Corte d’Appello L’Aquila – Sent. n. 991 del 05.10.2011

omissis …

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

  Con sentenza n. 629, depositata il 7 dicembre 2006, il Tribunale di L’Aquila rigettò le domande proposte dai sig.ri D. A. L. e G. P. nei confronti del Ministero della Salute per il risarcimento dei danni da entrambi subiti a seguito dell’infezione da HCV contratta dalla sig.ra D. A. L. in conseguenza di trasfusioni eseguite il 6 e 9 novembre 1984, successivamente ad un intervento per isterectomia, presso l’Ospedale F. di Roma.
  Il Tribunale motivava il rigetto col rilievo che, all’epoca dell’intervento, non essendo ancora stati isolati i virus da HIV e HCV, il nesso causale fra l’evento e la condotta omissiva del Ministero della Salute (tenuto a compiti di autorizzazione, direzione e sorveglianza) non poteva dirsi esistente.
  Avverso tale sentenza hanno proposto appello i sig.ri D. A. L. e G. P. con atto di citazione notificato il 22 novembre 2007 col quale hanno convenuto in giudizio dinanzi a questa Corte il Ministero della Salute chiedendo la riforma della sentenza con accertamento della responsabilità di quest’ultimo nella trasmissione dell’infezione e la condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti da quantificare quanto alla sig.ra D. A. L. in complessivi euro 233.182,00 (per danno biologico da invalidità permanente al 40%, invalidità temporanea assoluta, invalidità temporanea al 50%, per danno morale e danno esistenziale) e quanto al sig. G. P. in complessivi euro 100.000,00, per danno morale, oltre rivalutazione ed interessi.
  Costituitosi in giudizio il Ministero della Salute ha contestato il gravame chiedendone il rigetto.
  All’esito dell’istruzione la causa è stata assegnata a sentenza all’udienza del 24 novembre 2010 sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale ed atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

