DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2014 

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2012/2013, n. 5.336 unità di personale ATA e, per l’anno scolastico 2013/2014, n. 3.730 unità di personale ATA e n. 4.447 unità di personale docente da destinare al sostegno degli alunni con disabilità.

(GU n.205 del 4-9-2014)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e, in particolare, la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, comma 3-bis; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» e, in particolare, l’art. 1, comma 101, che prevede l’esclusione del comparto scuola dal blocco delle assunzioni, da cui deriva, per il medesimo comparto, l’assoggettamento alla specifica disciplina di settore e alla programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica perseguiti;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e, in particolare, l’art. 1, comma 523, il quale, nell’elencare le amministrazioni statali sottoposte ad un regime di limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, non comprende il comparto scuola; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)».
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e, in particolare, l’art. 64, che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l’art. 9, che reca disposizioni in materia di contenimento della spesa di impiego pubblico;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012);
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e, in particolare, l’art. 19, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;
Visto, in particolare, il comma 7, del citato art. 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, secondo cui «A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell’anno scolastico 2011/2012, in applicazione dell’art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall’anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell’art. 64 citato»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 3 agosto 2011, con il quale e’ stata definita, ai sensi dell’art. 9 comma 17 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la programmazione triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo ed ATA per gli anni scolastici compresi nel triennio 2011/2013, prevedendo, per ciascuno degli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, le assunzioni nel numero massimo di 22.000 unità di personale docente ed educativo e di 7.000 unità di personale ATA, previa verifica da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, della concreta fattibilità del piano nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale e’ stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, e, in particolare, l’art. 58, comma 5, riguardante, tra l’altro, l’accantonamento dei posti di collaboratore scolastico e, in particolare, la previsione secondo la quale, a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014, il numero dei posti accantonati non puo’ essere inferiore a quello dell’anno scolastico 2012/2013; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, e, in particolare, l’art. 2, riguardante la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni che, al comma 4, dispone che per il comparto scuola continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l’art. 15, comma 4, che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, abroga il comma 13 dell’art. 14 del decreto-legge n. 95 del 2012, che dettava la disciplina di transito, nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo;
Visto l’art. 14, comma 14, del medesimo decreto-legge 95 del 2012, che prevede che il personale docente attualmente titolare delle classi di concorso C999 e C555 (docenti tecnico-pratici) transiti, con decreto del direttore generale del competente ufficio scolastico regionale, nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto;
Visto il citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l’art. 19, commi da 12 a 14, che detta una specifica disciplina in tema di mobilità del personale docente dichiarato inidoneo;
Visto il medesimo decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 e, in particolare, l’art. 15, commi 6, 7 e 8, sempre in materia di mobilità del personale docente dichiarato inidoneo;
Visto l’art. 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall’art. 15, comma 2, del citato decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, che prevede la rideterminazione della dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno, incrementando la percentuale della consistenza, rispetto al numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell’anno scolastico 2006/2007, in misura pari al 75% per l’anno scolastico 2013/2014, al 90% per l’anno scolastico 2014/2015 e al 100% a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016;
Visto il medesimo decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 e, in particolare, l’art. 15, comma 3, che prevede l’autorizzazione, a decorrere dall’anno scolastico 2013/2104, ad assumere a tempo indeterminato docenti di sostegno a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto di cui al citato art. 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 2 luglio 2012, n. AOODGPER5026, concernente la richiesta di autorizzazione per l’anno scolastico 2012/2013 alle nomine in ruolo di personale della scuola, per 21.112 unità di personale docente e 5.336 posti di personale ATA;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2012, con il quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e’ stato autorizzato ad assumere, tra l’altro, 21.112 unità di personale docente ed educativo, nelle cui premesse si e’ dato atto dell’opportunità di rinviare a data successiva ogni interlocuzione relativa al personale ATA, atteso che il quadro definitivo dei posti vacanti e disponibili sul relativo organico di diritto sarebbe stato noto dopo il 13 agosto 2012, a conclusione dei previsti trasferimenti del medesimo personale ATA; Vista la nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 18 settembre 2012, n. AOODGPER6800, con la quale, tra l’altro, e’ stata confermata la consistenza del turn over effettivo del personale ATA, quantificata in 5.336 unità; Vista la nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 18 dicembre 2012, n. AOODGPER9678, concernente la comunicazione dettagliata, ai fini delle relative assunzioni, dei posti vacanti e disponibili del personale ATA, quantificati in 5.622 totali, nella quale si rappresentava che non sarebbero state effettuate nomine in ruolo