Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 20774

depositata il 23 novembre 2012

(omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 18.1.07 la Corte d’appello di L’Aquila, in totale riforma della pronuncia di prime cure resa dal Tribunale di Chieti, rigettava per intervenuta prescrizione ex D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 111 e 112 la domanda di (omissis) intesa ad ottenere la condanna dell’INAIL a corrispondergli la rendita per malattia professionale (ipoacusia).
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il (omissis) affidandosi a due motivi.

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Resiste con controricorso l’INAIL.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2945 c.c. e del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 111 e 112 nonché vizio di motivazione per avere l’impugnata sentenza accolto l’eccezione di prescrizione coltivata dall’INAIL senza considerare l’efficacia interruttiva della domanda amministrativa presentata all’INAIL il 10.11.93.
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, atteso che il ricorso non trascrive né allega la domanda amministrativa su cui poggia la propria censura né ne indica la collocazione processuale.
2- Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 111 e 112 nonché vizio di motivazione laddove la Corte territoriale ha ritenuto che il termine di prescrizione decorra dalla mera conoscenza dell’insorgere della patologia anziché dal momento in cui l’assicurato acquista conoscenza adeguata del nesso causale tra l’infermità e l’attività lavorativa.
Il motivo è fondato nei termini appresso chiariti.
Come questa S.C. ha già avuto modo di statuire con sentenza n. 14717 del 26.6.06, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988, il dies a quo per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell’azione per conseguire dall’INAIL la rendita per inabilità permanente va individuato nel momento in cui uno o più fatti concorrenti diano certezza dell’esistenza dello stato morboso e della normale conoscibilità di esso da parte dell’assicurato, ciò che generalmente coincide con l’accertamento medico dei postumi consolidati e definitivi dell’incapacità lavorativa determinata da tale stato in relazione alla sua eziologia professionale. Tale principio va poi armonizzato con l’ulteriore sentenza della Corte costituzionale, n. 116 del 1969, secondo la quale occorre tenere conto anche del raggiungimento della soglia minima per l’indennizzabilità della malattia, sicché a questo va riferito il dies a quo di decorrenza della prescrizione e non a quello dell’effettiva manifestazione della patologia, ove i due momenti non coincidano sotto il profilo temporale ed il primo (quello relativo alla soglia di indennizzabilità) si verifichi successivamente al secondo.
Nel caso di specie l’impugnata sentenza non si è posta il problema della rilevanza dell’accertamento del momento in cui l’ipoacusia del D. ha raggiunto la soglia dell’indennizzabilità, limitandosi alla (per altro apodittica) affermazione secondo cui, essendo l’ipoacusia ascrivibile all’assunzione di chinino per combattere la malaria, il ricorrente ne avrebbe avuto contezza fin dall’assunzione dei farmaci.
Con ulteriore apodittica affermazione ha asserito che per sua natura la gravità di una ipoacusia è immediatamente percepibile, nonostante che – in realtà – tale gravità, in relazione alla soglia di indennizzabilità, non possa essere misurata se non attraverso appositi esami strumentali.
In altre parole, l’impugnata sentenza – e ciò valga in relazione al dedotto vizio di motivazione – ha fatto uso di un’inesistente massima di esperienza secondo cui l’ipoacusia e la relativa entità sarebbero immediatamente percepibili dal soggetto interessato e se è vero che in sede di legittimità il controllo delle massime di esperienza non può spingersi fino a sindacarne la scelta, è però altrettanto indubbio che questa S.C. può controllare che egli non abbia confuso con massime di esperienza quelle che sono, invece, delle mere arbitrarie congetture (come, appunto, avvenuto nel caso in esame).
3- In conclusione, dichiarato inammissibile il primo motivo, va accolto il secondo e cassata in relazione ad esso la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, la quale, per individuare il dies a quo del predetto termine di prescrizione, dovrà accertare il momento in cui uno o più fatti concorrenti abbiano reso certamente conoscibile, per il D., l’ipoacusia, la sua patogenesi e il raggiungimento della soglia minima di indennizzabilità.

P.Q.M.

LA CORTE
Accoglie il secondo motivo, dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2012



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