Sentenza Corte dei Conti Regione Toscana del 1 Febbraio 2006 n. 13/2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

In composizione monocratica nella persona del Magistrato Dott. Rinieri FERONE , ha pronunciato la seguente

SENTENZA 

  Nel giudizio pensionistico iscritto al n. 50865 P.C. del registro di segreteria, promosso dalla sig.ra S.L., elettivamente domiciliata in L., nello studio dell’Avv. Giovanni B. dal quale è rappresentata e difesa, contro l’INPDAP ed avverso il diniego di pensione privilegiata indiretta;

FATTO

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  La sig.ra S.L. è vedova del sig. P.L., già dipendente dell’ASL n. 6 della Piana di L. dal 3.5.1982 fino al decesso, avvenuto il 25.5.1993.
   Il sig. P.L. dal 3.5.1982 al 2.11.1982 svolse i compiti di tecnico di radiologia supplente, successivamente è stato ausiliario, fino al 1990 ed infine centralinista, fino al 1993.
   Nel 1987 gli fu diagnosticata “leucosi mieloide cronica accertata con indagini bioumorali, citologiche e cromosomiche”, che tentò di curare con autotrapianto del midollo eseguito nello stesso anno presso la clinica universitaria di ematologia di Roma.
   Nel 1989 fu sottoposto a visita medico-legale presso la C.M.O. dell’O.M. di medicina legale di Livorno che diagnosticò “leucosi mieloide cronica in attuale remissione clinica con autotrapianto”, giudicando detta infermità dipendente dal servizio.
   Sotto questo profilo la commissione medica considerò che dalle risultanze degli atti ed in particolare dalle tabelle dosimetriche allegate, risultava un esposizione al rischio di radiazioni ionizzanti del sig. P.L. che avevano potuto avere un ruolo concausale, efficiente e determinante, nell’insorgenza della malattia. (verb. n. 410 del 25.5.1989).
   Il collegio medico considerò, tuttavia, il sig. P.L. idoneo al suo servizio.
   Analogo giudizio sul nesso di causalità lavorativo è stato espresso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie nel 1990, interpellato ai fini di equo indennizzo.
   Sulla base degli atti appena ricordati l’USL n. 6, alle cui dipendenze lavorava il sig. P.L., riconobbe la dipendenza dal servizio dell’infermità “Leucosi mieloide cronica” come da delibera n.35350 del 10.10.1990.
   In data 25.5.1993 il sig. P.L. decedette per la progressiva ingravescenza della predetta infermità e la sig.ra S.L., in data 3.7.1993 ha presentato istanza di pensione indiretta di privilegio.
   Esperita l’istruttoria di rito, la Prefettura di L. (nota del 21.2.1994), ha espresso parere favorevole alla concessione della pensione, motivando tale parere sia con richiamo al giudizio espresso dal C.M.O. di Livorno del 1990, sia in considerazione della natura dell’attività lavorativa svolta dal sig. P.L., a causa della quale era “…stato ripetutamente esposto al rischio di radiazioni ionizzanti che possono aver avuto un ruolo determinante nell’insorgenza e nel decorso della malattia”.
   L’INPDAP, Direzione centrale delle prestazioni previdenziali, con determina n. 302 del 6.10.2000, sulla base del parere negativo circa il nesso di causalità tra infermità e servizio, espresso dal Comitato tecnico pensioni privilegiate, ha respinto la domanda di pensione della sig.ra S.L..
   Il motivo fondamentale sulla base del quale il ricordato organo tecnico dell’INPDAP si è pronunciato in termini negativi, risiede nella brevità del servizio di tecnico di radiologia svolto dal sig. P.L., che non avrebbe potuto determinare l’insorgenza della malattia, pur riconoscendo il medesimo organo che tra i fattori di rischio finora riconosciuti ai fini dell’insorgenza della leucosi mieloide, è annoverata l’esposizione a radiazioni ionizzanti.
   La sig.ra S.L. ha impugnato il provvedimento di diniego contestando il fatto che a fronte di univoci pareri positivi espressi dalla c.m.o. di Livorno, dal C.P.P.O. e dalla Prefettura, circa l’ammissibile efficienza concausale del servizio nella determinazione o nell’ingravescenza dell’infermità che colpì il sig. P.L., l’INPDAP, invocando principi di letteratura medica, esclude tale correlazione causale.
   Parte attrice chiede, quindi, che il ricorso sia accolto e che sia dichiarata la dipendenza dal servizio della “leucosi mieloide cronica” che condusse a morte il sig. P.L., che, in conseguenza, sia riconosciuto il diritto a pensione di privilegio indiretta a decorrere dalla data della domanda, che sulle somme eventualmente riconosciute siano corrisposti gli interessi e la rivalutazione monetaria e che l’INPDAP sia condannato alle spese ed ai compensi del presente giudizio.
   Si è costituito l’INPDAP, che con una memoria del Comitato tecnico pensioni privilegiate del 31.8.2005, ha sostenuto la non correlabilità dell’infermità che colpì il sig. P.L. al servizio di tecnico di radiologia, svolto per pochi mesi ed ha, quindi, chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

