L’indennità per lavoratori affetti da Talassemia e Drepanocitosi consiste in una Indennità annuale pagata mensilmente a sostegno del reddito a favore dei lavoratori affetti da Talassemia maior, o Morbo di Cooley, e da Drepanocitosi, o anemia falciforme. 

E’ stata istituita con la legge 448/2001, la Finanziaria per l’anno 2002, ed è prevista dall’art. 39, commi 1 e 2:

” ...  1. I lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi che hanno raggiunto un’anzianità contributiva pari o superiore a dieci anni, in concorrenza con almeno trentacinque anni di età anagrafica, hanno diritto a un’indennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

    2. All’onere derivante dal presente articolo, valutato in 1,03 milioni di euro a partire dall’anno 2002, si fa fronte a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

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Con la legge L.350/03, finanziaria per l’anno 2004, comma 131 (art.3, c.131, ), questa indennità è stata estesa anche ai lavoratori affetti da talassodrepanocitosi e  con talassemia intermedia, purché in trattamento trasfusionale o con idrossiurea:

Art. 3, comma 131, legge 350/2003: “ All’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo la parola: «drepanocitosi» sono inserite le seguenti: «,  nonché talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea,».

REQUISITI CONTRIBUTIVI ED ANAGRAFICI

Viene erogata a tutti i lavoratori, non importa se pubblici o privati o liberi professionisti o lavoratori autonomi, in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 10 anni e aventi almeno 35 anni di età, naturalmente se sussiste il requisito sanitario.

REQUISITI REDDITUALI

L’indennità annuale per lavoratori affetti da Talassemia e Drepanocitosi è considerata un “sostegno al reddito”e quindi

  • è cumulabile con qualunque tipo di reddito e con qualunque tipo di pensione,
  • è cumulabile con qualunque altra prestazione previdenziale (ad es. invalidità civile),
  • non sono previsti limiti di reddito per la corresponsione,
  • è esente da imposta IRPEF.

 

L’EROGAZIONE E ENTITA’ DEL BENEFICIO

L’ente erogatore è sempre l’INPS, la misura dell’indennità è pari al trattamento minimo annuale e viene erogato suddiviso il 13 mensilità; nell’anno 2024 l’importo mensile è di € 598,61 (nel 2023 era € 567,94, nel 2022 era € 525,38, nel 2021 e nel 2020 era € 515.58, nel 2019 era 513,01).

LA DOMANDA

Viene erogato su specifica domanda alla sede INPS di residenza (mod. TD1) che va corredata con documentazione sanitaria attestante la sussistenza delle patologie indicate, quindi talassemia major o anemia falciforme (drepanocitosi), rilasciata da strutture sanitarie pubbliche operanti per la diagnosi e la cura della talassemia, drepanocitosi ed emoglobinopatie.

Se il lavoratore è affetto da talassemia intermedia, nella certificazione sanitaria rilasciata da strutture pubbliche, deve essere specificato che è in corso trattamento trasfusionale o con idrossiurea.

Deve essere prodotta anche certificazione del raggiungimento dei requisiti previdenziali, se questi sono stati maturati presso ente diverso dall’INPS.

Se è necessario per il raggiungimento del requisito contributivo, può essere  prodotta idonea comunicazione del datore di lavoro per l’anno in corso o i modelli CUD per i periodi non inclusi nell’estratto contributivo.

CONSIGLIO COMUNQUE DI RIVOLGERSI AD UN ENTE DI PATRONATO CHE POTRA’ SEGUIRE CORRETTAMENTE TUTTO L’ITER DELLA PRATICA.

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Dott. Salvatore Nicolosi

Già consulente Servozi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa

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