che posso consigliare ulteriormente è di procedere per tempo, anche da ora, alla creazione di una documentazione medica completa e significativa per quando dovrà, purtroppo, essere utilizzata.
Circa la modalità di come effettuare la domanda, dovrà obbligatoriamente appoggiarsi ad un patronato perchè è telematica; piccoli errori del “fai-da-te” possono costare cari, economicamente parlando.
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
Gentile dott. Nicolosi,
ho un ultimo dubbio. Il dubbio è il seguente. Ho trovato la seguente dicitura:
L’inabilità prevista per la pensione di reversibilità, è diversa da quella della invalidità civile.
È necessario che vi sia un riconoscimento di inabilità al lavoro da parte della commissione medica dell’ente erogatore della prestazione (art. 2, Legge 222/84 – DPR 818/1957).
Ora la questione è questa: chi prende l’assegno ordinario di invalidità è inabile al lavoro oppure è necessario avere proprio la pensione di inabilità? La legge 222/84 riguarda solo la pensione di inabilità oppure anche chi prende l’assegno ordinario di invalidità? E’ questo l’unico dubbio che ho attualmente.
Spero che possa rispondermi.
Grazie di tutto.
Adesso leggo anche il sito che mi ha fornito.
Buonasera.
L’assegno ordinario di invalidità viene erogato a colui che ha una riduzione di capacità lavorative, in occupazioni confacenti alle attitudini, a meno di 1/3.
Quindi non è inabile.
Ma comunque l’inabilità viene valutata su specifica istanza, quindi nulla vieta che un soggetto inabile alla data del decesso del genitore non abbia presentato la relativa istanza e conseguentemente non è necessario essere titolari di pensione di inabilità per avere riconosciuto il diritto alla pensione ai superstiti per figlio inabile. La commissione INPS valuta autonomamente rispetto al beneficio già in godimento.
Naturalmente se già il soggetto è percettore di pensione di inabilità, tutto è più facile e non è raro che l’accertamento sia fatto sugli atti, cioè sulla documentazione già in possesso dell’INPS.
Nella legge 222/84 sono previste entrambe le prestazioni, assegno ordinario di invalidità (art. 1) e pensione di inabilità (art. 2).
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
Ma quindi in pratica lei mi sta dicendo che la persona deve fare esplicita richiesta all’INPS, ho capito bene? Cioè la questione è che mio zio percepisce l’assegno ordinario di invalidità e vive con la madre (mia nonna). Ora la questione è questa: vorremmo metterlo nelle condizioni di poter usufruire della pensione di reversibilità della nonna una volta che essa (fra 100 anni) dovesse venire a mancare. Quindi lui adesso non deve far altro che andare all’ INPS e chiedere di essere sottoposta a visita per la legge 222/84, corretto? Lei mi ha scritto specifica istanza è questo quello che intende? Perchè se fosse così deve essere sottoposto ad ulteriore visita, corretto? C’è parecchia confusione su tante cose, purtroppo.
Spero che mi possa rispondere definitivamente alla questione in modo che io possa avere una visuale più ampia e capire come procedere.
Un saluto
Si, occorre fare una specifica istanza, ma naturalmente occorre che sia accolta.
Le possibilità sono 2:
1) si fa ora domanda di pensione di inabilità, sempre sperando che sia accolta, e poi al decesso della madre si presenta (si deve presentare) istanza di pensione ai superstiti per figlio inabile; in questo caso può essere comunque chiamato a visita per l’accertamento dell’inabilità, ma può anche accadere che la pratica sia decisa sugli atti già in possesso dell’INPS.
2) direttamente, al decesso della madre si fa istanza di pensione ai superstiti per figlio inabile; in questo caso sarà chiamato chiamato a visita per l’accertamento dell’inabilità.
Esiste naturalmente la possibilità che l’istanza non sia accolta perchè, a parere del medico INPS, non vi sono i requisiti per il riconoscimento dell’Inabilità; in questo caso è possibile presentare ricorso per il riconoscimento dell’inabilità; in questa fase direi che è indispensabile l’assistenza di un medico legale o di un patronato, che lo fornisce gratuitamente, o privato a pagamento.
Dott. Salvatore Nicolosi
Gentile dott. Nicolosi,
ma quindi se mio zio avrebbe preso la pensione di inabilità (e non l’assegno ordinario) in pratica era stato dichiarato inabile e quindi tutto questo che lei adesso dice non si doveva fare, corretto? Per quanto riguarda l’ opzione nuumero 2 ho da chiederle:
– Ma non è che facendo tutto dopo il decesso della persona ci troviamo poi in difficoltà? Cioè la dichiarazione di stato di inabilità non deve essere fatta prima del decesso della persona? Lei mi ha scritto che sarà chiamato a visita per l’accertamento dell’inabilità ma non è troppo tardi? Io ho letto che deve essere dichiarato inabile PRIMA del decesso. Non si trova con la mia affermazione?
