Con i messaggi 65122 dell’8 agosto 2014 e 7382 del 1° ottobre 2014 l’INPS ha introdotto grosse novità per ciò che riguarda le procedure da effettuare quando il minore invalido civile compie 18 anni

Nei messaggi viene comunicato la presa d’atto delle disposizioni introdotte  con i commi 5 e 6 dell’articolo 25 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n° 90 (misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari),  tenendo conto delle modifiche apportate dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114

Tali commi introducono grosse novità per ciò che riguarda le procedure da effettuare quando il minore invalido civile compie 18 anni

I commi 5 e 6 dell’articolo 25 così recitano:

5. Ai minori già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.

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6. Ai minori titolari dell’indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell’indennità di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382, ovvero dell’indennità di comunicazione di cui all’art. 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, nonche’ ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall’art. 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all’art. 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore. 6-bis. Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Come si vede sono previsti 2 casi:

  1. minore invalido titolare di indennità di frequenza
  2. minore invalido titolare di indennità di accompagnamento (compresa quella per cecità e indennità di comunicazione)
MINORE INVALIDO CIVILE TITOLARE DI INDENNITA’ DI FREQUENZA CHE COMPIE 18 ANNI

L’indennità di frequenza viene concessa se il minore ha “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età“; non esiste quindi alcuna tabella di riferimento, ma solo un generico parametro medico-legale con confini non ben definibile rispetto alla condizione di “Minore non invalido”. Naturalmente deve essere soddisfatto eventualmente anche il requisito della frequenza di un corso scolastico o di un centro di riabilitazione o di un corso di addestramento professionale; per alcune malattie specifiche esistono delle linee guida INPS che cercano di meglio circoscrivere i casi in cui l’accoglimento di tale domanda è dovuto.

L’invalidità civile invece è una invalidità “lavorativa” riferita all’operaio generico per la cui valutazione viene utilizzata la tabella delle menomazioni del DM 05/02/1992; per percepire  l’Assegno Mensile di Assistenza occorre una percentuale di invalidità compresa tra il 74% e il 99%; per percepire la Pensione di Inabilità di invalido civile totale occorre che sia riconosciuta una percentuale di invalidità del 100%. In realtà economicamente le due prestazioni sono uguali, anche se è possibile, se ricorrono anche specifiche condizioni reddituali, la cosiddetta integrazione al milione , ma comunque cambiano i requisiti reddituali (vedere QUI).

La procedura prevista per il minore invalido percettore di indennità di frequenza è stata chiarita con il messaggio INPS n. 6512 dell’8 agosto 2014.

 In sostanza i minori titolari di indennità di frequenza possono presentare, già nei 6 mesi precedenti al compimento del 18 anno di età, istanza di concessione dei benefici connessi al riconoscimento di una percentuale di invalidità uguale o superiore al 74% e quindi la concessione di assegno mensile o pensione di inabilità. Si tratta di un’istanza da presentare tramite un patronato a cui non è necessario allegare l’usuale certificato medico on-line

La corresponsione del beneficio economico prosegue in via provvisoria anche dopo il compimento della maggiore età, ma successivamente il soggetto interessato verrà comunque sottoposto ad accertamento sanitario con visita medico-legale della Commissione preposta, in quanto, come fatto rilevare sopra,  i criteri di valutazione sono diversi e quindi deve essere comunque riconosciuta una percentuale di invalidità uguale o maggiore del 74%. Naturalmente dovrà essere confermato anche il requisito amministrativo, reddituale soprattutto.

Nel messaggio non viene specificato cosa accadrebbe se all’accertamento medico-legale successivo venisse riconosciuta una percentuale di invalidità inferiore al 74% e attualmente si è in fase assolutamente transitoria, ma ritengo che l’INPS, come accade in casi simili, procederebbe a richiesta di restituzione delle somme corrisposte dopo il compimento della maggiore età.

Interessanti anche le “disposizioni transitorie”, che qui integralmente trascrivo:

“… Il decreto legge n° 90/2014 spiega la sua efficacia a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: le nuove disposizioni trovano quindi applicazione “anche” per tutti i minori che abbiano già compiuto il diciottesimo anno d’età a far data dal 24 giugno 2014. Pertanto, al fine di consentire una compiuta disciplina della fase transitoria compresa tra l’entrata in vigore del decreto e la sua piena operatività, si forniscono di seguito le seguenti indicazioni.

