D.M. 31/01/2006 – Estensione dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico ai casi di infortunio mortale

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 3 dicembre 1999, n. 493, concernente «Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici»;

Visto l’art. 7, comma 5, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, che prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo di cui all’art. 10 e con le altre modalità di cui all’art. 11, comma 3, della citata legge accerta se l’equilibrio finanziario ed economico del Fondo consente l’inclusione nell’assicurazione dei casi di infortunio mortale e, in caso affermativo, adotta con proprio decreto i provvedimenti necessari;

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Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2000 concernente «Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.
Individuazione dei requisiti delle persone soggette all’obbligo assicurativo» e il decreto ministeriale 15 settembre 2000 concernente «Modalità di attuazione dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico»;

Visto il testo unico per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni intervenute alla data di entrata in vigore della legge 3 dicembre 1999, n. 493, di seguito denominato testo unico;

Vista la delibera n. 8 del 26 novembre 2004 del comitato amministratore del Fondo, trasmessa con nota del 25 gennaio 2005, con la quale, tra l’altro, si propone l’estensione della copertura assicurativa ai casi di infortunio mortale;

Viste la nota dell’INAIL n. 406/05 del 3 febbraio 2005, con la quale si illustra l’andamento dell’assicurazione contro gli infortuni domestici, anche in relazione ai risultati di bilancio al 31 dicembre 2003, la relazione tecnica della consulenza statistico – attuariale dell’INAIL e la nota dell’Istituto medesimo n. 4120/2005/3.9.7. del 10 ottobre 2005, con la quale vengono forniti ulteriori elementi al riguardo;

Rilevato dalla documentazione fornita dall’INAIL che vi è un consistente avanzo economico di gestione dovuto allo squilibrio tra le uscite per le prestazioni erogate e le entrate relative ai premi introitati;

Ritenuto che vi siano le condizioni per estendere la copertura assicurativa ai casi di infortunio mortale;

Decreta:

Art. 1. – Estensione dell’oggetto dell’assicurazione

1. L’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico comprende i casi di infortunio avvenuti, per causa violenta o virulenta, in occasione e a causa di lavoro nel suddetto ambito, che abbiano per conseguenza la morte.

Art. 2. – Prestazioni

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1. Quando sia accertato che dall’infortunio sia derivata la morte dell’assicurato è corrisposta una rendita ai superstiti ai sensi dell’art. 85 del testo unico.
2. Per la liquidazione della rendita è assunta quale retribuzione convenzionale la retribuzione annua minima di cui all’art. 9, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493.

Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 252





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