Indennità di accompagnamento: più veloce per gli ultrasessantacinquenni

Da oggi, 9 maggio 2018, il pagamento dell’indennità di accompagnamento per le persone ultrasessantacinquenni avverrà più rapidamente.

E’ questo ciò che si evince dal messaggio INPS n. 1930 dell’8 maggio 2018.

Il messaggio fa riferimento alla modalità di invio solo dell’istanza di accompagnamento e solo per i soggetti ultrasessantacinquenni; fino ad oggi solo dopo l’arrivo del verbale INPS in cui veniva certificata la condizione di soggetto con diritto ad indennità di accompagnamento poteva essere presentato il cosiddetto modulo AP70  con cui vengono inviate le informazioni relative alla condizione reddituale, alla condizione di non ricovero in struttura con retta a carico di ente pubblico, alla modalità con cui la persona desidera ricevere il pagamento e all’eventuale delega a terza persona per la riscossione.

Con il messaggio 1930/2018 l’INPS comunica che da oggi tutte le notizie utili all’Istituto per la corresponsione dell’indennità di accompagnamento possono essere inviate già all’atto della domanda e che per tale motivo ha modificato le procedure di acquisizione delle istanze.

Questo comporta che l’iter per la corresponsione dei ratei mensili e degli eventuali ratei arretrati inizierà (dovrebbe iniziare) automaticamente subito dopo il perfezionamento del verbale, saltando i tempi necessari per il ricevimento del verbale, ed evitando alla persona interessata o ai suoi familiari un ulteriore passaggio presso il patronato che ha presentato l’istanza. Ad occhio, direi almeno 2 mesi di anticipo sulla tempistica attuale.

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E’ utile ripetere che questa procedura è utilizzabile solo per i soggetti definiti “ultrasessantacinquenni”, ma più esattamente, per coloro che hanno compiuto 66 anni e 6 mesi.

E’ assolutamente utile, per cogliere questa opportunità, essere preparati per fornire al patronato tutta la documentazione utile all’atto della domanda; ricordo in particolare le notizie sulle modalità di pagamento, quindi eventuali dati bancari e/o deleghe al alla riscossione

In questa fase però è ancora possibile, se si vuole, presentare la domanda e poi, eventualmente, inviare il modello AP70 nella fase successiva, come in precedenza.

Una precisazione che viene fatta, che ha una certa importanza, è che se all’atto della domanda viene comunicato il ricovero, nella successiva fase concessoria può essere comunicata la cessazione del ricovero, ma indicando specificamente date di inizio e fine.

Questo è il messaggio INPS n. 1930/2018

Download (PDF, 44KB)

Dott. Salvatore Nicolosi


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2 Comments

  1. Dott. Salvatore Nicolosi 15 Agosto 2018
  2. Marco 8 Agosto 2018

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