Estensione platea Fondo vittime dell’amianto 2°

Oggi, 6 novembre 2015, l’INAIL ha emesso la circolare n. 76 del 2015, la prima circolare esplicativa sulle modalità di erogazione della prestazione indicata dal Decreto Interministeriale del 4 settembre 2015: ” … “in via sperimentale per gli anni 2015, 2016 e 2017 l’INAIL eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’ amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata, la prestazione assistenziale di importo fisso pari a euro 5.600,00 da corrispondersi una tantum, su istanza dell’interessato”.

Nella circolare 76/2015 vengono indicati, nei vari paragrafi, quali sono gli aventi diritto, il significato di esposizione familiare e ambientale, come si accede al beneficio ed infine alcune istruzioni operative per le sedi periferiche dell’INAIL.

Vale la pena esaminare uno per uno alcuni dei paragrafi.

Soggetti aventi diritto
Gli aventi diritto alla prestazione una tantum sono tutti i soggetti, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che nel periodo 2015 – 2017 risultino affetti da mesotelioma contratto o per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale.
Poiché il diritto in questione può essere esercitato dal soggetto avente diritto a far data dal 1° gennaio 20152, nell’ipotesi di decesso dello stesso avvenuto successivamente alla predetta data, la prestazione una tantum può essere corrisposta agli eredi, su richiesta degli stessi, solo nell’ipotesi in cui il de cuius abbia presentato la necessaria istanza prima della morte. “.

Quindi la prestazione può essere erogata a tutti quei soggetti, anche non cittadini italiani, che si sono ammalati di mesotelioma nel periodo compreso tra il 2015 e il 2017. Nella circolare, ma neppure nel Decreto interministeriale, non viene precisata la sede della malattia, quindi non credo di errare affermando che rientrano nella previsione della circolare anche i soggetti, rari, che si sono ammalati di mesotelioma in sedi diverse dalla pleura.

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Prestazione
La prestazione economica è fissata nella misura di euro 5.600,00 ed è corrisposta una tantum su istanza dell’avente diritto nei limiti dello stanziamento previsto dal decreto.
Tale prestazione non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva erogata dallo stesso Fondo ai lavoratori vittime dell’amianto per esposizione di natura professionale, di cui al decreto interministeriale del 12 gennaio 2011, n.30. ...”

In questo paragrafo, oltre all’entità della prestazione, viene affermato che comunque questa prestazione NON è erogabile ai soggetti con mesotelioma per il quale vi è stato il riconoscimento dell’origine professionale in quanto si tratta di soggetti che già godono di una analoga prestazione aggiuntiva, quella prevista dal DECRETO 12 gennaio 2011 , n. 30 (Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell’amianto ai sensi dell’articolo 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

“Esposizione familiare o ambientale all’amianto
l’esposizione all’amianto deve essere avvenuta sul territorio italiano, si evidenzia che i periodi di esposizione devono essere, comunque, compatibili, data la lunga latenza della patologia in questione, con l’insorgenza della malattia. A tale riguardo, sulla base delle evidenze della letteratura scientifica si ritiene di poter considerare utile, ai fini del riconoscimento del beneficio in oggetto, una latenza di almeno dieci anni dall’inizio dell’esposizione.
Con riferimento all’ “[…] esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto […]”, la sussistenza di tale esposizione deve risultare dalla documentazione attestante che il soggetto abbia convissuto in Italia con il familiare in un periodo in cui quest’ultimo era impiegato, sempre in Italia, in una lavorazione che lo esponeva all’amianto.
L’insorgenza della patologia deve essere compatibile con i periodi della predetta convivenza.
Riguardo all’esposizione ambientale, tenuto conto della presenza ubiquitaria delle fibre di amianto sul territorio, in relazione al largo uso fatto in passato di questa sostanza, in particolare da parte di insediamenti produttivi, nell’ambito di civili abitazioni, di altri edifici, ecc., la stessa può ritenersi comprovata ove non sussista una esposizione professionale, che abbia determinato il riconoscimento di una patologia asbesto-correlata, e in assenza di esposizione familiare nei termini surriferiti.
Per quanto sopra, quindi, ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione, l’esposizione ambientale è comprovata sulla base della documentazione attestante che il soggetto sia stato residente sul territorio nazionale in periodi compatibili con l’insorgenza della patologia medesima.

Questo è un paragrafo esplicativo cruciale.

