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Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 9899 13/05/2016

In questa sentenza, riguardante un caso di mobbing, viene ribadito per l’ennesima volta che in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, quindi con competenza INAIL, si applica la regola contenuta nell’art. 41 c.p., per cui causa e concausa sono equivalenti. La Cassazione ha ritenuto di dover applicare questo principio per confermare un giudizio per cassazione proposto dalla Banca Nazionale del Lavoro che era stata ritenta responsabile dalla Corte d’appello di Roma del danno psichico provocato ad un dipendente bancario che era stato collocato in una postazione isolata rispetto ai colleghi, aggravando così le sue condizioni psichiche già precarie

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Corte di Cassazione – Sezioni Unite – Sentenza n. 17685 del 7/09/2015

Questa sentenza riguarda il riconoscimento dell’infortunio in itinere.

Nel caso specifico si trattava di una lavoratrice che, durante il percorso casa-lavoro, era stata accoltellata ed uccisa dal suo convivente; l’INAIL non aveva accolto l’istanza che, parimenti, è stata respinta in tutti i gradi di giudizio.

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 Infatti secondo la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza a sezioni riunite per la presenza di evidenti contrasti giurisprudenziali, ha stabilito che; 

” …  la espressa introduzione dell’ipotesi legislativa dell’infortunio in itinere non ha derogato alla norma fondamentale che prevede la necessità non solo della “causa violenta” ma anche della “occasione di lavoro”, con la conseguenza che, in caso di fatto doloso del terzo, legittimamente va esclusa dalla tutela la fattispecie nella quale in sostanza venga a mancare la “occasione di lavoro” in quanto il collegamento tra l’evento e il “normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione e quello di lavoro” risulti assolutamente marginale e basato esclusivamente su una mera coincidenza cronologica e topografica (come nel caso in cui il fatto criminoso sia riconducibile a rapporti personali tra l’aggressore e la vittima del tutto estranei all’attività lavorativa ed a situazioni di pericolo individuale, alle quali la sola vittima è, di fatto, esposta ovunque si rechi o si trovi, indipendentemente dal percorso seguito per recarsi al lavoro). …”

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Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 467 del 14/1/2015

Questa sentenza non riguarda l’INAIL in senso stretto, ma per la sua particolarità ne assume un certo valore anche in quest’ambito.

Il ricorrente aveva citato in giudizio l’azienda dove aveva lavorato per molti anni assumendo che proprio a causa delle sue condizioni di lavoro aveva contratto una grave malattia e quindi aveva fatto richiesta di un congruo risarcimento danni. Tale richiesta era stata respinta sia nel 1° che nel 2° grado di giudizio. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della richiesta in quanto: “…in tema di malattie ed eziologia plurifattoriali, la prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell’ambiente di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la mera possibilità dell’origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità (per tutte Cass. 8 maggio 2013, n. 10818). …”.

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Corte di Cassazione – Sez. Lavoro –  Sentenza n. 27649 dell’11 dicembre 2013

parole chiave: INAIL, malattia professionale, malattia tabellata, nesso causale ” ..causa di un evento è ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell’evento stesso, anche se di minore spessore quantitativo e qualitativo rispetto ad altri, salvo che sia dimostrato l’intervento di un fattore causale da solo sufficiente a determinarlo … costante giurisprudenza (cfr, tra le altre, Cass. n. 8638 del 2008; Cass. n. 14023 del 2004), secondo cui nell’ipotesi di malattia tabellata vi è l’onere per il lavoratore di dimostrare la presenza del fattore scatenante la malattia fra il materiale abitualmente adoperato nel lavoro, mentre l’istituto assicuratore è onerato di dare la prova dell’inesistenza del nesso eziologico, la quale può consistere solo nella dimostrazione che la malattia sia stata causata da un diverso fattore patogeno, oppure che per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, non sia ricollegabile all’esposizione a rischio, in relazione ai tempi dell’esposizione e di manifestazione della malattia....”

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Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – sentenza 09/08/2013 n. 19128

parole chiave: INAIL, infortunio, revisione, decennio, prescrizione –  ” ..il termine decennale dalla data di costituzione della rendita per infortunio di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 83, entro il quale si può procedere … alla revisione della rendita da infortunio sul lavoro, non è di prescrizione e neppure di decadenza – non incidendo sull’esercizio, ma sull’esistenza del diritto – ma serve semplicemente a delimitare l’ambito temporale dell’aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell’assicurato, in quanto la legge collega al trascorrere del tempo una presunzione assoluta per effetto della quale devono ritenersi definitivamente stabilizzate le condizioni fisiche.