Poi le volevo chiedere un’altra cosa. Mio zio prende l’assegno ordinario ma questo vuol dire che il dottore con il quale ha fatto la visita ha ritenuto che le sue condizione di salute siano tali da avere anche 1/3 di capacità lavorativa potenziale, giusto? Cioè in pratica se gli dava la pensione di inabilità voleva dire che per lui non aveva capacità lavorative potenziali, corretto?
Grazie per la gentilezza.
Un saluto
Gentile dott. Nicolosi grazie per la risposta.
Le voglio chiedere un’altra cosa. Supponiamo che una persona (chiamiamola X per esempio) abbia una madre (chiamiamola Y) che percepisca una certa pensione. Supponiamo che X prenda l’assegno ordinario di invalidità e che sia dichiarato invalido civile. Alla data del decesso di Y (quindi della madre di X), se X e Y sono nello stesso stato di famiglia, X può prendere la pensione di reversibilità di Y, quindi della madre? Cioè la mia domanda è la seguente: Ammesso che X e Y sono nello stesso stato di famiglia, e che X sia decretato inabile al lavoro alla data di decesso di Y, e che X non lavori ma prenda solo l’assegno ordinario di invalidità, alla morte della madre, il figlio X può prendere la reversibilità della madre? Non so se è chiaro il quesito e se lei mi può rispondere.
Rimango in attesa di una sua risposta.
Un saluto.
Su questa pagina INPS avrà la risposta:
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b5614%3b5624%3b&lastMenu=5624&iMenu=1&iNodo=5624&p4=2
Come potrà notare:
“Hanno diritto alla pensione:
…
i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo; …”
Se lei percepisce un Assegno Ordinario di Invalidità, per definizione non è a carico, in quanto l’Assegno ordinario di Invalidità è considerata reddito.
Potrebbe sussistere una eccezione se il reddito è così basso da potersi ugualmente considerato a carico, ma non conosco questi limiti; dovrebbe informarsi presso un Patronato.
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
Ho trovato la seguente definizione di “a carico”:
La condizione “a carico” si configura come uno stato di bisogno determinato dalla non autosufficienza economica e dal mantenimento abituale da parte del dante causa quando il superstite percepisce un reddito non superiore all’importo del trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%.
Poi, ho trovato sempre che, il trattamento minimo di pensione:
La pensione integrata al trattamento minimo, o pensione minima, o integrazione al minimo, viene riconosciuta al pensionato il cui reddito da pensione, sulla base del calcolo dei contributi versati, risulti inferiore ad un livello fissato dalla legge, considerato il “minimo vitale”.
L’importo mensile varia ogni anno. Per il 2013, è stato fissato a 495,43 euro.I reddito da considerare è quello assoggettabile all’Irpef. Non deve includere: le pensioni d’invalidità civile; le rendite Inail; la casa di proprietà; i trattamenti di fine rapporto (Tfr) e la stessa pensione da integrare al minimo.
Quindi, in pratica, per il 2013, la condizione “a carico” è pari a 495 euro mensili. Però, se si deve maggiorare del 30%, avremo che il 30% di 495 euro è pari a 148 euro e quindi il figlio non dovrebbe superare i 643 euro mensili. Se non supera tale cifra, può essere considerato a carico, se supera tale cifra, ahimè non può essere considerato a carico. Da come ho capito anche la pensione di invalidità (i 275 euro mensili) non contribuiscono a fare reddito non essendo soggetti ad IRPEF.
Lei è d’accordo con il ragionamento che ho ho fatto? Potrebbe essere un ragionamento valido oppure no?
Un saluto
http://www.handylex.org/schede/reversibilita.shtml
In realtà da questa pagina ho letto la seguente cosa:
La “non autosufficienza economica” si verifica con modalità diverse; sono considerati non autosufficienti economicamente:
1)i figli maggiorenni (con le precisazioni esposte sopra) che hanno un reddito che non supera l’importo del trattamento minimo maggiorato del 30% (cioè 595,66 euro mensili per il 2009);
2)i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a fissato annualmente per il diritto alla pensione di invalido civile totale (cioè 1.240,52 euro mensili per il 2009);
3)i figli maggiorenni inabili, titolari dell’indennità di accompagnamento, che hanno un reddito non superiore a quello fissato annualmente per la concessione della pensione di invalido civile totale aumentato dell’importo dell’indennità di accompagnamento (e cioè 1.712,56 euro mensili per il 2009).
E’ un pò datato l’ultimo aggiornamento al sito però sembrerebbe che, nel caso una persona maggiorenne, inabile al lavoro, non dotato di assegno di accompagnamento, la quota è di 1240 euro mensili. Mi sembra un pò altino come valore, lei non trova?
L’affidabilità della pagina le sembra elevata? Come potrei fare per informarmi in maniera corretta?
Un saluto