nei profili di assistente amministrativo e assistente tecnico, attese le criticità relative al transito del personale docente inidoneo, e nei profili di DSGA, attese le problematiche legate alle istituzioni scolastiche sottodimensionate;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze dell’8 maggio 2013, n. 10733, con la quale si trasmette la nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 29 aprile 2013, n. 37445, contenente la richiesta di ulteriori chiarimenti al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, segnatamente in merito alle cessazioni dal servizio al 1° settembre 2013 e a quelle prevedibili al 1° settembre 2014, nonche’ ai riflessi delle misure riduttive adottate ai sensi della normativa vigente; Vista la nota del Gabinetto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 24 maggio 2013, n. 10565, con la quale si trasmette la nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – DG per il personale scolastico del 23 maggio 2013, n. AOODGPER51000, contenente, tra l’altro, precisazioni in merito alle cessazioni avvenute nell’anno scolastico 2012/2013 e alle previsioni relative all’anno scolastico 2013/2014, nonche’ sulla impossibilità di creazione di esuberi;
Vista la nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 17 luglio 2013, n. 7360, concernente la richiesta di autorizzazione all’assunzione, per l’anno scolastico 2013/2014, di 11.268 unità di personale docente ed educativo e di 3.730 unità di personale ATA, corrispondenti alle reali cessazioni dal servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2013, con il quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e’ stato autorizzato ad assumere, tra l’altro, 11.268 unità di personale docente ed educativo, nelle cui premesse si e’ dato atto che il Ministero dell’economia e delle finanze non ha espresso parere favorevole in merito alla richiesta di assunzione del personale ATA per l’anno scolastico 2013/2014, richiedendo ulteriori elementi informativi circa la disponibilità effettiva, al netto degli esuberi, dei posti e della loro distribuzione territoriale e professionale; Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica del 10 ottobre 2013, n. 45963, con la quale vengono richieste integrazioni documentali con riferimento alle richieste di autorizzazione per le immissioni in ruolo del personale ATA relative agli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014; Vista la nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 10 ottobre 2013, n. AOODGPER10647, con la quale viene trasmessa la distribuzione per l’anno scolastico 2013/2014, distinta per provincia e profilo, del contingente di personale ATA richiesto; Vista la nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 26 novembre 2013, n. AOODGPER12723, con la quale viene trasmessa la distribuzione per l’anno scolastico 2012/2013, distinta per provincia e profilo, del contingente di personale ATA richiesto, e viene altresi’ trasmessa la nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – del 2 luglio 2013, n. 56575, con la quale si esprime parere favorevole alla richiesta di autorizzazione alle nomine in ruolo per l’anno scolastico 2012/2013 per 5.336 unità; Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 gennaio 2014, n. 1933, con la quale, acquisite le valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, si esprime parere favorevole alla nomina in ruolo di 3.730 unità di personale ATA per l’anno scolastico 2013/2014, nel presupposto che nelle operazioni di riparto del contingente si suddividano le nomine sulla base delle effettive esigenze risultanti dalle cessazioni verificatesi, in relazione al profilo professionale e alla provincia interessati; Vista la nota del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 19 dicembre 2013, n. 26102, con la quale viene richiesta l’autorizzazione all’immissione in ruolo, per l’anno scolastico 2013/2014, ad integrazione delle unità di personale docente ed educativo autorizzate con il citato decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2013, di ulteriori 4.447 unità di personale docente da destinare al sostegno degli alunni con disabilità, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 15, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2013; Vista la nota dell’Ufficio Legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze del 10 gennaio 2014, n. 388, con la quale viene trasmesso il decreto interministeriale n. 29 del 24 gennaio 2014, in corso di registrazione alla Corte dei conti, di rideterminazione delle dotazioni organiche dei posti di sostegno per l’anno scolastico 2013/2014; Ritenuto di accordare al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca l’autorizzazione ad assumere, per l’anno scolastico 2012/2013, 5.336 unità di personale ATA e, per l’anno scolastico 2013/2014, 3.730 unità di personale ATA, ferma restando la disponibilità in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo al fine di evitare la creazione di situazioni di sovrannumero; Ritenuto, altresi’, di accordare al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca l’autorizzazione ad assumere, per l’anno scolastico 2013/2014, 4.447 unità di personale docente da destinare al sostegno degli alunni con disabilità; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica», e, in particolare, l’art. 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Ritenuto di aderire ai citati pareri espressi dal Ministero dell’economia e delle finanze; Vista la proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2014; Decreta: Art. 1 Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e’ autorizzato, per l’anno scolastico 2012/2013, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, 5.336 unità di personale ATA.

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Art. 2

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e’ autorizzato, per l’anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, 3.730 unità di personale ATA.

Art. 3

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e’ autorizzato, per l’anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, 4.447 unità di personale docente da destinare al sostegno degli alunni con disabilità. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi’ 27 giugno 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze
Registrato alla Corte dei conti l’11 agosto 2014
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esterni, Reg.ne –
Succ. n. 2326



 

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