Cassazione Civile – Ord. Sez. Lavoro Num. 29583 Anno 2017

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TORRICE AMELIA
Data pubblicazione: 11/12/2017

ORDINANZA

sul ricorso 14082-2012 proposto da:
*** omissis …, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONE LAZZARINI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

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contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LODI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 498/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 26/05/2011 R.G.N. 958/2009.

RILEVATO

che la Corte d’appello di Milano, con la sentenza n, 498 in data 28,5,2011, ha rigettato l’appello proposto da *** omissis ***, in proprio e quali genitori esercenti la patria potestà sul minore *** omissis ***, nei confronti della sentenza che aveva respinto la domanda volta al riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale di cui alla L. n. 210 del 1992 in relazione alla menomazione dell’integrità psico-fisica (disturbo generalizzato dello sviluppo) subita dal figlio e che assumevano dipendente causalmente dalle vaccinazioni somministrate ( antitetano ed antidifterica, antipolio, antiepatite B, trivalente – antimorbillo, antiparotite e antirosolia);

che la Corte territoriale, ritenuta l’applicabilità del principio di equivalenza delle concause determinative dell’evento, ha affermato che il trattamento vaccinale non poteva essere identificato come concausa della sindrome autistica da cui era affetto il minore *** omissis *** perchè il CTU nominato nel giudizio di primo grado aveva accertato che non era emerso che il minore all’età di 14 mesi avesse sviluppato un quadro di encefalite post vaccinica ed aveva, quindi, escluso, che la sindrome autistica potesse qualificarsi come complicanza post-vaccinica e che secondo le più recenti ricerche mediche, all’origine dell’autismo vi è un “processo di natura genetica e biochimica” e che si tratta di una patologia a fortissima componente genetica, pur se a determinismo multifattoriale; che non era decisivo condividere l’affermazione della eziologia genetica dell’autismo occorrendo, invece, accertare, in base ai criteri di probabilità scientifica, l’incidenza deterministica, anche come concausa, delle vaccinazioni per l’insorgenza della sindrome autistica, così da poterne inferire il nesso causale tra la prima e le vaccinazioni somministrate;

che avverso tale sentenza *** omissis *** ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria;

che l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lodi è rimasta intimata;

CONSIDERATO

che con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 196 c.p.c., per avere la Corte territoriale recepito le considerazioni esposte dal CTU nominato nel giudizio di primo grado omettendo di esaminare le note critiche formulate nei confronti di detta relazione e di non avere disposto il rinnovo della consulenza tecnica; il ricorrente lamenta, inoltre, che la Corte territoriale, pur avendo condiviso in astratto il principio dell’equivalenza delle condizioni, non avrebbe spiegato le ragioni per le quali aveva ritenuto azzardato, secondo criteri di probabilità scientifica, interpretare la sindrome autistica come complicanza della vaccinazione. Assume di avere dedotto nelle note critiche formulate nei confronti della relazione del CTU che il caso di esso ricorrente rientrerebbe nel gruppo di casi connotati dal fatto della preesistenza di gravi disordini immunitari che avrebbero suggerito l’esonero della vaccinazione e che avevano trasformato la predisposizione genetica ed immunologica allo sviluppo dell’autismo; si duole, inoltre, del fatto che la Corte di territoriale abbia affermato che l’autismo sarebbe una “patologia a fortissima componente genetica;

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che con il secondo motivo il ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 , 3 e 4 della legge n. 210 del 1992, dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 416 c.p.c. e 41 c.p., per non avere la Corte territoriale fatto corretta applicazione del principio dell’equivalenza delle condizioni;

afferma che la malattia era insorta successivamente alla somministrazione dei vaccini, che mancava la prova della preesistenza, della concomitanza ovvero della sopravvenienza di altri fattori determinanti; asserisce che, a fronte di una menomazione dell’integrità psicofisica in ipotesi potenzialmente derivante da una pluralità di cause, aventi tutte natura efficiente e causale, trova applicazione il principio dell’art. 41 c.p. in tema di equivalenza causale e che, una volta chiarito che alle vaccinazioni somministrate avrebbero potuto conseguire i danni effettivamente subiti, avrebbe dovuto riconoscersi in termini probabilistici, la sussistenza del nesso causale. Deduce che il foglietto illustrativo Sanofi Aventis (casa farmaceutica produttrice del vaccino) evidenzia che alle vaccinazioni praticate ad esso ricorrente possono conseguire danni; 

