SEZIONE IN COSTRUZIONE

Legislazione riguardante il risarcimento per i danni da Talidomide


Legge n. 244 del 24 dicembre 2007

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”

La legge indicata è la legge finanziaria dell’anno 2008 in cui, all’articolo 263 viene introdotta l’erogazione di un indennizzo a coloro che, a causa dell’assunzione del farmaco Talidomide da parte della madre durante la gravidanza, hanno avuto gravi danni fisici

Per semplicità riporto solo l’articolo utile ai fini di questa pagina:

ART. 362

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L’indennizzo di cui all’articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, e’ riconosciuto, altresi’, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell’omonimo farmaco, nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della macromelia.

...”


Legge 27 febbraio 2009, n. 14

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”

Con l’articolo 31 della legge n. 14 del 27 febbraio 2009 viene previsto che i l’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati dall’assunzione di Talidomide durante il periodo della gravidanza è riservato ai soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965:

Art. 31. – Sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali

1. All’articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole: «dal 1° gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2010».

1-bis. L’indennizzo di cui all’articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intende riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965.

1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono individuate le modalità di corresponsione dell’indennizzo di cui al comma 1-bis….”


legge 7 agosto 2016, n. 160

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio

Si tratta di una legge di conversione con modifiche di un ampio disegno di legge su molteplici problematiche.

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Riporto per semplicità solo l’articolo che interessa i soggetti affetti da Sindrome da Talidomide, cioè l’art. 21-ter:

Art. 21-ter (Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide). –

1. L’indennizzo di cui all’articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965, e’ riconosciuto anche ai nati nell’anno 1958 e nell’anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. L’indennizzo di cui al comma 1 e’ riconosciuto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai soggetti che, ancorche’ nati al di fuori del periodo ivi previsto, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide. Al fine dell’accertamento del nesso causale tra l’assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l’infermita’ da cui e’ derivata la menomazione permanente nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della micromelia, i predetti soggetti possono chiedere di essere sottoposti al giudizio sanitario ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.

3. Con il regolamento di cui al comma 4 si provvede, altresi’, a definire i criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell’accertamento del diritto all’indennizzo per i soggetti di cui al comma 2, tenendo conto degli studi medico-scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi gia’ erogati e le procedure in corso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 3.960.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2016, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze e, quanto a 675.000 euro annui a decorrere dal 2016, l’accantonamento relativo al Ministero della salute.

6. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 5 del presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attivita’ di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente di cui all’articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell’ambito della missione “Tutela della salute” dello stato di previsione del Ministero della salute.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 6. 8. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 


DECRETO 17 ottobre 2017, n. 166 

Regolamento concernente l’indennizzo a soggetti affetti da sindrome da talidomide, in attuazione dell’articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.


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