L’Assegno per assistenza personale continuativa spetta al lavoratore titolare di rendita per inabilità INAIL del 100% e che abbia, in aggiunta, menomazioni tali da rendere necessaria l’assistenza da parte di altra persona per il compimento degli atti quotidiani della vita, naturalmente se non percepisce contemporaneamente un’altra provvigione analoga, ad esempio l’indennità di accompagnamento dell’invalidità civile.

Rispetto all’indennità di accompagnamento però, nel caso dell’Assegno per assistenza personale continuativa erogato dall’INAIL esiste un preciso elenco di infermità che danno diritto al riconoscimento, elenco esattamente inserito all’interno dell’allegato 3 al T.U (QUI), ma comunque sono queste:
1) Riduzione dell’acutezza visiva, tale da permettere soltanto il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino (30 cm.) o più grave;
2) Perdita di nove dita delle mani, compresi i due pollici;
3) Lesioni del sistema nervoso centrale che abbiano prodotto paralisi totale flaccida dei due arti inferiori;
4) Amputazione bilaterale degli arti inferiori:

  1. di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l’altro all’altezza del collo del piede o al di sopra;
  2. all’altezza del collo del piede o al di sopra, quando sia impossibile l’applicazione di protesi;

5) Perdita di una mano e di ambedue i piedi, anche se sia possibile l’applicazione di protesi;
6) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore;

  1. sopra il terzo inferiore, rispettivamente, del braccio e della coscia;
  2. sopra il terzo inferiore, rispettivamente, dell’avambraccio e della coscia;

7) Alterazioni delle facoltà mentali che apportino gravi e profondi perturbamenti alla vita organica e sociale;
8 ) Malattie o infermità che rendono necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

Come si vede alcune menomazioni sono descritte molto dettagliatamente, altre sono “generiche”, le ultime 2 in particolare, e pertanto lasciano spazio alla possibilità di riconoscimenti più personalizzati.

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Se l’evento che ha provocato l’infermità è avvenuto antecedentemente al 1° gennaio 2007, oltre alle suindicate menomazioni, è necessario che il lavoratore sia stato riconosciuto con inabilità permanente del 100% con i parametri della tabella del Testo Unico.

Se l’evento è avvenuto il 1° gennaio 2007 e successivi, allora è sufficiente che sia presente una o più delle  menomazioni elencate.

L’Assegno viene concesso fino a che permane la necessità di assistenza continuativa, quindi è revisionabile, ed è di importo lievemente superiore alla analoga prestazione dell’Invalidità civile.

Da rilevare che, ai fini della concessione di questo beneficio non ha alcuna rilevanza l’eventualità che la rendita sia ormai non più revisionabile, potendosi proporre l’istanza anche dopo la che la stessa sia ormai “cristallizzata”, cioè non più revisionabile e quindi anche dopo il 15° anno dall’istanza nel caso delle malattie professionali e dopo il 10° anno dalla stabilizzazione dei postumi nel caso degli infortuni sul lavoro.

L’Assegno per l’assistenza personale continuativa:

  • non è cumulabile con l’analogo assegno INPS e neppure con l’indennità di Accompagnamento dell’Invalidità Civile,
  • non compete se l’invalido si trova ricoverato presso un Istituto con retta interamente a carico dell’INAIL o di altro ente pubblico,
  • non è riversibile ai superstiti,
  • non è assoggettata a tassazione IRPEF

Dal 1° luglio 2022 l’importo dell’assegno per assistenza personale continuativa, è di € 585,51

Dal 1° gennaio 2021 l’importo è stato di € 574,59

Dal 1° luglio 2019 l’importo è stato di € 545,02

Dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019 l’importo è stato di € 539,09

 

L’assegno per assistenza personale continuativa si ottiene presentando specifica istanza alla sede INAIL di residenza oppure su specifico parere del medico dell’INAIL espresso in occasione di visita di revisione.

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Decorre dal primo giorno del mese successivo alla richiesta da parte del lavoratore oppure dal primo giorno del mese successivo alla data dell’invito dell’INAIL per sottoporsi alla visita di revisione che ha successivamente provocato il riconoscimento del beneficio.

Pagina dell’INAIL relativa all’Assegno per assistenza personale continuativa : https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/prestazioni-economiche/assegno-per-assistenza-personale-continuativa.html

Dott. Salvatore Nicolosi

Consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa

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