Guida domanda invalidità civile: la cecità

(aggiornato il 2 gennaio 2024)

I soggetti che hanno una grave riduzione delle loro capacità visive, fino alla cecità, hanno diritto ad una serie di benefici che dipendono dalla gravità del deficit visivo stesso.

CONTENUTO DELLA PAGINA:

  1. Cecità parziale
  2. cecità totale,
  3. Tabella valutativa deficit visivo DM 05/02/1992
  4. tabelle residuo visivo
  5. Tabella valutazione infermità oculistiche DM 05/02/1992
  6. Tabella legge 138/2021

CECITA’ PARZIALE

Residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. (visus corretto ≤ 1/20)

I soggetti con residuo visivo non superiore ad 1/20 sono considerati ciechi parziali, cosiddetti “ventesimisti”; il residuo visivo non superiore ad 1/20 deve essere nell’occhio migliore e comunque con eventuale correzione di lenti, se possibile; cioè, ad esempio, un soggetto con cecità totale in un occhio e visus corretto di 1/10 nell’altro non è considerato “ventesimista” ma solo “ipovedente grave”. E’ considerato cieco parziale anche il soggetto il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%.

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I ciechi parziali hanno diritto ad esenzione del Ticket per farmaci in classe “A” e per le prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio e strumentale.

I ciechi parziali, nell’anno 2024, hanno diritto ad una pensione di Euro 333,33 per tredici mensilità erogata dall’INPS (nel 2023 € 316,25, nel 2022 era di € 292,55); è necessario però che il reddito dell’anno 2023 non abbia superato la soglia di Euro 19.461,12.

  • a questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, per il 2023, come per il 2022, il 2021 e il 2020, di € 10,33 ), ma solo se nel 2022 il pensionato non ha superato il reddito di € 7.081,62 se solo, ed € 14.863,55 se coniugato.

Secondo la sentenza della della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, gli invalidi civili totali, i ciechi civili e i sordi con diritto a pensione e con età compresa tra 18 e 60 anni, hanno diritto agli stessi benefici di coloro che hanno più di 60 anni e quindi il cosiddetto “incremento al milione”, quindi la pensione può lievitare fino a 651,51 Euro (Circolare INPS n. 107 del 23/09/2020)

Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2020):

    1. il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
    2. il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
      • redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
      • redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

Viene erogata anche ai minori di 18 anni e ai maggiori di 65 anni.

Al compimento del 65° anno di età non si trasforma in pensione sociale ma l’erogazione prosegue.

La pensione per ciechi parziali é incompatibile con la pensione sociale che quindi viene eventualmente revocata, ma è sempre possibile scegliere il beneficio di entità superiore.

L’INPS, nel 2024, eroga anche una “indennità speciale” di Euro 221,20 per 12 mensilità che viene concessa indipendentemente dal reddito.

L’indennità speciale per i ciechi parziali è concedibile anche ai minorenni ma è incompatibile con l’indennità di frequenza.

E’ inoltre incompatibile con altre indennità simili concesse per cause di guerra, servizio o lavoro.

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L’indennità speciale per ciechi parziali è invece compatibile con la pensione spettante ai ciechi civili parziali.

Comunque anch’essa può essere erogata dopo il 65° anno di età e anch’essa è incompatibile con la pensione sociale.

CECITA’ TOTALE

Cecità assoluta (totale)

I ciechi totali, o assoluti, sono coloro che hanno totalmente perduto le capacità visive; sono riconosciuti ciechi totali anche coloro che hanno un residuo visivo praticamente insignificante (“motu mano”, cioè percezione al massimo del movimento della mano posta a pochi centimetri dagli occhi, “percezione luce” e “ombra e luci”) e coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3%.

I ciechi totali hanno diritto ad esenzione del Ticket per i farmaci in classe “A” e le prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio e strumentale.

L’INPS, nell’anno 2023, eroga una Pensione di € 360,48 per 13 mensilità, che però sono ridotte a 333,33 se il cieco è ricoverato in un istituto con retta interamente o parzialmente a carico di un Ente Pubblico. Ciò però solo se il reddito dell’anno precedente non ha superato la somma di Euro 19.461,12.

  • a questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, per il 2023, come per il 2022, il 2021 e il 2020, di € 10,33 ), ma solo se nel 2022 il pensionato non ha superato il reddito di € 7.081,62 se solo, ed € 14.863,55 se coniugato.

Anche ai ciechi assoluti si applica la sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, che prevede per agli invalidi civili totali, ai ciechi civili e i sordi con diritto a pensione e con età compresa tra 18 e 60 anni, il diritto agli stessi benefici di coloro che hanno più di 60 anni e quindi il cosiddetto “incremento al milione”, quindi fino a 651,51 € (Circolare INPS n. 107 del 23/09/2020)

Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2021):

    1. il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
    2. il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
      • redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
      • redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.662,96 euro.

La pensione per cecità assoluta non viene concessa ai minori.

E’ cumulabile con altri trattamenti pensionistici concessi per invalidità (INPS, causa di servizio, servizio, causa di guerra).