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I titolari di indennità di frequenza, che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età a far data dal 24 giugno c.a. e non oltre la piena operatività del presente messaggio, potranno produrre istanza ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.L. n. 90/2014. Resta fermo l’accertamento dei requisiti sanitari al compimento della maggiore età. Sarà cura dell’Istituto informare direttamente tali soggetti in merito alle nuove disposizioni normative tramite apposita comunicazione epistolare e\o tramite chiamata diretta da parte del Contact Center. …

Quindi l’INPS si impegna, in questa iniziale fase, ad informare di questa possibilità i soggetti che hanno compiuto i 18 anni dal 24 giugno 2014 in poi.

QUESTO è il link per visualizzare il messaggio INPS n. 7382 del 01/10/2014 in PDF

 

MINORE INVALIDO TITOLARE DI INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO CHE COMPIE 18 ANNI

Anche in questo caso è necessaria una premessa.

L’indennità di accompagnamento viene concessa ai soggetti che, alternativamente o entrambi, sono,:

  • non in grado di compiere gli atti quotidiano della vita
  • non in grado di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore.

Questo criterio prescinde dall’età, cioè è tale ad ogni età, sia che il richiedente abbia 16 anni, sia che ne abbia 40, sia che ne abbia 80.

Coloro che percepiscono l’indennità di accompagnamento, se di età compresi tra i 18 e i 67, inoltre sono anche “invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa 100%” e quindi, se ne ricorrono anche i requisiti reddituali, percepiscono anche la pensione di inabilità per invalidi civili totali.

Con le nuove regole di cui al messaggio 7382 del 1° ottobre 2014, confermate con il messaggio n. 1446 del 18/04/2023, l’INPS informa che al compimento del 18° anno di età al minore invalido percettore  di indennità di accompagnamento la prestazione economica continua ad essere erogata senza alcuna necessità di presentare alcuna specifica istanza e contemporaneamente  verrà erogata anche la Pensione di Inabilità. Tale prestazione verrà erogata praticamente d’ufficio, ma il soggetto titolare dovrà tempestivamente dimostrare la sussistenza dei requisiti amministrativi, ad esempio quello reddituale, tramite il modello AP70.

Nel messaggio 1445/2023 l’INéS ha anche comunicato che sul proprio sito è stata creata una procedura che permette l’allegazione della documentazione necessaria a questo fine, procedura che può essere effettuata tramite l’assistenza di un patronato, ma anche anche in autonomia dalla persona interessata accedendo con SPID, almeno di livello 2, o con CNS (Carta Nazionale dei servizi) o con CIE (carta d’identità elettronica): “… Il soggetto interessato può utilizzare a tale fine la procedura semplificata messa a disposizione dall’Istituto, denominata “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”, raggiungibile al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disabili/invalidi/inabili” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche” > “Utilizza lo strumento”, autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) …

Rispetto quindi al caso precedente del soggetto con indennità di frequenza, dove comunque rimane necessario un accertamento sanitario, nel caso del soggetto con indennità di accompagnamento si dovrà dimostrare esclusivamente la sussistenza dei requisiti amministrativi.

ULTERIORI CASI PARTICOLARI

Nel messaggio 7382 del 1° ottobre 2014 si precisa inoltre che le nuove regole relative ai soggetti con indennità di accompagnamento sono valide anche per le prestazioni a questa assimilabile:

Quindi:

  • ai soggetti minori ciechi totali percettori di “Indennità di Accompagnamento per ciechi assoluti”, al compimento del 18 anno verrà corrisposta anche la “pensione non riversibile a favore dei cittadini maggiorenni ciechi assoluti;
  • ai soggetti minori dichiarati “sordi”, ex sordomuti, percettori di “Indennità di Comunicazione“, al 18° anno di età verrà corrisposta anche la “pensione non riversibile a favore dei cittadini maggiorenni sordi”

Anche in questo caso la corresponsione è effettuata automaticamente dagli uffici INPS ma resta a carico del titolare del beneficio dimostrare tempestivamente la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla legge, ad esempio i requisiti reddituali, e ciò sempre tramite la procedura telematica descritta sopra.

Per il messaggio n. 7382 del 01/10/2014 ==> da QUI


Dott. Salvatore Nicolosi

Medico di Medicina Generale
Consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa


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