DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 2017, n. 139 

Regolamento recante modifica all’Appendice II al Titolo IV – Articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di idoneità psicofisica per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida da parte di persone affette da malattie del sangue.
(GU Serie Generale n. 221 del 21-09-2017)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
    Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
    Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, che prevede l’adozione di norme regolamentari per l’esecuzione e l’attuazione delle disposizioni del codice della strada;
    Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il Nuovo codice della strada, e, in particolare, l’articolo 116 concernente la patente di guida, nonché l’articolo 119 riguardante i requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente stessa;
    Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE, concernenti le patenti di guida e, in particolare, l’Allegato III, che stabilisce i requisiti di idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e, in particolare, l’articolo 319 concernente i requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di guida, nonché l’articolo 320, relativo alle malattie ed affezioni invalidanti riportate nell’appendice II, per le quali si esclude la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida;
    Considerata la necessità di apportare modifiche alla appendice II dell’articolo 320 citato, in considerazione del progresso scientifico intervenuto sui nuovi strumenti di diagnosi e sulle nuove terapie per la cura delle malattie del sangue;
    Visto il parere favorevole del Ministero della salute;
    Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza dell’8 marzo 2017;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2017;
    Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente regolamento:

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Art. 1Modifiche all’Appendice II – Art. 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All’Appendice II – Art. 320, Titolo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera G è soppressa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 2017

MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3777


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