In aggiunta, l’INPS nel 2023 eroga una “Indennità di Accompagnamento per ciechi assoluti” di Euro 978.50 mensili per 12 mensilità che è indipendente dal reddito (anche da lavoro che è permesso) ed è concessa anche ai minorenni.

E’ eventualmente cumulabile con Indennità di Accompagnamento concessa agli invalidi civili o ai sordomuti, ma solo se le patologie per cui viene riconosciuto il diritto ad indennità di accompagnamento sono diverse da quelle che hanno provocato la cecità; in particolare, segnalo che la difficoltà deambulatoria non deve essere correlata alla cecità, cioè, la necessità di avere un “accompagnatore” non deve essere provocata dal’impossibiltà di vedere gli ostacoli e/o il percorso.

E’ incompatibile con altre indennità simili concesse per cause di guerra, servizio o lavoro.

E’ compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa.

La valutazione viene fatta secondo le indicazioni della Legge 3 aprile 2001, n. 138

Il 28 dicembre 2018 l’INPS, ha emesso un documento, a firma del Dott. Raffaele Migliorini, responsabile dell’UOC Menagment Sanitario Esterno, intitolato “Ulteriori istruzioni operative per l’accertamento della cecità civile“, che fa seguito a un documento del 2012, in cui vengono fornite specifiche istruzioni alle Commissioni INPS e ai propri medici facenti parte di Commissioni di Accertamento della Cecità Civile, al fine di garantire una maggione omogeneità dei giudizi sul territorio nazionale; non è un documento molto lungo, appena sei pagine, ma è piuttosto interessante e contiene spunti di rilievo. Può essere letto/scaricato alla fine di QUESTA pagina, dopo un mio commento.

Per ulteriori notizie sulle agevolazioni concesse ai ciechi civili andare in questa pagina ==> QUI


TABELLA VALUTAZIONE DEFICIT VISIVO DM 05/02/1992

I deficit visivi con residuo visivo superiore ad 1/20 nell’occhio migliore vengono invece valutati secondo le indicazioni della tabella del DM 05/02/1992, quindi nell’ambito più generale dell’invalidità civile.

Capitolo importante è quello delle distrofie corneali, per il quale in questo sito spesso rilevo accessi di soggetti che desidererebbero conoscere il grado di invalidità in forme più o meno rare di questo gruppo di patologie. Ma il discorso è allargabile a tutte le patologie dell’occhio che riducono le capacità visive in maniera più o meno accentuata.

La valutazione, in assenza di indicazioni precise in tabella, viene fatta sulla scorta del residuo visivo, secondo quanto indicato nella tabella sottostante, che fa parte della tabella più genereale  del DM 05/02/1992:

Tabella per la valutazione dei deficit visivi binoculari

VISUS 9/10 a 8/10 7/10 a 6/10 5/10 a 4/10 3/10 2/10 1/10 1/20 MENO DI 1/20
9/10 a 8/10 0 2 3 5 7 10 15 20
7/10 a 6/10 2 3 5 7 10 15 20 30
5/10 a 4/10 3 5 7 10 15 20 30 40
3/10 5 7 10 15 20 30 40 60
2/10 7 10 15 20 30 40 60 70
1/10 10 15 20 30 40 60 70 80
1/20 15 20 30 40 60 70 80 100
MENO DI 1/20 20 30 40 60 70 80 100 100

La percentuale di invalidità si ottiene dall’incrocio del visus dell’occhio peggiore sulla prima colonna con quella dell’occhio migliore sulla prima riga.

TABELLE RESIDUO VISIVO

Dal monitoraggio degli accessi al blog ho notato che spesso ricorrono ricerche sul significato e sui benefici ottenibili in caso di residuo visivo indicato in cinquantesimi (1/50, 2/50, etc); quindi inserisco una breve tabella a questo proposito:

RESIDUO VISIVO   VALUTAZIONE
1/50 ==>
  • è peggiore di 1/20
  • è meglio di “motu mano” e simili
  • NO cieco totale
  • SI cieco parziale
2/50 ==>
  • è peggiore di 1/20
  • è meglio di “motu mano” e simili
  • NO cieco totale
  • SI cieco parziale
3/50 ==> è migliore di 1/20
  • NO cieco totale
  • NO cieco parziale
  • SI valutazione secondo tabella DM 05/02/1992: 70% circa
4/50 ==>  è migliore di 3/50
  • NO cieco totale
  • NO cieco parziale
  • SI valutazione secondo tabella DM 05/02/1992: 60% circa

Ancora, nei certificati oculistici i deficit visivi possono essere indicati, oltre che in termini numerici, anche in altro modo; in questi casi esiste una corrispondenza indicativa che comunque fa rientrare questi casi all’interno della “cecità parziale” o della “cecità assoluta”:

Conta dita a 50 cm

Conta dita a 40 cm

Conta dita a 30 cm

Conta dita a 20 cm

Conta dita a 10 cm

CIECO PARZIALE

Motu mano

ombra e luce

visus spento

CIECO ASSOLUTO

TABELLA VALUTAZIONE INFERMITA’ OCULISTICHE DM 05/02/1992

Nella tabella del DM 05/02/1992 sono presenti altre infermità oculistiche suscettibili di valutazione:

cod.

