Ai lavoratori che patiscono le conseguenze “ACUTE” dell’infortunio sul lavoro o della malattia professionale e per tale motivo non sono in grado di proseguire la “propria”  attività lavorativa, quindi quella che svolgevano al momento dell’evento lesivo, spetta una indennita’ temporanea giornaliera per inabilità assoluta al lavoro.

Il datore di lavoro corrisponde interamente la retribuzione del giorno dell’infortunio, e il 60% della retribuzione per i tre giorni successivi; per i lavoratori marittimi l’indennità decorre dal giorno successivo a quello di sbarco dell’infortunato.

Ll‘INAIL poi corrisponde al lavoratore:

  • un’indennità giornaliera, pari al 60% della retribuzione giornaliera media, calcolata sui 15 giorni precedenti l’infortunio, per i primo 90 giorni, a partire dal 4° giorno successivo all’infortunio, e
  • del 75% a partire dal 91° giorno, e ciò anche nei giorni festivi e fino alla guarigione clinica definitiva.

Per i lavoratori marittimi viene erogato il 75% della retribuzione giornaliera corrisposta alla data dello sbarco.

Al fine di tutelare economicamente il lavoratore infortunato, in parecchi contratti di lavoro è previsto che il datore di lavoro integri questa quota fino al raggiungimento del 100% della retribuzione;

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  • ATTENZIONE: il concetto di “guarigione clinica definitiva” non coincide con il concetto di “ritorno completo alle condizioni precedenti all’infortunio”. L’INAIL dichiara la guarigione quando ulteriori cure o riposo non sono utili al miglioramento delle condizioni psico-fisiche;

Il diritto ad indennita’ temporanea per Inabilita’ Assoluta (ITA) esiste anche in caso di inabilità provocata da una ricaduta della malattia, intendendo come ricaduta una riacutizzazione della sintomatologia non provocata da altra causa e certamente connessa agli esiti dell’infortunio. Nella pratica difficilmente viene riconosciuta se non in caso di trattamenti chirurgici o ricoveri ospedalieri connessi agli esiti infortunistici; ad esempio, una riacutizzazione del dolore per lesioni scheletriche viene generalmente considerata sotto tutela INPS.

In ogni caso, se accolta, il diritto all’indennità temporanea decorre dal 1° giorno della ricaduta ed è calcolata anch’essa sulla retribuzione media dei 15 giorni precedenti. In caso di soggetti titolari di rendita per infortunio, in costanza di attività lavorativa, una ricaduta con necessità di tutela come malattia, è sempre considerata di competenza INPS (cassazione, sentenza 1380/2005);

Se l’azienda ha integralmente anticipato tutta la retribuzione, come fortunatamente accade spesso, l’INAIL poi la rimborserà alla stessa azienda per le quote di sua competenza.

I lavoratori affetti da Silicosi e/o Asbestosi, nei giorni in cui debbono assentarsi dal lavoro per sottoporsi ad accertamenti diagnostici o cure, percepiscono un assegno di importo pari a quello che percepirebbero se fossero in ITA;

E’ nella facoltà dell’INAIL la possibilità di ridurre di 1/3 l’importo dell’indennita’ giornaliera per ITA ai lavoratori infortunati senza familiari a carico e limitatamente per il periodo di ricovero in Istituti di Cura; l’assicurato però può richiedere che l’INAIL non applichi questa regola, dmostrando particolari ragioni di natura economica.

Il lavoratore in ITA di competenza INAIL in genere non ha obbligo di reperibilità in qualsivoglia fascia oraria, ma comunque l’azienda ha la facoltà di richiedere il controllo della persistenza dello stato invalidante e in questo caso esiste un generico obbligo di collaborazione recandosi a visita presso la competente sede INAIL se richiesto.

In qualche contratto collettivo è prevista una deroga a questo principio e quindi il lavoratore è tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità, come nel caso della malattia INPS ma non possono essere i medici INPS ad effettuare l’accertamento della malattia di competenza INAIL; nel messaggio n. 3265 del 9 agosto 2017 l’INPS, al paragrafo 7, specifica di non avere alcuna competenza per la malattia da infortunio sul lavoro, anzi, se il medico INPS all’atto della visita di accertamento dovesse rilevare che si tratta di una malattia da infortunio suo lavoro NON PUO’ procedere all’accertamento ma è tenuto solo a verbalizzare questa circostanza.

L’Indennita’ temporanea giornaliera, per sua natura, sostituisce la retribuzione e pertanto è incompatibile con l’indennità di malattia, con quella di maternità, con il trattamento di integrazione guadagni e con l’indennità post-sanatoriale.

L’indennita’ temporanea giornaliera non è pignorabile, ad eccezione del caso dei crediti alimentari dovuti secondo le norme di legge (sentenza n. 572/89 della Corte Costituzionale).

FONTI:

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https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/prestazioni-economiche/indennita-giornaliera-per-inabilita-temporanea-assoluta.html

Dott. Salvatore Nicolosi

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