Ne discende che l’attivazione del procedimento di revisione o l’accertamento medico-legale possono avere luogo anche oltre il termine di dieci anni, purche’ le modificazioni delle condizioni fisiche dell’assicurato siano avvenute entro l’anzidetto limite temporale.

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la data di costituzione della rendita, cui fa riferimento la richiamata norma, non è l’atto formale che costituisce il diritto, atto che ha natura meramente dichiarativa, ma coincide con il momento in cui il diritto stesso viene a maturazione per il raggiungimento della soglia indennizzabile …”

COMMENTO  BREVE

In pratica si tratta di una sentenza, in un caso di infarto del miocardio per infortunio sul lavoro, in cui viene ribadito che la data da cui si calcola il termine di prescrizione va individuato concretamente nel momento della consapevolezza della malattia e nella stabilizzazione dei postumi

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Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – sentenza 07/08/2013 n. 18847

parole chiave: INAIL, infortunio, prescrizione triennale ” ..la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale “dies a quo” per la decorrenza del termine prescrizionale di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l’esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell’assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l’assicurato...”

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Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – sentenza  07 maggio 2013 n. 10565

parole chiave: INAIL, infortunio, causa, concausa – ” ... in materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell’art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l’infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi resistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge....”

COMMENTO BREVE

Si tratta di un caso di un soggetto ammalatosi di una epatite HCV correlata, che poi ha causato il decesso, insorta successivamente ad emotrasfusioni infette rese necessarie dalle conseguenze di un infortunio sul lavoro. La suprema Corte di cassazione ribadisce, come in altre sentenze, l’essenziale riferimento all’equivalenza delle cause, un principio previsto dal codice penale, ma pienemente valido anche in infortuni sul lavoro. Nel caso specifico la emotrasfusione non avevano interrotto il nesso causale tra l’infortunio e il decesso del lavoratore, essendo esse stesse state rese necessarie dalle conseguenze acute dell’infortunio. Non si era trattato quindi di un evento “esterno” intervenuto ad interrompere la catena del nesso causale

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Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – sentenza 31/1/2013 n. 2285
parole chiave: INAIL, ipoacusia professionale, prescrizione triennale ” ..la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale “dies a quo” per la decorrenza del termine prescrizionale di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l’esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell’assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l’assicurato...”

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Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – sentenza 15/1/2013 n. 820
parole chiave: INAIL ” ..la presunzione legale circa la eziologia professionale delle malattie contratte nell’esercizio delle lavorazioni morbigene investe soltanto il nesso tra la malattia tabellata e le relative specificate cause morbigene, anch’esse tabellate, e non può esplicare la sua efficacia nell’ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale (quale l’enfisema bolloso) in cui il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di concreta e specifica dimostrazione – quanto meno in via di probabilità – in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell’evento morboso ….il difetto di motivazione, denunciarle in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile solo in caso di palese deviazione dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non si può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi.
Al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale, che si traduce, quindi, in una inammissibile critica del convincimento del giudice ...”

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CORTE DI CASSAZIONE – sezione lavoro – sentenza 10 gennaio 2013 n. 536
parole chiave: INAIL ” ...il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l’imprenditore, all’eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l’esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo “tipico” ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento …”Nel caso specifico si trattava di lavoratore che aveva subito un danno a seguito di scippo durante il percorso casa-lavoro

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CORTE DI CASSAZIONE – sezione lavoro – sentenza n. 9 gennaio 2013 n. 358
parole chiave: INAIL ” ...in relazione a malattia che si assume derivante da lavorazione inclusa nella tabella, la reiezione della domanda può trovare fondamento soltanto nell’accertamento che trattasi di malattia neppure astrattamente derivabile dalla lavorazione tabellata, ovvero nell’accertamento che non vi sia stata, da parte dell’assicurato, esposizione al rischio professionale, o via sia stata un’esposizione del tutto irrilevante, …“Nel caso specifico si trattava di lavoratore che aveva denunciato una ipoacusia insorta per esposizione professionale al rumore; la Corte ha comunque respinto l’istanza perché in sede di legittimità è necessario che la parte ricorrente abbia allegato le critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio già dinanzi al giudice del secondo grado