  Nell’atto di appello i sig.ri D. A. L. e G. P. hanno censurato la sentenza sul rilievo che, contrariamente alla giurisprudenza della S.C. sino ad allora espressa, una più puntuale giurisprudenza di merito aveva osservato che poiché già tra il 1972 e il 1974 erano disponibili i primi test su larga scala per individuare il virus dell’epatite B e poiché l’adozione di tali controlli, data la sostanziale coincidenza epidemiologica fra i virus HBV, HIV e HCV, avrebbe potuto impedire l’utilizzazione di sangue infetto e con essa la trasmissione dell’infezione, il rapporto causale tra la condotta omissiva e l’evento non avrebbe potuto essere negato, e ciò in quanto nelle tre diverse ipotesi di infezione non avrebbero dovuto riconoscersi tre eventi distinti, ciascuno legato ad una distinta serie causale connotata dall’infezione di uno specifico agente patogeno, ma un unico evento costituito dalla lesione dell’integrità fisica del soggetto trasfuso.
  Va in primo luogo dato atto dell’avvenuta prescrizione del diritto vantato dagli appellanti.
  Ciononostante doveroso, anche ai fini della disciplina delle spese, è il riconoscimento della fondatezza delle loro doglianze.
  La S.C., dopo un primo orientamento con cui ritenne di dover escludere il rapporto causale per le medesime ragioni esposte nella sentenza appellata (Cass., sez. III 31-05-2005, n. 11609), ha più recentemente espresso, con numerose pronunce a sezioni unite e a sezioni semplici, l’ormai consolidato orientamento contrario (Cass. civ., Sez. III, 20-04-2010, n. 9315.; Sez Un 11-01-2008, n. 584; Sez Un 11-01-2008, n. 582; Sez Un 11-01-2008, n. 581; Sez Un 11-01-2008, n. 578; Sez Un 11-01-2008, n. 577).
  Secondo la S.C. negli anni ’60/’70 già esistevano obblighi normativi che imponevano controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante sangue infetto (L. n. 592 del 1967; D.P.R. n. 1256 del 1971, che all’art. 44, prescriveva di controllare se il donatore di sangue era stato affetto da epatite virale vietandone in tal caso la trasfusione ad altri; L. n. 519 dei 1973; L. n. 833 del 1973).
  Detti controlli, comportando l’esclusione dai donatori dei soggetti con valori alterati delle transaminasi e delle GPT -indicatori della funzionalità epatica-, sarebbero stati idonei ad impedire anche la trasfusione di sangue infetto da virus da HCV atteso che identica alterazione si produce nei tre tipi di infezioni.
  Ciò ha consentito alla S.C. di affermare -stante l’identità dei controlli e dei risultati che avrebbero potuto impedire l’evento tanto nel caso di infezione da HBV quanto in quella da HIV o da HCV- che in tali ipotesi “non sussistono tre eventi lesivi, come se si trattasse di tre serie causali autonome ed indipendenti, ma di un unico evento lesivo, cioè la lesione dell’integrità fisica (essenzialmente del fegato), per cui unico è il nesso causale: trasfusione con sangue infetto -contagio infettivo – lesione dell’integrità”.
  Su tali premesse può affermarsi che, poiché il virus dell’epatite B era stato individuato fin dal 1978, e le trasfusioni di sangue alla sig.ra D. A. vennero effettuate nel 1984, ove il Ministero avesse effettuato i dovuti controlli, il verificarsi dell’evento lesivo sarebbe stato impedito.
  Il dovere di effettuare tali controlli derivava al Ministero non solo da specifiche norme di legge (L. n. 592 del 1967; D.P.R. n. 1256 del 1971, che all’art. 44, prescriveva di controllare se il donatore di sangue era stato affetto da epatite virale vietandone in tal caso la trasfusione ad altri; L. n. 519 del 1973; L. n. 833 del 1973) ma anche, quale generico dovere di protezione, dalla sua posizione di garanzia rispetto alla salute dei cittadini.
  Nessun dubbio quindi sul rapporto causale fra l’omissione, consistita nella mancata esecuzione di tali controlli, e l’evento lesivo, costituito dall’infezione, atteso che il giudizio “controfattuale” che pone, in via ipotetica, al posto dell’omissione l’adempimento dei prescritti controlli, conduce alla sicura conclusione che, ove tali controlli fossero stati eseguiti, l’alterazione dei valori delle transaminasi e delle GPT – che sulla base delle nozioni scientifiche acquisite è da ritenere certa e comunque altamente probabile sia in senso quantitativo che qualitativo – avrebbe impedito l’utilizzazione del sangue infetto e con essa la trasmissione dell’ infezione.
  Tali conclusioni trovano ulteriore conferma nel giudizio espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera del Centro Militare di Medicina Legale di Chieti, all’esito della visita cui la sig.ra D. A. era stata sottoposta il 9 aprile 1999 a seguito di richiesta di indennizzo ex L. 210/1992.
  Nelle “considerazioni medico legali” espresse in tale occasione la Commissione affermò che “la trasfusione, la trasmissione, il periodo di incubazione, le manifestazioni cliniche proprie dell”affezione hanno avuto un decorso tipico”, ragione per cui la stessa Commissione concluse che “si può ritenere con ragionevole certezza che la causa iniziale degli eventi morbosi… che si sono succeduti sino all’attuale quadro evidenziato nella infezione da HCV consegua alla trasfusione cui fu sottoposta la sig.ra D. A.”.
  Si tratta di valutazioni che, se non possono da sole fondare il giudizio di causalità che il giudice è chiamato ad esprimere, forniscono tuttavia ulteriori elementi di convincimento sul valore probatorio della successione dei fatti costituiti:
a. dalla trasfusione eseguita nei giorni 6 e 11 novembre 1984 durante un ricovero nel corso del quale la funzionalità epatica era rimasta normale;
