L’Assegno di Incollocabilità INAIL spetta agli invalidi per lavoro dichiarati “inidonei” e quindi “non collocabili”, avendo perduto ogni capacità lavorativa, oppure a coloro che per la tipologia e la gravità della menomazione, possono rappresentare un rischio per se o per gli altri lavoratori o per gli impianti

E’ però indispensabile che il lavoratore:

  • abbia un’età non superiore a 65 anni,
  • abbia una inabilità INAIL non inferiore al 34% per eventi avvenuti fino al 31/12/2006 (valutazione secondo le indicazioni tabellari del TU)
  • abbia una inabilità INAIL non inferiore al 21% per eventi avvenuti a partire dall’1 gennaio 2007 (valutazione secondo la tabella del danno biologico del D. Leg. 38/2000)

Ai fini della valutazione della perdita completa della capacità lavorative:

  • hanno valore anche le infermità di natura extralavorativa (sentenza Corte di Cassazione n. 1338/86);
  • assume valore l’eventuale sussistenza di infermità che comportino un rischio per la salute del lavoratore, per l’incolumità degli altri lavoratori e/o per la sicurezza degli impianti.

 

L’entità dell’Assegno di incollocabilità è rivalutata annualmente con Decreto ministeriale e viene corrisposto fino al compimento del 65° anno di età, naturalmente se non si concretizzano condizioni che fanno venir meno il requisito dell’incollocabilità. Nonostante l’età pensionabile sia stata sensibilmente innalzata, per i dipendenti del ramo privato a 66 anni e 3 mesi, indipendentemente dal sesso, alla data dell’ultima revisione di questa pagina, 5 settembre 2019, non è stato innalzato il limite di età per usufruire dell’assegno di incollocabilità e neppure ci sono notizie in tal senso.

A partire dal 1° luglio 2019, con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’Assegno di incollocabilità è stato  rivalutato nella misura di € 262,06.

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A partire dal 1° luglio 2023, con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del’8 giugno 2023, n. 84, l’Assegno di incollocabilità è stato  rivalutato nella misura di € 290,11.

l’Istanza va presentata alla sede INAIL competente per territorio di residenza e in essa vanno inserite le informazioni relative alle patologie invalidanti, sia lavorative che extralavorative.

E’ previsto anche che tale prestazione venga riconosciuta su “espresso parere del medico INAIL al momento dell’accertamento del danno permanente“.

L’accertamento viene effettuato con apposita visita dai medici INAIL e in quell’occasione si devono documentare in modo completo tutte le patologie invalidanti.


Fonti:

inail.it

Dott. Salvatore Nicolosi

Consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa


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