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CORTE DI CASSAZIONE – Sezione Lavoro – Sentenza n. 20774/2012
parole chiave: INAIL, “ il termine triennale di prescrizione dell’azione per conseguire le prestazioni per infortunio sul lavoro o malattia professionale decorre dal momento in cui l’assicurato acquista adeguata conoscenza del nesso causale tra l’infermità e l’attività lavorativa e l’inabilità supera la soglia indennizzabile…

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CORTE DI CASSAZIONE – sezione lavoro – sentenza n. 17438/2012
parole chiave: INAIL, tumore, telefonino, onde elettromagnetiche” ... Il *. aveva agito in giudizio deducendo che, in conseguenza dell’uso lavorativo protratto, per dodici anni e per 5-6 ore al giorno, di telefoni cordless e cellulari all’orecchio sinistro aveva contratto una grave patologia tumorale; le prove acquisite e le indagini medico legali avevano permesso di accertare, nel corso del giudizio, la sussistenza dei presupposti fattuali dedotti, in ordine sia all’uso nei termini indicati dei telefoni nel corso dell’attività lavorativa, sia all’effettiva insorgenza di un “neurinoma del Ganglio di Gasser” (tumore che colpisce i nervi cranici, in particolare il nervo acustico e, più raramente, come nel caso di specie, il nervo cranico trigemino)… … nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità; a tale riguardo, il giudice deve non solo consentire all’assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all’entità ed all’esposizione del lavoratore ai fattori di rischio ed anche considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalia natura dei macchinari presenti nell’ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall’assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia …

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CORTE DI CASSAZIONE – sezione lavoro – sentenza n. 12779/2012
parole chiave: INAIL, insegnante, rischio elettivo” ...ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio subito dall’assicurato, per «occasione di lavoro» devono intendersi tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio – economiche, in cui l’attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall’apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, col solo limite, in quest’ultimo caso, del cd. rischio elettivo, ossia derivante da una scelta volontaria del lavoratore diretta a soddisfare esigenze personali …
Secondo tale orientamento, dunque, l’evento verificatosi “in occasione di lavoro” travalica in senso ampliativo i limiti concettuali della “causa di lavoro”, afferendo nella sua lata accezione ad ogni fatto comunque ricollegabile al rischio specifico connesso all’attività lavorativa cui il soggetto è preposto …
“Nel caso specifico si trattava di insegnante che aveva subito un danno a seguito di una aggressione nel cortile recintato di una scuola durante le ore di educazione fisica, mentre si svolgeva una partita di pallavolo tra studenti di scuole diverse.

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CORTE DI CASSAZIONE – sezione lavoro – sentenza n. 11545/2012
parole chiave: INAIL, infortunio in itinere” ...è indennizzabile l’infortunio occorso al lavoratore “in itinere”, ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato, atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro é protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo …Nel caso specifico si trattava di lavoratore che aveva subito un danno a seguito di scippo durante il percorso casa-lavoro

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CORTE DI CASSAZIONE – sezione lavoro – sentenza n. 2642/2012
parole chiave: INAIL, infortunio in itinere” ... In tema di infortunio “in itinere”, il requisito della “occasione di lavoro” implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio, indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo, assumendo il lavoro il ruolo di fattore occasionale del rischio stesso ed essendo il limite della copertura assicurativa costituito esclusivamente dal “rischio elettivo”, intendendosi per tale quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interattiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento. Ne consegue che, allorquando l’utilizzo della pubblica strada sia imposto dalla necessità di raggiungere il posto di lavoro, si configura un rapporto finalistico o strumentale, tra l’attività di locomozione e di spostamento (tra luogo di abitazione e luogo di lavoro, e viceversa) e l’attività di stretta esecuzione della prestazione lavorativa, che di per sé è sufficiente ad integrare quel “quid pluris” richiesto per la indennizzabilità dell’infortunio “in itinere” …

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CORTE DI CASSAZIONE – sezione lavoro – sentenza n. 2251/2012
parole chiave: Amianto, mesotelioma, responabilità dell’azienda, risarcimento” ... in caso di lesione dell’integrità fisica che abbia portato ad esito letale, la vittima che abbia percepito lucidamente l’approssimarsi della fine attivi un processo di sofferenza psichica particolarmente intensa che qualifica il danno biologico e ne determina l’entità sulla base non già (e non solo) della durata dell’intervallo tra la lesione (o, come nel caso di specie, la manifestazione conclamata della malattia) e la morte, ma dell’intensità della sofferenza provata (Cass. 18.01.11 n. 1072 e 14.02.07 n. 3260). Il risarcimento di tale danno (che è reclamabile dagli eredi) impone, pertanto, un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione automatica tenga conto, pur nell’ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e delle particolarità del caso concreto …