Vecchio serbatoio in cemento-amianto dell'Eternit

Vecchio serbatoio in cemento-amianto dell’Eternit

Innanzi tutto non è negabile che la letteratura scientifica è concorde nell’affermare che il mesotelioma è una neoplasia correlata all’esposizione all’amianto, anche se non sempre è immediato riconoscere la fonte dell’esposizione. In passato l’amianto è stato usato in modo massivo per le sue ottime caratteristiche come materiale isolante e resistente al calore. Quindi per molti anni in realtà l’amianto era massicciamente presente in tutti gli ambienti, lavorativi e non. Pur essendo chiaro che il rischio di ammalarsi di mesotelioma cresce all’aumentare dell’esposizione, sia come durata che come entità, non è stata dimostrata una soglia minima al di  sotto del quale il rischio è nullo. Ancora, come per tutti i tumori, l’intervallo di tempo compreso tra l’esposizione e la manifestazione della malattia è abbastanza lungo, quindi è necessario un tempo anche piuttosto lungo che la circolare quantifica in almeno 10 anni.

Ma l’esposizione deve essere avvenuta sul territorio italiano!

Ovviamente per un soggetto di nazionalità italiana da sempre residente in Italia direi che non esistono problemi.

Ma anche uno straniero può avere diritto alla prestazione se:

  • è stato coniuge convivente in Italia di un lavoratore che è stato professionalmente esposto all’amianto durante il periodo dell’esposizione professionale,
  • è stato residente in Italia in un periodo che sia compatibile con il tempo di latenza e con la possibilità di esposizione ambientale.

Accesso al beneficio
Per accedere alla prestazione, l’interessato deve presentare alla Sede territoriale o compartimentale Inail competente per domicilio, o trasmettere tramite raccomandata AR, apposita istanza sulla modulistica allegata alla presente circolare (Mod. 190).
Con la suddetta istanza, l’avente diritto autocertifica, sotto la propria responsabilità i propri dati anagrafici, i periodi di residenza in Italia e gli elementi necessari comprovanti l’esposizione familiare e/o ambientale alle fibre di amianto sul territorio nazionale.
L’istanza deve essere corredata dal certificato medico, prodotto in originale, attestante che il soggetto è affetto da mesotelioma e contenere l’indicazione della data della prima diagnosi ai fini della valutazione della compatibilità dei periodi di esposizione familiare o ambientale all’amianto con l’insorgenza della patologia. Il certificato deve essere rilasciato da un Ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). ...”

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L‘stanza va presentata tramite apposito modulo con cui si autocertificano la residenza in Italia e/o tutte le notizie utili per comprovare l’esposizione ambientale; a questo deve essere allegata una certificazione in originale (non in copia) rilasciata da una struttura ospedaliera che indichi con certezza la diagnosi di mesotelioma e la data di prima diagnosi

RIEPILOGANDO

chi sono gli aventi diritto  alla prestazione aggiuntiva del fondo vittime dell’amianto prevista dal D. Interministeriale del 4 settembre 2015?

  • soggetti affetti da mesotelioma nel triennio 2015-2017 per il quale è stata presentata istanza di malattia professionale ma l’INAIL ha respinto la domanda per mancanza di nesso causale con l’attività lavorativa
  • familiari (italiani o stranieri) di soggetti riconosciuti affetti da patologie correlate all’amianto (asbestosi, mesotelioma) di natura professionale che hanno convissuto nel periodo di esposizione
  • familiari (italiani o stranieri) di soggetti  per il quale è stata riconosciuta una esposizione ad amianto e che hanno convissuto nel periodo di esposizione
  • tutti i soggetti, italiano o stranieri che possono dimostrare di aver soggiornato in italia in un periodo congruo con l’insorgenza della malattia.

Mi pare corretto in questa sede rimarcare che solo oggi le sedi periferiche INAIL hanno cominciato ad avere istruzioni operative, quindi iniziano ora ad organizzarsi.

Inoltre non si può pretendere dalle sedi INAIL che la corresponsione del beneficio avvenga entro pochi giorni.

Questa è una fase assolutamente iniziale; occorrerà attendere sicuramente alcuni mesi.

La circolare INAIL n. 76 del 2015 in formato PDF può essere letta/scaricata da qui:

Download (PDF, 105KB)

Allegato 1 alla circolare 76/2015 da qui:

http://www.medisoc.it/wp-content/uploads/INAIL_circolare-76-2015_all1.pdf

Allegato 2 alla circolare 76/2015 da qui:

http://www.medisoc.it/wp-content/uploads/INAIL_circolare-76-2015_all2.pdf

Dott. Salvatore Nicolosi

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