  L’art. 33 del R.D.L.1938 n. 680 stabilisce che (art. 7 – comma 2 – della legge 11.4.1955, n. 379), quando per ferite o per lesioni traumatiche riportate a cagione diretta ed immediata dell’esercizio delle proprie funzioni, oppure quando a causa di malattie professionali determinate unicamente dalle funzioni inerenti al proprio impiego, il dipendente sia divenuto permanentemente inabile a prestare ulteriore servizio e sia cessato dal rapporto d’impiego, il medesimo ha diritto a pensione.
   L’art. 16 della legge 1646/1962, ha mitigato il rigore della formulazione dell’art. 33, circa il rapporto di causalità immediato tra servizio e inabilità, ammettendo che la pensione di privilegio possa essere conseguita anche quando nell’evento che ha determinato l’inabilità, si ravvisano gli estremi della concausa necessaria e preponderante di servizio.
   Nel caso di specie la questione dedotta verte proprio sull’essenziale elemento fondante il riconoscimento al trattamento privilegiato e cioè il rapporto di causalità efficiente tra infermità denunciata e fatto di servizio.
   Un rapporto di causalità riconosciuto in sede di v.c., nell’espressione di parere del C.P.P.O. e nel parere della Prefettura, ma negato dal comitato tecnico dell’INPDAP.
   Questo rapporto si configura ogni qualvolta nel processo genetico o evolutivo della malattia siano inseriti, in misura prevalente, elementi soggettivi o oggettivi ricollegabili con il servizio prestato.
   Efficienza causale, quella appena ricordata in termini di principio, che non può dirsi esclusa, sempre in linea di principio, dall’eventuale predisposizione organico-costituzionale a contrarre una determinata malattia, nè dalla sua preesistenza all’assunzione in servizio, dovendosi pure considerare, se, verosimilmente, l’attività svolta abbia facilitato l’insorgere della malattia, in caso di predisposizione, ovvero ne abbia aggravato o accelerato il decorso, nell’ipotesi di preesistenza.
   In ogni caso ciò che non può eludersi è che dall’analisi dei fatti e sulla base delle conoscenze governate dalle scienze mediche, possa essere stabilito un concreto nesso etiologico tra le situazioni cui il soggetto possa essere stato esposto per assolvere agli obblighi di servizio e la manifestazione o l’aggravamento dell’infermità.
   Tale verifica può avere diversi gradi di difficoltà a seconda del livello consolidato, o meno, delle conoscenze delle scienze mediche sulla relazione che esiste tra fattori esogeni, ipoteticamente dannosi e risposta patologica dell’organismo.
   Esistono, cioè, tipologie nosologiche per le quali la relazione causa-effetto presenta minimi margini di opinabilità, si pensi, ad esempio, alle perfrigerazioni subite per le modalità del servizio e le patologie a carico dell’apparato respiratorio o osteoarticolare, ed altre patologie per le quali questo margine di opinabilità si allarga, inducendo dubbi che possono essere vinti solo con un giudizio sorretto dai criteri della verosimiglianza, laddove sovvengono concordanti ed univoci fattori che conducono in una certa direzione valutativa.
   Per le malattie neoplastiche, questo problema presenta aspetti di particolare difficoltà, soprattutto a ragione dello stato delle conoscenze scientifiche sulla etiopatogenesi delle neoplasie.
   Da tali conoscenze si evince che, per un verso, per talune tipologie, lo stato della ricerca non ha consentito di cogliere risultati certi, per altro verso, gli stessi risultati della ricerca hanno in messo in evidenza, a livello ipotetico, una molteplicità di possibili fattori cancerogeni, di natura complessa e, comunque, non tali da essere sufficientemente aspecifici in modo da poterli riferire, in una qualche misura, a tutti i casi di un certo tipo di neoplasia.