che entrambi i motivi di ricorso da trattarsi congiuntamente, perchè intimamente connessi, devono essere rigettati;

che, quanto al primo motivo, va osservato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, al quale il Collegio ritiene di dare continuità, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l’istanza di riconvocazione del consulente d’ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, ovvero di procedere ad una nuova consulenza, senza che l’eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l’irrilevanza o la superfluità dell’indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie opinioni formulate dalle parti, le quali devono ritenersi disattese ove incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione (ex multis Cass. 12821/2016, 15666/2011);

che la Corte territoriale nella decisione impugnata ha tenuto conto dei rilievi critici formulati dagli allora appellanti genitori dell’odierno ricorrente (minore all’epoca dei giudizi di merito), riportandoli nella sentenza, e li ha ritenuti infondati sulla scorta di argomentazioni chiare lineari ed esaurienti, evidenziando che anche gli Autori e gli Studi citati nelle note critiche formulate nei confronti della relazione di consulenza di ufficio e riportate nell’atto di appello si esprimono in termini di mera correlazione tra autismo e vaccinazioni;

che, quanto al secondo motivo, va osservato che le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 581 del 2008, muovendo dalla considerazione che i principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e dalla regolarità causale, salva la differente regola probatoria che in sede penale è quella dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre in sede civile vale il principio della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”, hanno precisato che la regola della “certezza probabilistica” non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativa- statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica); 

che questa Corte ( Cass. 11030/2017, 753/2005; Ord. 27449/2016) anche con riguardo alla materia relativa alla L. n. 210 del 1992, ha affermato che la prova a carico dell’interessato ha ad oggetto, a seconda dei casi, l’effettuazione della terapia trasfusionale o la somministrazione dei vaccini, il verificarsi di danni e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica;

che la Corte territoriale non ha affatto violato il principio della equivalenza delle concause o condizioni perchè, pur ritenendolo in astratto applicabile, ne ha escluso in concreto la applicabilità, avendo ritenuto che fossero condivisibili, perchè sorrette da argomentazioni approfondite, e prive di vizi logici, le conclusioni alle quali era pervenuto il CTU nominato nel giudizio di primo grado ed ha evidenziato che questi aveva escluso che l ‘odierno ricorrente avesse sviluppato un quadro di encefalite post vaccinica e che la sindrome autistica potesse qualificarsi come complicanza derivata dalla somministrazione dei vaccini;

che la Corte territoriale si è attenuta ai principi sopra richiamati e, adempiendo al compito di giudice del merito attribuito dall ‘ ordinamento, ha valutato l ‘ esistenza del nesso causale indicando quale criterio regolatore quello della ” ragionevole probabilità scientifica “, rilevando che , condivisibili o meno che fossero le affermazioni del CTU sulle origini dell ‘autismo, non era risultato accertato nella fattispecie dedotta in giudizio, in base a criteri di probabilità scientifica, l ‘ incidenza deterministica, anche come concausa, delle vaccinazioni sulla insorgenza della sindrome autistica “così da poterne inferire il nesso causale tra il trattamento vaccinale somministrato al minore *** omissis *** e la sindrome autistica diagnosticatagli “;

che , diversamente da quanto prospettato dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1, considerato che la decisione impugnata, come innanzi evidenziato, ha escluso il nesso di causalità e di concausalità tra la patologia denunciata e la somministrazione del vaccino e la presenza di elementi indiziari di segno opposto, non si pone il problema della applicabilità alla fattispecie in esame della Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, adottata per favorire il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di responsabilità del produttore per i danni causati dal carattere difettoso dei suoi prodotti al fine di evitare falsare il gioco della concorrenza e pregiudicare la libera circolazione delle merci all’interno del 
mercato; 

che non vi è spazio per pronunzia sulle spese del giudizio di legittimità in quanto l ‘Azienda Sanitaria Provinciale di Lodi non ha svolto alcuna attività difensiva;

PQM

Rigetta il ricorso.

Nulla per le spese
Così deciso nella Adunanza Camerale del 18.7.2017

Il Presidente
Dott. G. Napoletano


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