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CORTE DI CASSAZIONE – sezione lavoro – sentenza n. 799/2012
Ipoacusia professionale: “… Tale carattere valutativo del rapporto tra mansioni e malattia risulta proprio dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il nesso deve essere valutato in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all’assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso anche ad ogni iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all’entità ed all’esposizione del lavoratore ai fattori di rischio,…”

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CORTE DI CASSAZIONE – sezione lavoro – sentenza n. 87/2012
sentenza in cui non è coinvolta l’INAIL, ma che da una indicazione giuridica sul significato del “mobbing

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CORTE DI CASSAZIONE – sezione lavoro – sentenza n. 26301/2011
anche il semplice aggravamento di una preesistente patologia di origine extralavorativa non esclude il rapporto di causalità fra la causa dell’aggravamento stesso e l’evento morte.“.

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CORTE DI CASSAZIONE – sezione lavoro – sentenza n. 26299/2011
Ai sensi del nuovo regime introdotto dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 13 (recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), la voce n. 43 della tabella delle menomazioni approvata con Decreto Ministeriale 12 luglio 2000, giusta la previsione del comma 3 del predetto articolo 13, va interpretata nel senso che la dermopatia cronica a genesi allergica, con alterazione della sensibilità ed apprezzabile pregiudizio estetico, ivi contemplata, deve interessare, oltre agli arti, anche il volto o il collo o entrambe tali parti del corpo“.

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Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – sentenza n. 26153/2011
Nel nuovo regime introdotto dai Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 13 (recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), a seguito della delega di cui alla Legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 55, al fine del riconoscimento dell’indennizzo in capitale del danno biologico per menomazioni superiori al 6% sino al 16% subito dal lavoratore per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, danno che è determinato in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del lavoratore danneggiato, il giudice – e per esso il c.t.u. – deve far riferimento al decreto ministeriale 12 luglio 2000 di approvazione della tabella delle menomazioni, della tabella di indennizzo danno biologico e della tabella dei coefficienti.”

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Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – sentenza n. 26152/2011
il termine decennale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 83, entro il quale si può procedere, a domanda dell’assicurato o per disposizione dell’istituto, alla revisione della rendita da infortunio sul lavoro, non è nè di prescrizione, nè di decadenza, non incidendo sull’esercizio, ma sull’esistenza del diritto, ed avendo solo la funzione di delimitare l’ambito temporale di rilevanza dell’aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell’assicurato, poichè la legge collega al trascorrere del tempo una presunzione assoluta per effetto della quale devono ritenersi definitivamente stabilizzate le condizioni fisiche; con la conseguenza che l’attivazione del procedimento di revisione e l’accertamento medico legale possono aver luogo oltre il termine decennale se relativi a modifiche intercorse entro il suddetto limite temporale”

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CORTE DI CASSAZIONE – sezione lavoro – sentenza n. 26299/2011
Ai sensi del nuovo regime introdotto dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 13 (recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), la voce n. 43 della tabella delle menomazioni approvata con Decreto Ministeriale 12 luglio 2000, giusta la previsione del comma 3 del predetto articolo 13, va interpretata nel senso che la dermopatia cronica a genesi allergica, con alterazione della sensibilità ed apprezzabile pregiudizio estetico, ivi contemplata, deve interessare, oltre agli arti, anche il volto o il collo o entrambe tali parti del corpo“.

