L’Indennità di Frequenza

L’indennità di frequenza è una prestazione assistenziale prevista dalla legge 289/90 in favore degli invalidi minori di 18 anni e nel 2023 consiste in 12 mensilità annuali di € 333,33 (per precisazioni ulteriori sulla mensilità vedere QUESTA pagina)

Il criterio sanitario per il quale viene riconosciuto questo beneficio è che il minore venga riconosciuto, dalla competente Commissione Medica, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età oppure affetto da sordità con perdita uditiva media alle frequenze di 500, 1000 e 2000 Hz uguale o superiore a 60 db nell’orecchio migliore.

Quindi, pur facendo parte del “gruppo” (in senso lato) delle invalidità civili, ai fini della corresponsione del beneficio economico la valutazione NON viene effettuata usando le tabelle del DM 05/02/1992

Ulteriori requisiti indispensabili per la corresponsione dell’Indennità di Frequenza sono:

  • frequenza continua o periodica di centri diurni o ambulatoriali che abbiano finalità riabilitative, oppure frequenza di scuole, pubbliche o private non importa, di ogni ordine e grado compresa quindi la scuola materna (ora denominata scuola dell’infanzia) oppure centri di formazione o addestramento professionale.
  • reddito personale nell’anno precedente inferiore al limite stabilito annualmente (nel 2023, di € 5.725,46).

Ciò comporta che l’assegno viene sospeso nei periodi in cui non viene effettuato alcun trattamento riabilitativo o non vi è la frequenza scolastica, tipicamente in estate quando però potrebbe essere ugualmente erogata se sussiste la frequenza del centro di riabilitazione. In questi casi di solito l’INPS richiede la produzione di apposito certificato di frequenza del centro.

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Nel verbale della visita di accertamento la percentuale di invalidità viene indicata solo per i maggiori di 15 anni e ciò esclusivamente ai fini dell’iscrizione nelle liste di collocamento secondo le indicazioni della legge 68/1999

LA DOMANDA

Le modalità per la domanda di concessione di indennità di frequenza sono del tutto uguali a quella dell’invalidità civile degli adulti, quindi certificato on-line e poi istanza tramite ente di patronato.

IL MINORE CON INDENNITA’ DI FREQUENZA CHE DIVENTA MAGGIORENNE
(su questo argomento vedi anche QUESTA pagina)

Con i commi 5 e 6 dell’articolo 25 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n° 90 (misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari),  tenendo conto delle modifiche apportate dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 sono state radicalmente modificate le modalità di riconoscimento dell’invalidità civile per i minori invalidi che compiono 18 anni.

Il minore titolare di indennità di frequenza può presentare, già nei 6 mesi precedenti al compimento del 18 anno di età, istanza di concessione dei benefici connessi al riconoscimento di una percentuale di invalidità uguale o superiore al 74% e quindi la concessione di assegno mensile o pensione di inabilità.

La relativa istanza deve essere presentare tramite un patronato e ad essa non è necessario allegare l’usuale certificato medico on-line.

A questa istanza segue un accertamento medico-legale dello stato di invalidità secondo le indicazioni della tabella del DM 05/02/1992. Se dovesse essere accolto il requisito sanitario, per il perfezionamento dell’istanza dovrà essere presentato, sempre telematicamente, il modello AP70 per la dimostrazione della susssistenza degli altri requisiti amministrativi.

L’INPS, in un ulteriore messaggio, ha espresso l’intenzione di stimolare le Regioni ad istruire le proprie commissioni affinché non vi siano ritardi nell’effettuazione di questo accertamento in quanto il citato Decreto Legge prescrive che comunque il beneficio economico non deve essere sospeso nelle more dell’attesa dell’accertamento stesso; alla data della compilazione di questa pagina non ho ancora avuto casi reali, ma è presumibile che, se la Commissione giudicante dovesse indicare una percentuale d’invalidità inferiore al 74%, eventuali ratei già riscossi dovranno essere restituiti.

QUALCHE PRECISAZIONE

Il criterio medico-legale per la concessione dell’indennità di frequenza è piuttosto generico e quindi il confine tra “minore non invalido” e “minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età” non è affatto netto. Commissioni diverse potrebbero valutare in modo differente uguali infermità.

Segnalo ad esempio le differenti valutazioni che possono aversi nei casi di minori portatori di busto ortopedico per la correzione delle scoliosi evolutive dell’infanzia e dell’adolescenza; nella mia zona possono esserci valutazioni assolutamente diverse a seconda della commissione valutatrice; altrettanto può accadere per forme sfumate di autismo o nel caso dei deficit intellettivi di grado lieve.

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Per ciò che riguarda l’indennità di frequenza ai minori con perdita uditiva media uguale o superiore a 60 db alle frequenze di 500, 1000 e 2000 Hz nell’orecchio migliore, anche per loro è previsto il requisito della frequenza di centri riabilitativi o di scuole di ordine e grado oppure di centri di formazione professionale e il requisito reddituale di cui sopra. In ogni caso, per questa particolare categoria, l’indennità di frequenza non è cumulabile con l’indennità di comunicazione ma è facoltà del disabile scegliere quella più favorevole.

L’indennità di frequenza nei minori è alternativa all’indennità di accompagnamento, nel senso che non possono essere erogate entrambe.

Come già detto, il criterio per la concessione di Indennità di Frequenza è, mi si passi il termine, più “elastico” rispetto a quello che si usa per la valutazione dei soggetti maggiorenni. Per la valutazione della percentuale d’invalidità dei maggiorenni infatti viene usata la tabella del DM 05/02/1992 dove parecchie patologie, che sono sicuramente tali da dare diritto ad indennità di frequenza, sono valutabili in misura ampiamente inferiore al 74%, la soglia minima per avere diritto all’Assegno di Assistenza d’invalidità civile. In sostanza non esiste alcun automatismo di trasformazione dell’Indennità di Frequenza in Assegno di Assistenza.

Al mancato riconoscimento può essere fatta opposizione con modalità assolutamente uguali rispetto all’invalidità civile, quindi proponendo un ricorso giudiziario entro 6 mesi dalla conoscenza del risultato dell’accertamento (data della raccomandata ad esempio), ma naturalmente l’azione legale deve essere proposta dal genitore o dal tutore legale (vedere QUESTA pagina).

 Dott. Salvatore Nicolosi

Già Consulente Tecnico patronato INCA-CGIL di Siracusa


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