Per infortunio dello studente si intende un evento occorso ad uno studente durante le attività scolastiche;

Anche per gli studenti è prevista la tutela contro gli infortuni sul lavoro da parte dell’INAIL, estesa anche agli studenti e agli allievi dei corsi di qualificazione professionale,  sia in occasione di svolgimento di esercitazioni pratiche o attività motorie, sia in caso di infortunio durante le attività di alternanza scuola-lavoro.

Quindi per aversi la tutela INAIL dell’infortunio dello studente occorre che sussistano precise condizioni e in quest’ambito occorre fare alcuni esempi e precisazioni.

Ma su quanto detto sopra, grazie alle novità previste dall’Articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 occorre fare delle importanti precisazioni.

Possiamo ormai indicare uno spartiacque temporale:

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  1. eventi accaduti nel corso dell’anno scolastico 2023-24
  2. eventi avvenuti negli anni scolastici precedenti.

Per gli eventi che accadranno negli anni scolatici futuri, quindi a partire dal 2024-25, in atto non è possibile fare previsioni perchè il nuovo DL non lo prevede.

COPERTURA ASSICURATIVA PER EVENTI AVVENUTI NEGLI ANNI SCOLATICI PRECEDENTI AL 2023-24

La tutela assicurativa non copriva tutte le attività svolte durante le ore di lezione o di frequenza dei corsi professionali, ma esclusivamente:

  1. gli infortuni avvenuti durante esercitazioni pratiche, comprese le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniere effettuate con apparecchiature elettriche (cuffie, videoterminali, computer, strumenti di laboratorio, etc.),
  2. gli infortuni avvenuti durante “esperienze di lavoro“,
  3. gli infortuni avvenuti durante esperienze tecnico-scientifiche,
  4. gli infortuni avvenuti durante lo svolgimento di attività scolastiche motorie.

L’INAIL tutelava anche i viaggi effettuati da alunni di istituti professionali o artistici presso aziende, luoghi di produzione, mostre, e le attività organizzate dagli istituti e svolte in occasione di manifestazioni che rendono possibile il contatto con le realtà produttive attinenti al loro indirizzo di studio.

L’infortunio dello studente avvenuto in occasione di stage formativi con contratti di formazione e lavoro rientrava anch’esso nella tutela INAIL, ed in questo caso addirittura si aveva diritto al pagamento della rendita per inabilità temporanea (vedi dopo).

Gli studenti universitari che svolgono tirocinio all’estero in stati membri dell’Unione Europea, sono parimenti sottoposti alla tutela infortunistica INAIL, purchè il periodo di permanenza all’estero non superi i 12 mesi.

Occorre precisare, a questo punto, che allo studente infortunato non spettava (ma non spetta neppure dopo le ultime novità legislative, come si vedrà in appresso) di norma alcuna indennità per inabilità temporanea assoluta, ad eccezione del caso sopra descritto dei contratti di formazione e lavoro, ma solo il pagamento del danno biologico o della rendita per inabilità parziale in caso di esiti invalidanti.

Assolutamente NON rientravano nella tutela INAIL le attività parascolastiche tipo gite e viaggi di studio organizzati dai licei.

Con la circolare n. 44 del 2016 l’INAIL aveva esteso l’ambito di tutela degli studenti impegnati nei progetti di alternanza scuola-lavoro.

Infatti nella circolare 44/2016 dell’INAIL  si legge che gli studenti “... impegnati in ambito scolastico nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ricevono la copertura assicurativa anche per i rischi legati a tale attività che è ricompresa nell’ambito delle esercitazioni di lavoro di cui al citato articolo 4, n.5 del T.U.. …“.

Per tale motivo, prosegue la circolare,  “... Ne consegue che tutti gli infortuni occorsi in “ambiente di lavoro”, sono indennizzabili. Al riguardo, si precisa che per “ambiente di lavoro” si intende non solo lo stabilimento aziendale, bensì anche un eventuale cantiere all’aperto o un luogo pubblico, purché in essi si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro e l’attività ivi svolta presenti le caratteristiche oggettive elencate dall’art.1, n. 28 del d.p.r. 1124/65. …“.

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La novità ulteriore è stata che in quest’ambito diventava tutelata anche la “malattia professionale”, usualmente non considerata per gli studenti in senso stretto.

