Con l’articolo 1, comma 166, della legge di stabilità del 2015, la Legge del 23.12.2014 n. 190, sono state assegnate all’INAIL le competenze sul reinserimento lavorativo dei soggetti infortunati o affetti da una malattia professionale.

Testualmente, al comma 166 dell’articolo 1 si legge: 

166. Sono attribuite all’INAIL le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilita’ da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l’abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro.
L’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e’ a carico del bilancio dell’INAIL, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il reinserimento lavorativo quindi deve essere un processo attivo operato dall’INAIL con interventi sia sul lavoratore che, eventualmente, sul datore di lavoro.

Naturalmente la finalità ultima è la garanzia della conservazione del posto di lavoro nella stessa azienda, possibilmente con le stesse mansioni precedenti, ma eventualmente con una mansione differente compatibile con le condizioni psico-fisiche.

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l’INAIL quindi, con la circolare n. 61 del 2016 ha chiarito e definito dettagliatamente le modalità operative che tutte le sedi periferiche devono rispettare per il raggiungimento dei fini indicati dalla legge 190/2014.

SOGGETTI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI:

  • Tutti i lavoratori con una disabilità provocata dal lavoro e tutelate dall’INAIL
  • i datori di lavoro che accettano di operare, assieme all’INAIL e all’equipe pluridisciplinare che crea il progetto personalizzato

TIPOLOGIE POSSIBILI DI INTERVENTO:

  • superamento e abbattimento di barriere architettoniche nei luoghi di lavoro,
  • adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro,
  • formazione professionale.

Con la circolare 51/2016, l’INAIL ha fissato dei tetti massimi di spesa rimborsabili al datore di lavoro, differenti per le differenti tipologie di intervento:

  • 95.000 € per superamento e abbattimento di barriere architettoniche nei luoghi di lavoro con rimborso del 100%
  • 40.000 € per gli interventi di adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro con rimborso del 100% 
  • 15.000 € per gli interventi di formazione con un rimborso massimo del 60% del costo totale.

In ogni caso, se il progetto dovesse prevedere più tipologie di interventi, il rimborso totale al datore di lavoro, per ogni progetto, non può superare i 150.000 €. 

I datori di lavoro possono chiedere un’anticipazione fino al 75% dei costi del progetto per il reinserimento lavorativo dei soggetti con disabilità da infortunio o malattia professionale, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa.

Da notare che anche agli artigiani affetti da menomazioni per infortuni sul lavoro o malattia professionale di competenza INAIL, che proprio a causa di queste menomazioni hanno difficoltà a proseguire con la propria attività, possono richiedere all’INAIL il finanziamento di interventi strutturali e/o tecnologici utili a ritornare a svolgere efficacemente il proprio lavoro.

Circolare INAIL n. 51 del 30 dicembre 2016

Oggetto:Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Legge 23 dicembre 2014, n.190, articolo 1, comma 166

Allegato 1 – Informativa al datore di lavoro

Allegato 2 – Comunicazione al datore di lavoro

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Allegato 3 – Comunicazione al datore di lavoro e al lavoratore 


Sul reinserimento lavorativo di infortunati e affetti da malattie professionali l’INAIL ha creato un brochure in distribuzione presso tutte le sedi territoriali, semplice ma al tempo stesso molto esplicativa.

Invito a leggerla e/o scaricarla da QUESTO link


 

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