Le indennità antitubercolari, vengono erogate dall’Inps (dopo l’accertamento dei requisiti contributivi e sanitari) e hanno il fine di aiutare a reintegrare lo stato di salute e la capacità di guadagno dell’assicurato affetto da tubercolosi in fase attiva con estensione ai suoi familiari.

Robert Koch, lo scopritore del batterio della tubercolosi

La tubercolosi (TBC) è una malattia infettiva assolutamente ancora presente nel nostro paese.

E’ comunemente ritenuta una patologia esclusiva dei migranti in arrivo dai paesi orientali e dall’Africa ma in realtà colpisce numerosi soggetti italiani in assenza di dimostrazione di contaggio da parte di soggetti stranieri.

Già nel 1927, con il Regio Decreto n. 2055 si creò una prima forma di assicurazione sociale per questa malattia.

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Ad oggi, sono soggetti ad obbligo assicurativo per la tubercolosi:

  • i lavoratori dipendenti del settore privato che possono far valere almeno un anno di contribuzione complessivo, ovvero 52 contributi settimanali;
  • alcune figure del mondo scolastico (maestri elementari e direttori didattici)
  • il personale delle istituzione sanitarie pubbliche,
  • i coloni ed i mezzadri,
  • i pescatori della piccola pesca
  • i componenti del nucleo familiare dei soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate
    • sempre ==> coniuge
    • se a carico ==> figli, fratelli e sorelle fino a 21 anni di età o fino a 26 se studenti universitari,
    • se a carico ==> figli, fratelli e sorelle senza limiti di età se inabili,
    • se a carico ==> genitori di età superiore a 55 anni se donna e superiore a 60 anni se uomo oppure se inabili
  • cittadini non assistibili in quanto non assicurati ma con reddito inferiore al minimo imponibile ai fini IRPEF (art. 5 Legge 88/87)

I dipendenti pubblici, ad esclusione di quelli espressamente previsti, non sono soggetti ad obbligo assicurativo e quindi non hanno questa tutela. Parimenti non sono tutelati gli altri lavoratori autonomi.

Il diritto all’indennità sorge già al verificarsi del rischio e si estende anche ai familiari a carico (coniuge, figli, fratelli, sorelle, genitori) malati di tubercolosi, anche se non  assicurati presso l’Inps.
Tale diritto decade nel caso di abbandono volontario delle cure senza giustificato motivo.

LE PRESTAZIONI

(aggiornamento a gennaio 2024 – circolare INPS n. 3 del 03/01/2024)

L’Indennità giornaliera

Viene erogata durante il periodo delle cure ospedaliere o ambulatoriali al fine di integrare il taglio retributivo provocato dalla “tubercolosi”.

L’indennità giornaliera è stata fissata, a partire dal genaio 2024  in € 15,67 (nel 2023 era € 14,87, nel 2022 era  € 13,76) che si riduce a metà per i familiari e per i titolari di pensione SO (€ 7,84).

Decorre dal giorno d’inizio della malattia tubercolare; se in un primo tempo vi era stato un errore diagnostico e la malattia era stata classificata come differente dalla TBC, comunque viene erogata a partire dal 1° giorno di malattia.

Per i primi 180 giorni è uguale all’indennità normalmente corrisposta per malattia comune, compresi giorni festivi e i primi 3 giorni, ma comunque non può mai essere inferiore a quella prevista in misura fissa; in caso di ricovero resta immutata. Dal 181° giorno si riduce alla misura fissa.
Non è prevista una durata massima e quindi viene erogata fino alla guarigione clinica

Indennità post sanatoriale

Spetta dal giorno successivo alla data della guarigione clinica, ma solo se

  • ci sono stati almeno 60 giorni di ricovero
    • oppure
  • ci sono stati almeno 60 giorni di cure ambulatoriali durante il quale l’assicurato non ha lavorato.

L’indennità post-sanatoriale, dal 1° gennaio 2024, spetta nella misura fissa di € 26,12 (nel 2023 era 24,59, nel 2022 € 22,92)  per 24 mesi a partire dal giorno successivo alla guarigione clinica. E’ ridotta della metà per i familiari e i titolari di pensione SO (€ 13,06)

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Se durante i 24 mesi l’assicurato viene sottoposto nuovamente a ricovero per tubercolosi, l’Indennità post sanatoriale viene sospesa.

