LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO

Sentenza 15.10.2010 n. 21281

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

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Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:

D.B.P., – ricorrente –

contro

I.N.P.S. – controricorrente –

e contro

COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA; – intimato –

avverso la sentenza n. 870/2007 della Corte d’Appello di Lecce, depositata il 29/03/2007 r.g.n. 2761/05;

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udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito l’Avvocato Pulli Clementina;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fuzio Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Lecce, con sentenza depositata il 29 marzo 2007, ha confermato, per quel che ancora rileva, la decisione del Tribunale della stessa sede, che parzialmente accogliendo la domanda di D.B.P., gli aveva riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 1 gennaio 2004.

Nel disattendere l’impugnazione dell’assistibile in ordine alla decorrenza della prestazione, che lo stesso assumeva a lui dovuta dalla data della domanda amministrativa (1 ottobre 2002) o comunque da data anteriore a quella fissata dal Tribunale, il giudice del gravame ha osservato che il disturbo d’ansia lamentato dall’appellante era poco significativo ai fini invalidanti, che mancavano in atti accertamenti al fine di ritenere, per il periodo anteriore al gennaio 2004, il deficit uditivo nella medesima misura accertata dall’ausiliare, che l’obesità non aveva incidenza particolare sull’autosufficienza dell’assistibile, che il quadro patologico artrosico, come d’altronde tutte le altre malattie diagnosticate dal consulente d’ufficio, si aggrava nel tempo, per cui, da un punto di vista funzionale, l’invalidità complessiva e la necessità di assistenza non può considerarsi persistente anche per il periodo anteriore alla data fissata.

Per la cassazione della sentenza l’assistibile, sulla base di due motivi, ha proposto ricorso, che risulta notificato al Comune di San Pietro in Lama e all’INPS. Soltanto quest’ultimo ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel primo motivo sono denunciati vizio di motivazione in relazione alla L. n. 18 del 1980, art. 1 e L. n. 508 del 1988, e al D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 6, nonché violazione ed erronea applicazione dell’art. 149 disp. Att. Cod. proc. Civ.. Si addebita al consulente tecnico di ufficio, ed alla Corte di merito che ha condiviso in modo acritico il parere dell’ausiliare, con la conseguenza che gli errori commessi da costui si riflettono, inficiandola, sulla sentenza impugnata, di non aver tenuto conto nel determinare l’insorgenza del requisito sanitario richiesto per la prestazione in questione – da accertare, come richiede la giurisprudenza, con la massima precisione – della documentazione richiamata dall’assistibile, da cui risultavano già dal novembre 2000 il grave deficit neurosensoriale bilaterale in paziente poco collaborante, uno stato depressivo, la notevole spondiloartrosi e, in genere, l’avanzato grado della malattia dell’apparato osteoarticolare.

Nel secondo motivo è denunciata violazione ed erronea applicazione della L. n. 18 del 1980, art. 1 e L. n. 508 del 1988, nonché del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 6. Si assume che la Corte territoriale nello stabilire la decorrenza dell’indennità in questione, non ha considerato la ratio della normativa, che come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, fa riferimento ai fini dell’insorgenza del diritto, all’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita che non sono solo quelli della vita vegetativa (mangiare, bere, vestirsi, etc), ma anche quelli concernenti la vita sociale o di relazione secondo la dignità della persona di cui alla Carta Costituzionale (quali l’esercizio del diritto di voto, gli atti del proprio credo religioso, le visite a parenti e ad amici).

I due motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

E’ infatti principio più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, che in materia di prestazioni previdenziali (o assistenziali) derivanti da patologie relative allo stato di salute dell’assicurato (o dell’assistibile), il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un’inammissibile critica del convincimento del giudice (v. fra le tante Cass. 29 aprile 2009 n. 9988).

Tale principio torna applicabile nella fattispecie in esame, in quanto parte ricorrente si è limitata a critiche assolutamente generiche, senza dedurre errori diagnostici o comunque elementi che avrebbero potuto portare ad una diversa determinazione del periodo in cui si sono concretizzate le condizioni di non autosufficienza del ricorrente richieste ai fini dell’attribuzione del beneficio in esame.

Queste condizioni, come sottolineato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, qui da ribadire, consistono, alternativamente, nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza. Si è precisato (cfr. fra le più recenti sentenze, Cass. 28 maggio 2009 n. 12521) che “ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità. Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché il D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 6 (che ha aggiunto la L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 2, art. 29, comma 3), lungi dal configurare un’autonoma ipotesi di attribuzione dell’indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati r mutilati o invalidi – in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dalla L. n. 118 del 1971, art. 2, comma 2, nel testo originario – non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa”.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Sebbene soccombente il D.B. Resta esonerato dal pagamento delle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 152 disp. Att. Cod. proc. Civ., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, modifica qui non applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2010

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