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CORTE DI CASSAZIONE – sezione lavoro – sentenza n. 25977/2011
Per il riconoscimento di una malattia professionale non è sufficiente che una patologia sia inserita nel’elenco del DM 07/04/2004 n. 14563 : ” … Quanto poi all’inserimento nel Decreto Ministeriale 7 aprile 2004, n. 14563 della “esposizione a nebbie di acidi inorganici forti, contenenti acido solforico” nell’elenco delle situazioni con elevata probabilità di causazione di tumori del polmone, non si tratta dell’inserimento di tale voce nella tabella delle malattie professionali nell’industria di cui all’allegato n. 4 al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 (in particolare come specificazione del n. 13 e oggi al n. 25 del Decreto Ministeriale 9 aprile 2008), ma di una lista di malattie di probabile o possibile origine lavorativa da tenere sotto osservazione ai fini della futura revisione di tali tabelle e che, ai sensi dell’articolo 139 del citato Decreto del Presidente della Repubblica, sono oggetto di denuncia obbligatoria da parte del medico (cfr. al riguardo il Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 10, comma 4).Un tale inserimento costituisce sicuramente un significativo indizio a sostegno dell’origine professionale della malattia, del quale peraltro i giudici di merito non hanno rinvenuto ulteriori riscontri, in ragione evidentemente della notevolissima distanza temporale tra gli anni di esposizione e il manifestarsi della malattia (si consideri, ad es., che l’ultimo decreto di revisione della tabella – Decreto Ministeriale 9 aprile 2008 – stabilisce per le malattie da esposizione ad acidi solforosi inorganici un periodo massimo di indennizzo, dalla cessazione della lavorazione morbigena, oscillante dai due ai sei anni) ed anzi hanno individuato nel tabagismo del Ch. la causa esclusiva della malattia.

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CORTE DI CASSAZIONE – sezione Lavoro – sentenza n. 16923/2011
 IPSEMA e malattia professionale multifattoriale

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CORTE DI CASSAZIONE – Sezione Lavoro – Sentenza n. 12315/2011
 

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CORTE DI CASSAZIONE – Sezione lavoro – sentenza n. 5550/2011
CORTE DI CASSAZIONE – Sezione lavoro – sentenza n. 5549/2011
CORTE DI CASSAZIONE – Sezione lavoro – sentenza n. 5548/2011
(tre sentenze “fotocopia”); PAROLE CHIAVE: revisione, 15° anno, malattia professionale, nuova malattia, sentenza Corte Costituzionale 46/2010

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CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza n. 46/2010

 MASSIMA: “Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 80 e 131, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata per asserita violazione dei principi dettati dagli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione. Le due norme, riferendosi all’ipotesi di «nuova» malattia professionale, devono essere interpretate nel senso che esse riguardano anche il caso in cui, dopo la costituzione di una rendita per una determinata malattia professionale (“vecchia”, quindi, in contrapposizione alla “nuova”), il protrarsi dell’esposizione al medesimo rischio patogeno determini una “nuova” inabilità che risulti superiore a quella già riconosciuta. Tale interpretazione delle norme sopracitate non fa ricadere l’ipotesi così delineata nell’ambito di applicabilità dell’art. 137 del d.P.R. n. 1124 del 1965, il quale si riferisce esclusivamente all’aggravamento eventuale e conseguenziale dell’inabilità derivante dalla naturale evoluzione della originaria malattia. Quando, invece, il maggior grado di inabilità dipende dalla protrazione dell’esposizione a rischio patogeno, e si è quindi in presenza di una «nuova» malattia, seppure della stessa natura della prima, la disciplina applicabile è quella dettata dall’art. 80, estesa alle malattie professionali dall’art. 131.”

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CORTE DI CASSAZIONE – Sezione Lavoro – Sentenza n. 17649/2010
 

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CORTE DI CASSAZIONE – sezione lavoro – sentenza n. 2350/2010
 

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CORTE DI CASSAZIONE – Sezione Lavoro – sentenza n. 27831/2009
 PAROLE CHIAVE: nesso causale, concausa –“...costituisce insegnamento di questa Suprema Corte che la causa violenta richiesta dall’art. 2 DPR n. 1124 del 1965 per l’indennizzabilità dell’infortunio, che agisce dall’esterno verso l’interno dell’organismo del lavoratore, è ravvisabile anche in uno sforzo fisico che non esuli dalle condizioni tipiche del lavoro cui l’infortunato sia addetto, purché lo sforzo stesso, ancorché non straordinario o eccezionale, sia diretto a vincere dinamicamente una resistenza, ossia una forza antagonista, peculiare della prestazione di lavoro o del suo ambiente, e abbia determinato, con azione rapida ed intensa, una lesione (v. ad es, Cass. n. 13928/2004; Cass. n. 19682/2003; Cass. n. 239/2003; Cass, n. 13741/2000).Si è, altresì, precisato che la predisposizione morbosa del lavoratore non esclude il nesso causale fra lo sforzo fisico (o le situazioni di stress emotivo ed ambientale) e l’evento infortunistico, anche in relazione al principio dell’equivalenza causale di cui all’art. 41 cp, che trova applicazione nella materia degli infortuni sul lavoro, dovendosi riconoscere un ruolo di concausa anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia (cfr. Cass. n. 19682/2003) e ben potendo, anzi, preesistenti fattori patologici rendere più gravose e rischiose per il lavoratore attività in genere non comportanti conseguenze negative, provocando la brusca rottura del preesistente, precario equilibrio organico, con conseguenze invalidanti …