APPARATO VISIVO

min. max. fisso
5001 ANOFTALMO CON POSSIBILITÀ DI APPLICARE PROTESI ESTETICA / / 30
5002 ANOFTALMO SENZA POSSIBILITÀ DI APPLICARE PROTESI ESTETICA 31 40 /
5003 CATARATTA (CONGENITA – TRAUMATICA – SENILE) SENZA RIDUZIONE DEL VISUS INTERVENTO CHIRURGICO POSSIBILE / / 5
5004 CECITÀ BINOCULARE / / 100
5005 CECITÀ MONOCULARE / / 30
5006 CECITÀ MONOCULARE CON VISUS DELL’OCCHIO CONTROLATERALE SUP. 1/20 – INF. 3/50 81 90 /
5007 CECITÀ MONOCULARE – VISUS CONTROLATERALE SUP. 3/50 INF. 1/10 CON RIDUZIONE DEL CAMPO VISIVO DI 30° 71 80 /
5008 CECITÀ MONOCULARE – VISUS NELL’OCCHIO CONTROLATERALE INF. 1/20 91 100 /
5009 CHERATOCONO – POSSIBILITÀ DI CORREZIONE CON OCCHIALI O LENTI CORNEALI / / 5
5010 DIPLOPIA IN POSIZIONE PRIMARIA / / 25
5011 DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN ALTO / / 5
5012 DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN BASSO / / 20
5013 DIPLOPIA NELLO SGUARDO LATERALE / / 10
5014 DISCROMATOPSIA CONGENITA O ACQUISITA 1 10 /
5015 EMIANOPSIA BINASALE / / 20
5016 EMIANOPSIA BITEMPORALE / / 60
5017 EMIANOPSIA INFERIORE / / 41
5018 EMIANOPSIA NASALE / / 10
5019 EMIANOPSIA OMONIMA / / 40
5020 EMIANOPSIA SUPERIORE / / 10
5021 EMIANOPSIE MONOCULARI CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE / / 20
5022 EMIANOPSIE MONOCULARI SENZA CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE / / 60
5023 MALATTIE DEL VITREO CON VISUS INFERIORE A 5/10 / / 10
5024 QUADRANTOPSIE – SUPERIORE O INFERIORE / / 10
5025 RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10° E 30° DAL PUNTO DI FISSAZIONE DI UN SOLO OCCHIO / / 10
5026 RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10° E 30° IN ENTRAMBI GLI OCCHI 31 40 /
5027 RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10° IN UN SOLO OCCHIO / / 15
5028 RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10° IN ENTRAMBI GLI OCCHI / / 80
5031 PERDITE DEL VISUS MONO E BINOCULARI (PUNTEGGIO COME DA TABELLA ALLEGATA) (*) / / /
5101 COLOBOMA / / 5
5102 CORIORETINITE – ESITI CICATRIZIALI SENZA RIDUZIONE DEL VISUS O CAMPIMETRICA / / 5
5103 DISTACCO DI RETINA – OPERATO CON RECUPERO DELLA FUNZIONE / / 5
5104 ECTROPION PALPEBRALE / / 8
5105 ENTROPION PALPEBRALE 1 10 /
5106 GLAUCOMA ACQUISITO 11 20 /
5107 GLAUCOMA CONGENITO / / 10
5108 OCCHIO SECCO 1 10 /
5109 PARALISI DEL M. ORBICOLARE 1 10 /
8005 EPIFORA 1 10 /

Infine, solo a fine esemplificativo, faccio rilevare che la “cecità monoculare”  è valutata nella misura del 30%, insufficiente da sola ad ottenere qualunque beneficio.

TABELLA LEGGE 138/2021

Con la legge 138/2001 il legislatore ha cercato di uniformare i criteri per la valutazione della cecità e dell’ipovedenza, aggiungendo la possibilità di effettuare la valutazione, oltre che con il deficit visivo “dichiarato” in sede di visita, anche con il supporto dei risultati dell’esame campimetrico, più specificamente del campo visivo globale percentualizzato.

Sintesi della legge 138/2001 DM Sanità 05/02/1992
DEFINIZIONE Residuo Visivo (RV) in entrambi gli occhi, o nell’occhio migliore Residuo Perimetrico Binoculare (RPB) Restringimento concentrico con campo residuo (CR), mono e bilaterale(M/B)
Cieco Totale Spento, Ombra e luce, Motu manu <  3 % CAMPO RESIDUO Codice %
Cieco Parziale ≤1/20 cc  o conta dita < 10 % <10° M 5027 15
Ipovedente Grave ≤1/10 cc < 30 % <10°  B 5028 80
Ipovedente Medio-grave ≤ 2/10 cc < 50 % 10-30° M 5025 10
Ipovedente Lieve ≤ 3/10 cc < 60 % 10-30° B 5026 31-40
FONTI:

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50081&lang=IT

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50077&lang=IT

Dott. Salvatore Nicolosi

Già consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa


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