La tutela INAIL, intesa come risarcibilità dell’infortunio avvenuto durante lo svolgimento delle mansioni lavorative o come risarcibilità della malattia contratta a causa dell’attività lavorativa, era quindi estesa a tutti gli studenti che svolgevano attività di alternanza scuola-lavoro, ma solo durante lo svolgimento delle attività lavorative.

Sempre considerando che comunque si tratta di attività assimilate al lavoro in senso stretto, era diventato tutelato anche l’infortunio dello studente in itinere, ma, differentemente dai casi ordinari, esclusivamente se l’evento infortunistico avveniva durante il percorso scuola-azienda (o ente) presso cui si svolge l’attività stessa e non, ad esempio, casa-azienda.

Come anticipato prima, se a seguito di un infortunio sul lavoro o a malattia professionale lo studente subisce un danno permanente alla sua integrità psico-fisica allora viene risarcito secondo le indicazioni del DL 38/2000.

Ricordo che il danno biologico valutato fino al 5% non da diritto a risarcimento in quanto considerato “franchigia”, dal 6% al 15% viene indennizzato in capitale, dal 16% viene attivata una rendita mensile.

In caso di mancato riconoscimento o di valutazione del danno ritenuta insufficiente, è possibile presentare una opposizione con modalità assolutamente uguali rispetto a ciò che è possibile fare per i lavoratori ordinari (vedere in QUESTA pagina)

Per visionare la circolare INAIL n 44/2016 andare in QUESTA pagina

Documento utile:

Tavolo Tecnico in Materia di Salute e Sicurezza del Lavoro in Ambito Scolastico istituito con Decreto n° 437/SPS del 28/02/2019 – Regione Friuli Venezia Giulia


COPERTURA ASSICURATIVA PER EVENTI AVVENUTI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLATICO 2023-24

Nell’anno scolastico 2023/24, secondo le indicazioni contenute nell’articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 cambiano parecchie cose, così come esplicitato nella circolare INAIL n. 45 del 26/10/2023https://medisoc.it/wp-content/uploads/INAIL-Circolare-n-45_26-ottobre-2023.pdf:

oltre agli studenti “del sistema nazionale di istruzione e formazione e delle scuole non paritarie, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1, comma 78414, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (università e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica)”, sono assicurati anche gli alunni delle scuole dell’infanzia

La tutela assicurativa INAIL è stata estesa a TUTTE le attività di apprendimento, quindi non solo alle attività tecnico scientifiche e alle esercitazioni pratiche di lavoro.

Tra le attività scolastiche assicurate vengono ricompresi

tutti i tirocini curriculari,

tutte le attività educative, compresi i viaggi d’istruzione, le uscite didattiche, le attività sportive, quindi i giochi della Gioventù, e perfino le attività di mensa; semplificando: TUTTE le attività.

Come esempio di infortuni nella citata circolare vengono inclusi urto contro suppellettili e  scivolamenti o cadute all’interno di uno qualsiasi dei locali scolastici.

Come in precedenza, quindi senza modifiche, è escluso dalla tutale INAIL l’infortunio in itinere dello studente, quindi sono esclusi gli infortuni avvenuti durante il tragitto scuola-abitazione e sono inclusi nella tutela gli infortuni avvenuti durante il percorso scuola-azienda (o ente) presso cui si svolge l’attività stessa ma non, ad esempio, casa-azienda.

Come in precedenza non è prevista l’erogazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, tranne per il caso specifico indicato sopra.

Alla fine, semplificando, la tutela dello studente è stata allargata a tutte le attività scolastiche per tutto il tempo di permanenza all’interno del “recinto e dell’edificio scolastico” e a tutte le attività scolastiche svolte all’esterno, compresi i viaggi d’istruzione.

Tutela assicurativa del personale scolastico

Nel citato art. 18 viene inserito snche un allargamento della tutela del personale scolastico, quindi, secondo la circolare 45/2023:

professori e ricercatori, anche a tempo determinato), i docenti a contratto e i titolari di assegni o contratti di ricerca finora esclusi dalla tutela per i rischi estranei allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche.

La tutela del personale scolastico si estende agli infortuni accorsi e alle malattie professionali manifestatisi durante TUTTE le attività, sia intrascolastiche che esterne, come viaggi o missioni, senza alcun limite di orario, compreso l’infortunio in itinere.


Link per visionare-scaricare la circolare INAIL n.45 del 26 ottobre 2023

Dott. Salvatore Nicolosi
Medico-Chirurgo
Consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa


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