Ministero della Sanità

CIRCOLARE DPV 4/H-F/828 DEL 17 NOVEMBRE 1998
MINISTERO DELLA SANITÀ
Dipartimento della Prevenzione Ufficio IV
Roma, 17 novembre 1998
Agli Assessorati alla Sanità
delle Regioni e Province Autonome
Loro Sedi

Oggetto: Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Persone in trattamento dialitico; riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità.

     Pervengono a questo Ministero ripetute segnalazioni da parte dell’Associazione Nazionale Emodializzati (A.N.E.D.) riguardanti un difforme comportamento delle Commissioni sanitarie deputate all’accertamento dell’handicap (art. 4 della Legge 104/92) nel riconoscere ai pazienti in trattamento dialitico la connotazione di gravità ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della Legge 104/92.

      Tale riconoscimento consente alla persona portatrice di handicap in situazione di gravità o alle persone (genitori o parenti conviventi) che la assistono, di usufruire, ai fini lavorativi, dei benefici previsti all’art. 33 della stessa norma.

      Si considera, preliminarmente, che la legge in oggetto è finalizzata a promuovere e garantire il diritto della persona handicappata all’autonomia e alla piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società (art. 1, comma 1, lettera a, della Legge 104/92) e che l’insufficienza renale cronica in fase terminale (uremia terminale), in quanto impone ai pazienti di sottoporsi ad un trattamento terapeutico continuativo nel tempo (trattamento dialitico), indispensabile alla sopravvivenza, si configura come condizione patologica che incide in maniera rilevante sull’autonomia del paziente stesso arrecandogli un grave svantaggio sia nello svolgimento di attività extralavorativa correlate alla sua età (attività scolastiche, ludiche, ricreazionali e relazionali in genere) sia nello svolgimento di attività lavorative produttive di reddito trovandosi, il paziente dializzato, nella impossibilità di garantire quella “continuità prestazionale” che qualsiasi attività lavorativa presuppone.

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      Da queste riflessioni discende il parere di questo Ministero che la condizione di paziente affetto da uremia terminale in trattamento dialitico, considerate anche le finalità esplicitate all’articolo 1 della Legge 104/92, debba essere ritenuta produttiva di uno stato di handicap che assume la “connotazione di gravità” così come definita dal comma 3 dell’articolo 3 della Legge medesima.

      Posto, tuttavia, che lo stato uremico terminale può regredire a seguito di un eventuale trapianto renale e che, in tal caso, viene meno la dipendenza del paziente dal trattamento dialitico sostitutivo della funzione renale, appare indispensabile che le Commissioni Sanitarie valutino, per ciascun singolo caso, l’opportunità di verificare, a distanza di tempo, il permanere della connotazione di gravità dell’handicap a suo tempo riconosciuta ricorrendo allo strumento della “revisione” che trova ormai consolidata applicazione in numerosi ambiti di valutazione medico-legale.

Si invitano codesti Assessorati a far conoscere sollecitamente il contenuto della presente alle Commissioni sanitarie preposte, istituite presso le aziende sanitarie locali.

Il Dirigente


 

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