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CORTE DI CASSAZIONE – Sezione Lavoro – sentenza n. 12326/2009
 

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CORTE DI CASSAZIONE – sezione Lavoro – sentenza n. 14918/2008
Comuni e nomina responsabile della sicurezza

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CORTE DI CASSAZIONE – Sezione lavoro – sentenza n. 18580/2007 
“... mobbing …Incombe sul lavoratore, che assume la non equivalenza delle mansioni affidategli con quelle da ultimo svolte, provare la non equivalenza e la correlata dequalificazione (Cass., 9 giugno 1997 n. 5162)…”

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CORTE DI CASSAZIONE – sezione lavoro – Sentenza n. 15973/07
 INFORTUNIO IN ITINERE – INDENNIZZABILITA’ – SOSTA VOLUTTUARIA

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CORTE DI CASSAZIONE – Sezione V Penale – Sentenza 33624/2007
“…  La condotta di mobbing suppone non tanto un singolo atto lesivo, ma una mirata reiterazione di una pluralità di atteggiamenti, anche se non singolarmente connotati da rilevanza penale, convergenti sia nell’esprimere l’ostilità del soggetto attivo verso la vittima sia nell’efficace capacità di mortificare ed isolare il dipendente nell’ambiente di lavoro ...”

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CORTE DI CASSAZIONE – sezione lavoro – Sentenza n. 2913/2005
“la malattia professionale silicosi non ha termine massimo di indennizzabilità”

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CORTE DI CASSAZIONE – Sezione Lavoro – sentenza n. 239/2003

“…  il medesimo fattore (ad esempio energia nucleare) può costituire alternativamente causa di infortuni sul lavoro o di malattie professionali, a seconda se agisca in maniera massiva e concentrata nel tempo oppure diluita e lenta…. per le fattispecie di azione concentrata nel tempo, ma non identificabile in un punctum temporis, ha individuato la “unità cronologica” – rilevante per la sussistenza del requisito della concentrazione – nel turno di lavoro, quale limite perché si possa parlare di causa violenta di infortunio.
…  «Poiché dei tradizionali caratteri che individuavano la causa violenta, l’abnormità dell’energia dispiegata e la sua esteriorità sono evoluti verso i normali atti lavorativi, la necessaria funzione di discrimine della causa violenta tra infortuni sul lavoro e malattie professionali è ora affidata alla rapidità e concentrazione della causa le quali, in mancanza di elementi più specifici, vanno individuate nell’unità cronologica costituita dal turno di lavoro».
… sia per gli infortuni sul lavoro, sia per le malattie professionali, vale il principio di equivalenza causale stabilito dall’articolo Cp (Cassazione 8165/01; 535/98; 1196/98)….”

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CORTE DI CASSAZIONE – Sezione Lavoro – Sentenza n. 15312/2001
 

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CORTE DI CASSAZIONE – sezione lavoro – Sentenza n.15068/2001
 INFORTUNIO IN ITINERE – MEZZO PROPRIO

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CORTE DI CASSAZIONE – Sezione Lavoro – Sentenza n. 7367/2001
 

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CORTE DI CASSAZIONE – Sezione Lavoro – Sentenza n. 2266/2001
 

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CORTE DI CASSAZIONE – Sezione Lavoro – sentenza n. 14085/2000
riconosciuto come “concausa dell’infarto”, che ha provocato il decesso del sindacalista, la condizione di intenso stress psico fisico derivante dall’attività lavorativa, cui l’interessato era stato sottoposto nei giorni immediatamente precedenti l’evento mortale.

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CORTE DI CASSAZIONE – Sezione Lavoro – sentenza n.13097/99
 INFORTUNIO “IN ITINERE” – MEZZO PUBBLICO – BUS

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CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza n. 179/88

 Sentenza da cui discende il sistema “misto”per il riconoscimento delle malattie professionali

CORTE DI CASSAZIONE – sezione lavoro – sentenza 10 gennaio 2013 n. 536
parole chiave: INAIL ” ...il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l’imprenditore, all’eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l’esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo “tipico” ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento …”Nel caso specifico si trattava di lavoratore che aveva subito un danno a seguito di scippo durante il percorso casa-lavoro

 

 
 

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