CORTE DI CASSAZIONE – Sezione lavoro – sentenza n. 4591 depositata in data 26 febbraio 2014

…omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 149/10, decidendo sull’impugnazione proposta dal Ministero della salute nei confronti di M .L., respingeva l’appello principale proposto dal suddetto Ministero in ordine alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 259/07 che confermava quanto alla condanna di tale Ministero alla corresponsione alla M. dell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992.

Disponeva la separazione degli atti relativi all’appello incidentale e alla relativa domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. proposto dalla M., trattandosi di controversia rientrante nei casi di cui all’art. 442 c.p.c..

2. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre il Ministero della salute, prospettando motivi di ricorso.

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3. Resiste la M. con controricorso e memoria depositata in prossimità dell’udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Occorre premettere che M.L. adiva il Tribunale chiedendo, per quanto qui d’interesse, la condanna del Ministero della salute al pagamento dell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 1. Il Tribunale, ritenuta la legittimazione passiva del Ministero, all’esito della CTU, condannava lo stesso a corrispondere il suddetto indennizzo per infermità post trasfusionale ascrivibile alla settima categoria della tabella A allegata al D.P.R. n. 834 del 1981.

La Corte d’Appello confermava la legittimazione passiva del Ministero e riteneva che, nella specie, la domanda era stata proposta nell’ordinario termine di prescrizione, che decorre dal momento in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza del danno, non trovando applicazione la decadenza triennale di cui alla L. n. 238 del 1997.

Il danno in questione era stato diagnosticato per la prima volta nell’anno 1995, con la conseguenza che l’ordinario termine di prescrizione non si era compiuto, atteso che la domanda in via amministrativa era stata proposta nell’anno 2002, alla quale faceva seguito nel dicembre 2004, la presentazione del ricorso giudiziale.

2. Tanto premesso può passarsi all’esame dei motivi di ricorso.

3. Con il primo motivo di ricorso il Ministero ha dedotto violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 1998, artt. 7, 114 e 123 del D.P.C.M. 26 maggio 2000, artt. 2 e 3 del D.P.C.M. 8 gennaio 2002, artt. 1, 2 e 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Assume il Ministero che sussisterebbe il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che l’istanza in sede amministrativa veniva presentata in epoca successiva al 21 febbraio 2001, data dalla quale l’esercizio delle funzioni in materia era transitata alle Regioni.

3.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.

Come questa Corte, a Sezioni Unite (Cass. S.U., n. 12538 del 2011), ha già avuto modo di affermare nelle controversie aventi ad oggetto l’indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati e da questi ultimi proposte per l’accertamento del diritto al beneficio sussiste la legittimazione passiva del Ministero della salute.

Ed infatti, come chiarito nella suddetta sentenza: a) le disposizioni sul contenzioso contenute nel D.P.C.M. 8 gennaio 2002 e nel D.P.C.M. 24 luglio 2003 riguardano solo l’onere dello stesso, ma da esse non si ricava anche un regola processuale sulla legittimazione passiva, ne’ potrebbe ricavarsi per inidoneità della fonte a disciplinare tale aspetto pur in un mutato contesto costituzionale di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione,che ora assegna alle regioni la competenza residuale in materia di assistenza sociale; b) la L. n. 210 del 1992, art. 5 continua ad assegnare al Ministro della salute la competenza a decidere il ricorso amministrativo avverso la valutazione della commissione medico-ospedaliera; c) questa competenza è stata fatta salva dal D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 123 e sopravvive anche nel mutato contesto di trasferimento alle regioni di compiti e funzioni in tema di indennizzo (ad opera dei citati D.P.C.M. 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003) e di attribuzione alle regioni della competenza legislativa residuale in materia di assistenza pubblica (ad opera dell’art. 117 Cost., comma 4, riformato).

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4. Con il secondo motivo di ricorso il Ministero prospetta la violazione della L. n. 210 del 1992, art. 3, comma 1, come successivamente modificato. Espone il ricorrente che la domanda amministrativa intervenuta il 29 febbraio 2002 sarebbe tardiva in quanto intervenuta dopo il termine di decadenza triennale introdotto, per la prima volta dal D.L. n. 344 del 1996, art. 6, comma 4, entrato in vigore il 3 luglio 1996, dies a quo di termine medesimo. Non potrebbe, infatti, piu’ ritenersi sussistente l’ordinario termine decennale di prescrizione, essendo stato previsto uno specifico termine di decadenza.

La L. n. 230 del 1992, art. 3, comma 1, come da ultimo sostituito dalla L. 25 luglio 1997, n. 238, art. 1 stabilisce, tra l’altro, che i soggetti interessati ad ottenere l’indennizzo di cui all’art. 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali. Questa Corte, con le sentenze da ultimo citata ha ritenuto che il termine triennale di decadenza per il conseguimento della prestazione indennitaria per epatite postrasfusionale contratta in epoca antecedente all’entrata in vigore della L. n. 238 del 1997 – che ha esteso il termine decadenziale già previsto per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie – decorre dal 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della nuova disciplina, dovendosi ritenere, in conformità ai principi generali dell’ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche ai diritti sorti anteriormente, ma con decorrenza dall’entrata in vigore della modifica legislativa. Devono, quindi, essere disattese le difese della M., che sostiene che per lei come per tutti coloro che hanno contratto la malattia prima della entrata in vigore della L. n. 238 del 1997 non vale il termine di decadenza triennale, ma l’ordinario termine di prescrizione decennale. In presenza di una modifica normativa che introduce un termine di decadenza che prima non sussisteva, la nuova disciplina entra in vigore con efficacia generale, quindi anche per chi già si trovava nella situazione richiesta dalla legge per far valere il diritto ora sottoposto a decadenza. Per costoro non si determina una situazione giuridica diversa, se non su di un punto specifico: il termine naturalmente decorre dal momento della entrata in vigore della legge che lo ha introdotto.Si tratta di un principio generale dell’ordinamento, che trova riscontro nell’art. 252 disp. att. c.c.. Con questa norma il legislatore sancisce che quando per l’esercizio di un diritto (ovvero per la prescrizione o per l’usucapione) il codice stabilisce un termine piu’ breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all’esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma con decorrenza dalla entrata in vigore della nuova disciplina. La decadenza è una forma di sottoposizione dell’esercizio di un diritto ad un termine.Quindi sicuramente il principio vale anche con riferimento a questo istituto. Così come non vi sono ragioni per distinguere il caso in cui la nuova legge riduca il termine per l’esercizio di un diritto, rispetto al caso in cui lo introduca laddove prima non vi era (nel caso in esame si riteneva che operasse la prescrizione ordinaria, mentre la modifica normativa ha previsto la decadenza triennale).In conclusione, se una legge introduce o riduce la durata di un termine per far valere un diritto, la nuova normativa si applica anche a chi era già titolare del diritto, con la sola particolarità che in quel caso la decorrenza opera dal momento della entrata in vigore della modifica legislativa.

5. La sentenza della Corte di Appello di Bologna deve essere cassata in relazione al secondo motivo di ricorso accolto e decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la domanda introduttiva del giudizio deve essere rigettata, atteso che la domanda amministrativa veniva proposta nel 2002, una volta decorso il termine triennale di decadenza, computato secondo i principi sopra richiamati, a partire dal 28 luglio 1997.

6. La complessità delle questioni esaminate fanno ritenere sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito rigetta la domanda introduttiva del giudizio.

Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2013.




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