Il limite di reddito per gli invalidi civili totali è quello personale

Con i commi 5 e 6 dell’articolo 10 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (G. U. – Serie generale – n. 150 del 28/06/2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. Serie Generale n.196 del 22-8-2013) recante: «Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti», viene risolta positivamente  la questione giuridica riguardante i limiti di reddito utili per la percezione della pensione di inabilità per gli invalidi civili al 100%.

Ai citati commi si legge:

... omissis ... 
5. All'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre  1979,  n.
663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980,  n.
33, dopo il sesto comma, e'  inserito  il  seguente:  «Il  limite  di
reddito per il diritto alla pensione  di  inabilita'  in  favore  dei
mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della  legge
30 marzo 1971, n. 118, e' calcolato con riferimento al  reddito  agli
effetti dell'IRPEF con esclusione  del  reddito  percepito  da  altri
componenti del nucleo familiare di cui  il  soggetto  interessato  fa
parte». 
  6. La disposizione del settimo comma dell'articolo  14-septies  del
decreto-legge   30   dicembre   1979,   n.   663,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.  33,  introdotta  dal
comma 5, si applica anche alle domande di pensione di  inabilita'  in
relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento  definitivo  e
ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza  definitiva
alla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente   disposizione,
limitatamente al riconoscimento del diritto a  pensione  a  decorrere
dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non  si
fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della  data
di entrata in vigore della presente  disposizione,  laddove  conformi
con i criteri di cui al comma 5. 

Osservando comunque attentamente i 2 commi si rileva che tale limite di reddito è applicabile anche agli invalidi per i quali vi è in corso l’azione giudiziaria o vi sia stato un provvedimento amministrativo non definitivo di reiezione, ma comunque la corresponsione dell’assegno avviene a partire dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In sostanza, e questo è espressamente indicato nel comma 6, non si ha diritto al recupero degli arretrati.

D’altra parte, agli invalidi civili al 100% che comunque hanno continuato a percepire la pensione di inabilità, l’INPS non potrà richiedere la restituzione delle somme percepite prima della data di pubblicazione della presente disposizione.

In sostanza: dolce per alcuni, salato per altri, ma perlomeno si è posto un punto fermo e definitivo su una questione che stava seriamente danneggiando economicamente una sfortunata categoria di invalidi.

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Dott. Salvatore Nicolosi


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