A fronte di tale situazione, per stabilire la dipendenza dal servizio di una neoplasia, rimane solo un criterio, per così dire, empirico, che si fonda sul minimale requisito che, nel caso in valutazione risultino quanto meno convergenti due elementi: il riscontro di alcuni dei fattori che, sia pure sperimentalmente, vengono ritenuti possibili oncogeni e che tali fattori siano obbiettivamente presenti, nel contesto ambientale e fattuale delle modalità del servizio che sarebbe causa della malattia.
   Gli organi medico-legali interpellati, proprio su questi elementi di giudizio hanno incardinato il loro parere, accreditando l’ipotesi, valutata dalla letteratura medica, della potenziale capacità cancerogena delle radiazioni ionizzanti, – in tal senso anche il comitato tecnico presso l’INPDAP ha riconosciuto che costituisce fattore di rischio l’esposizione a tali radiazioni, anche se ha puntualizzato che per l’esposizione che si verifica nei reparti di radiologia dei comuni ospedali il rischio è pressoché inesistente – e della esposizione del sig. P.L. a tali radiazioni durante il servizio. Il punto di contraddizione è rappresentato dall’aspetto quantitativo, sul quale non si soffermano il C.M.O. e il C.P.P.O., pur dotati di professionalità certamente adatte a ponderare tale aspetto, ed invece valorizzato in maniera assorbente dal CTPP.
   Questo specifico aspetto è espressione di un ambito di valutazione tecnica, nel quale hanno ruolo elementi difficilmente riconducibili a “protocolli” prognostici universalmente utilizzabili nello stabilire la relazione causale tra azione del fattore di rischio ed effetti sull’organismo.
   Il Collegio medico legale ha avvalorato l’ipotesi di una concausalità efficiente e determinante tra il servizio e la patologia ed in tal senso anche il CPPO, ciò che in base alla legge soprarichiamata costituisce titolo per il riconoscimento della dipendenza dal servizio di una possibile patologia e, in presenza degli altri presupposti, del previsto trattamento di quiescenza.
   Questo Giudice non ha motivo per discostarsi da tali valutazioni che condivide, anche in punto di ascrivibilità dell’infermità alla 4 ctg tab A, tenuto conto della particolare qualificazione e delle speciali abilità professionali presenti nei suddetti organi, per cui il ricorso è fondato e deve essere accolto.

P.Q.M.

  Il Giudice unico presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana della Corte dei Conti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto riconosce il diritto della sig.ra S.L., quale coniuge superstite di P.L. deceduto in attività di servizio, alla pensione privilegiata indiretta di 4 ctg Tab A a decorrere dalla data di cessazione dal servizio avvenuta a seguito del decesso.
  Sulle somme arretrate sono dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria quest’ultima solo nella eventuale misura necessaria ad integrare il tasso percentuale degli interessi legali, fino a renderlo pari, ove dovesse essere inferiore, a quello dell’indice di svalutazione, da calcolarsi con riferimento all’indice annuale ISTAT, ai sensi dell’art. 150 disp. att. c.p.c., ciò in applicazione dell’art. 429 – comma 3 – c.p.c., cui rinvia l’art. 5 della l. 21 luglio 2000, n. 205, conformemente ai principi di diritto affermati dalle Sezioni Riunite nella sentenza 10/QM del 18 ottobre 2002.
  Spese compensate.

Così deciso in Firenze, nell’udienza dell’11 gennaio 2006.

IL GIUDICE f.to Rinieri FERONE

Depositata in Segreteria il 1 febbraio 2006

IL DIRIGENTE f.to G. Badame





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