b. dal marcato aumento delle transaminasi evidenziato il successivo 15 maggio 1985 in occasione di un controllo con analisi cliniche;
c. dalla positività all’HVC evidenziata il 2 novembre 1993;
d. dalla successiva diagnosi biopsica di epatite cronica prevalentemente portale eseguita 14 febbraio 1996;
e. dalla valutazione espressa dalla Commissione Medica all’esito della visita del 9 aprile 1999.
  Tali dati, con la manifestazione dei primi segni di malattia a distanza di pochi mesi dalla trasfusione, corrispondenti ai normali tempi di incubazione, non lasciano dubbi sul collegamento causale fra l’infezione e la trasfusione e, con esso, fra l’infezione e l’omissione delle misure di emovigilanza che avrebbero potuto impedirla.
  Detto questo la Corte ritiene di dover tuttavia accogliere l’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto.
  Sul punto va premesso che la S.C. ha escluso che la responsabilità del Ministero della Salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus Hbv, Hiv e Hcv contratte da soggetti emotrasfusi sia riconducibile a figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime).
  E’ stato quindi affermato che tale diritto è soggetto al termine di prescrizione quinquennale.
  Va inoltre rammentato che nelle ipotesi di danni ed. “lungolatenti” la prescrizione decorre, a norma degli art. 2935 e 2947, 1° comma, c.c, non dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno ma da quello in cui il danneggiato ha avuto nozione non solo del danno ma anche della sua riferibilità ad una precisa serie causale
  Ovvio inoltre che detta conoscenza non possa esser fatta coincidere con il momento del responso della Commissione Medica interpellata ex L. 210/1992 atteso che la stessa richiesta di indennizzo denota consapevolezza della riferibilità della patologia a violazioni delle strutture sanitarie (Cass. civ., sez. un., 11-01-2008, n. 576).
  Ne deriva che, in assenza di altri dati sul momento in cui i danneggiati ebbero piena consapevolezza del danno subito e sulla sua riferibilità ad omissioni delle strutture sanitarie, detta conoscenza non può esser fatta risalire ad altro momento che a quello della proposizione della richiesta di indennizzo (Cass. civ., sez. un., 11-01-2008, n. 576) e quindi alla data del 31 luglio 1998 risultante dal verbale mod. 508 della citata Commissione Medica.
  Va quindi osservato che, anche a voler considerare tale richiesta come valido atto interruttivo della prescrizione del diritto al risarcimento {nonostante la diversità dei rapporti giuridici aventi ad oggetto l’indennizzo ex L. 210/1992 ed il risarcimento del danno) il primo atto interruttivo posteriore a tale richiesta è quello costituito dalla lettera a r. del 6 ottobre 2003 con la quale la sig.ra D. A. aveva inoltrato al Ministero richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni.
  Tale atto risulta compiuto oltre il quinto anno di maturazione della prescrizione con conseguente estinzione del relativo diritto.
  Infondato al riguardo è l’assunto degli appellanti secondo cui il corso della prescrizione sarebbe stato interrotto ex art. 2944 c.c. per effetto del riconoscimento del diritto avvenuto mediante il riconoscimento dell’indennizzo ex L. 210/1992.
  Premesso che di tale riconoscimento non è stata fornita alcuna prova, non potendo essa coincidere con la positiva valutazione espressa dalla Commissione Medica, è a questo punto necessario osservare che distinte -ancorché aventi origine dal medesimo evento e suscettibili di reciproche interferenze in relazione alle possibili prestazioni eseguite dal Ministero (e all’ingiustificato arricchimento che potrebbe altrimenti ricavarne il danneggiato) – sono le posizioni soggettive relative all’indennizzo ex L. n. 210 del 1992 ed al risarcimento del danno, e tale distinzione, se dal punto di vista della richiesta del titolare idonea ad interrompere il corso della prescrizione può non assumere rilevanza decisiva, potendo in essa comunque ravvisarsi una manifestazione di volontà intesa alla tutela della totalità delle posizioni scaturite dall’evento lesivo, dal punto di vista del rinunciante non può non assumere carattere decisivo stante il maggior rigore con cui è necessario valutare le dichiarazioni cui il legislatore riconnette un effetto di rinuncia a posizioni acquisite.
  Di qui, stante la loro diversa fonte e natura giuridica, l’impossibilità di ravvisare nel riconoscimento del diritto all’indennizzo il riconoscimento del diritto al risarcimento idoneo ex art. 2944 c.c. ad interrompere il corso della prescrizione.
  Su tali premesse le domande restano infondate e l’appello va rigettato con la diversa motivazione della prescrizione del diritto al risarcimento.
  La complessità delle questioni trattate e la plausibilità delle tesi sostenute dai soccombenti, rendono equa infine l’integrale compensazione delle spese del grado.

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P.Q.M.

La Corte di Appello di L’Aquila, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da D. A. L. e G. P. nei confronti del Ministero della Salute avverso la sentenza n. 629 del Tribunale di L’Aquila, depositata il 7 dicembre 2006, così provvede:
– rigetta l’appello;
– compensa integralmente le spese del grado.

L’Aquila camera di consiglio del 28 maggio 2011
L’Estensore (dott. Giorgio Di Benedetto)
Il Presidente (dott. Augusto Pace)



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