In questo caso:

  • se il nuovo ricovero dura meno di 60 giorni dopo la dimissione vengono pagate le giornate residue,
  • se il nuovo ricovero dura più di 60 giorni si ha diritto ad un nuovo periodo di 24 mesi,

l’Indennità post-sanatoriale non ha una funzione integrativa o sostitutiva dello stipendio e quindi è cumulabile sia con lo stipendio che con la eventuale pensione d’inabilità.

Assegno di Cura e Sostentamento (ACS)

Spetta alla fine dell’erogazione dell’Indennità Post-sanatoriale se l’assicurato ha una perdita di capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a meno della metà a causa della malattia tubercolare e se non percepisce una normale retribuzione continuativa.

L’accertamento della riduzione di capacità lavorativa viene effettuato dal Centro Medico Legale della Struttura INPS territorialmente competente.

Viene corrisposto per 2 anni ma è rinnovabile ogni biennio senza alcun limite.

E’ incompatibile con una normale attività lavorativa retribuita in modo continuativo; mi risulta però che sia compatibile con una attività lavorativa part-time e quindi è erogabile anche nei periodi in cui si svolge tale attività. Inoltre, in caso di inizio di attività continuativa durante un biennio con sospensione prima della cessazione del biennio, l’erogazione dell’Assegno di Cura e Sostentamento viene sospesa e poi ripresa fino al completamento del biennio stesso.

A partire dal 1° gennaio 2024 consiste in € 105,38 (era € 99,24 nel 2023, nel 2022 € 92,49)

  • dal giorno successivo alla fine dell’indennità post sanatoriale, ma solo se la domanda viene presentata entro 90 giorni dal tale data
  • dal giorno successivo alla fine di un precedente assegno di cura e sostentamento, ma solo se la domanda viene presentata entro 90 giorni dalla data di fine periodo,
  • dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda qualora questa venga presentata dopo il 90° giorno dalla fine dell’indennità post sanatoriale o dell’assegno di cura e sostentamento.

L’assegno di cura e sostentamento viene interrotto se inizia un nuovo ciclo di cure.

Assegno Natalizio

Non è altro che una tredicesima mensilità e viene corrisposta se l’assicurato ha usufruito nel mese di dicembre, anche solo per un giorno, una indennità antitubercolare, qualunque essa sia.

E’ una mensilità pari alla maggiormente favorevole erogata all’assistito.

LA DOMANDA

La procedura per la presentazione della domanda di indennità antitubercolare è rigorosamente telematica ed è stata ulteriormente illustrata dall’INPS con la circolare n. 147/2016.

Innanzi tutto deve essere presentato, sempre per via telematica, un certificato medico per il riconoscimento della patologia. Ma i medici abilitati all’invio di tale certificato sono differenti in rapporto al tipo di beneficio richiesto:

  • tutti i medici convenzionati o anche liberi professionisti, purché dotati delle credenziali INPS come medici certificatori, possono presentare il certificato solo per assegno di cura e sostentamento
  • I medici di strutture ospedaliere o dipendenti ASL invece possono presentare i certificati per tutte le tipologie di prestazioni (fase attiva di malattia, relazioni mensili, assegni di cura e sostentamento)

Il medico certificatore consegna quindi al richiedente una stampa del certificato, in cui viene indicato il numero di protocollo.

Il richiedente poi deve presentare l’apposita istanza esclusivamente tramite canale telematico, o tramite Patronato o tramite i servizi WEB accessibili al cittadino provvisto di apposito PIN (servizio di “Invio On line di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”) o tramite i servizi telefonici dell’INPS, ma comunque sempre per coloro che dispongono di PIN

Ricordo che:

  • il certificato, da solo, non sostituisce la domanda, quindi in assenza di istanza telematica non ha alcun valore e la procedura per il riconoscimento non viene avviata;
  • Il certificato per assegno di cura e sostentamento è valido solo 90 giorni, oltre il quale decade e deve essere rifatto.

Per l’erogazione dell’assegno natalizio non è necessaria alcuna domanda in quanto la prestazione è automatica.


Tutte le Indennità Antitubercolari sono assoggettate ad IRPEF.

Le Indennità Antitubercolari non sono reversibili agli eredi, ma le prestazioni non riscosse sono trasmissibili agli eredi, ciascuno per la propria parte, naturalmente a seguito di apposita istanza.

LINK utili:

Accesso al servizio per invio Certificati medici introduttivi alle Prestazioni antitubercolari da parte dei medici


Dott. Salvatore Nicolosi

Già consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa

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